Gli impianti fotovoltaici sotto ai 100 kW e gli impianti idroelettrici sotto ai 500 kW potranno continuare a usufruire dei Prezzi Minimi Garantiti. “Prezzi Minimi Garantiti” eliminati per tutti gli altri impianti incentivati. Modifiche anche per il cosiddetto “Spalma incentivi“: “allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può essere inferiore al 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi”.
Ecco il testo degli emendamenti (datati 3 febbraio):
“Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell’articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono applicati all’energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 200 kW, dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride»”.
“Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell’energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 Kw e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 Kw»
“Al comma 3, lettera a), dopo le parole: interventi di qualunque tipo inserire le seguenti: ad eccezione dei rifacimenti e dei potenziamenti, così come individuati nell’allegato 2 del decreto 6 luglio 2012, previa verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico dei rifacimenti e dei potenziamenti di cui al citato decreto”.