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Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente.
Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2014

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 ed in particolare l’art. 7, che attribuisce al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, la competenza ad istituire il catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l’art. 38, il quale istituisce l’APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i Servizi tecnici), nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, trasferendo all’APAT le attribuzioni dell’ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente), quelle dei Servizi Tecnici Nazionali, istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del Servizio Sismico Nazionale;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», al fine di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali, che ha istituito l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che sostituisce ad ogni effetto ed ovunque presente le denominazioni APAT, INFS ed ICRAM;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, «Istituzione del sistema pubblico di connettivita’ e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell’art. 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’amministrazione digitale», cosi’ come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale»;
Vista la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunita’ europea (INSPIRE), recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;
Visto l’art. 8 (Sistema informativo e di monitoraggio ambientale) del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997 n. 335 «Regolamento concernente la disciplina delle modalita’ di organizzazione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente in strutture operative», cosi come richiamato dall’art. 7 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;
Sentiti il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 in merito all’istituzione del Catasto Nazionale;

Decreta:

Art. 1 – Campo di applicazione
1. Il presente decreto ha lo scopo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) e dell’art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, di istituire il Catasto Nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (di seguito denominate ‘sorgenti’) e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ ambiente.

Art. 2 – Istituzione del Catasto Nazionale
1. In attuazione dell’art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il Catasto Nazionale e’ realizzato nell’ambito del sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335.
2. L’attivita’ di realizzazione e gestione del Catasto Nazionale e’ svolta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che a tal fine si avvale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), il quale opera sulla base dei contenuti dell’allegato che costituisce parte integrante al presente decreto.
3. Il Catasto Nazionale e’ costituito da una base dati informatica la cui struttura e’ rappresentata nell’allegato al presente decreto contenente le informazioni relative alle sorgenti di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto.
4. Le modalita’ di inserimento dei dati relative alle sorgenti di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto sono indicate nei decreti attuativi ai sensi dell’art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita’ del presente articolo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 3 – Finalita’ del Catasto Nazionale
1. In materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il Catasto Nazionale permette la produzione di informazioni per le attivita’ di monitoraggio e controllo ambientale necessarie a:
a) fornire supporto alle decisioni riguardante l’ambiente ed il territorio;
b) consentire di costruire indicatori ed indici di esposizione che forniscano la rappresentazione piu’ efficace dello stato ambientale;
c) costituire supporto informativo utile per la valutazione d’impatto di nuove singole sorgenti o per la pianificazione complessiva dell’installazione di nuove sorgenti;
d) fornire supporto alle Pubbliche Amministrazioni in fase di procedimenti autorizzativi in materia di edilizia, in relazione alle fasce di rispetto, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DPCM 8 luglio 2003 (50 Hz).
In particolare il Catasto Nazionale dovra’ consentire:
di conoscere l’ubicazione delle sorgenti sul territorio;
di conoscere le caratteristiche tecniche delle sorgenti;
l’identificazione dei gestori degli impianti nel rispetto della normativa esistente sulla riservatezza e sulla tutela dei dati personali;
di costruire le mappe territoriali di campo elettrico e magnetico, per rappresentare lo stato dell’ambiente.
2. Il Catasto Nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Il Catasto Nazionale e’ collegato ai catasti regionali mediante la rete telematica del sistema informativo di cui all’art. 2, comma 1 del presente decreto. I catasti regionali forniscono al Catasto Nazionale i dati e/o le informazioni di competenza regionale in essi presenti. Il Catasto Nazionale fornisce ai catasti regionali i dati e/o le informazioni inerenti ai dati di competenza nazionale relativi al territorio regionale. E’ consentito alle regioni e province autonome l’accesso, in modalita’ di visualizzazione, ai dati presenti nel Catasto Nazionale di loro competenza, secondo le modalita’ indicate nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, con particolare riguardo alle modalita’ di accesso, segretezza e riservatezza dell’informazione.

Art. 4 – Disciplina dell’accesso alle informazioni e gestione dei dati
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce la piena integrazione del Catasto Nazionale nel sistema informativo di cui all’art. 2, comma 1 del presente decreto secondo le modalita’ di accesso alle informazioni previste dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335 e secondo quanto indicato nell’allegato al presente decreto.
2. Le informazioni ed i dati contenuti nel Catasto Nazionale sono definiti sulla base degli standard informativi riportati nell’allegato al presente decreto. Essi garantiscono omogeneita’ delle basi dati sia dal punto di vista della tipologia di informazione da acquisire e da gestire, sia da quello della loro struttura relazionale agevolando le modalita’ di comunicazione delle informazioni tra il livello regionale e quello nazionale. Eventuali aggiornamenti degli standard informativi che si rendano necessari saranno definiti con successivi decreti dirigenziali della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. L’informazione contenuta nel Catasto Nazionale deve essere messa a disposizione del pubblico e diffusa in formati facilmente consultabili ed accessibili, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, ai sensi e con le modalita’ previste dagli articoli 1, 4 ed 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e secondo le procedure autorizzative di accesso indicate nei decreti di modalita’ di inserimento dei dati di cui all’art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
4. Ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, «il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, se possibile, che l’informazione ambientale detenuta dall’autorita’ pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile», avvalendosi dell’ ISPRA.
5. Gli standard informativi ed informatici utilizzati per gestire il Catasto Nazionale e il suo collegamento con i catasti regionali, nonche’ i protocolli di comunicazione fra i medesimi, saranno definiti ed aggiornati secondo le disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
6. I dati costituenti il Catasto Nazionale saranno resi disponibili, secondo quanto previsto dal comma 3, dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per la pubblicazione sul:
Geoportale Nazionale,
portale della DVA dedicato alle Valutazioni Ambientali,
portale di ISPRA.

Art. 5 – Disposizioni finali
1. L’allegato al presente decreto potra’ essere modificato con decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, qualora si dovesse rendere necessario, previa acquisizione del parere dei Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico.
2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 febbraio 2014

Il Ministro: Orlando

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