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Il GSE – Gestore dei Servizi Energetici informa che per FER Elettriche DM 6/07/2012 e per Qualificazione IAFR sono state pubblicate nuove FAQ al fine di rispondere ad alcuni quesiti ricorrenti in relazione ai seguenti argomenti: decadenza del preventivo di connessione per impianti iscritti ai Registri e alle Procedure d’Asta; interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sugli impianti; sostituzione di componenti di impianto per guasti, furti o malfunzionamenti. Ecco alcune domande:

Nel caso di impianti iscritti ai Registri o aggiudicatari delle Procedure d’asta, cosa succede se i tempi massimi per entrare in esercizio vengono disattesi a causa di mancanza di infrastrutture/connessione o ritardi imputabili al Gestore di rete e non all’operatore?
​La sospensione dei termini è prevista esclusivamente nel caso di eventi calamitosi attestati dall’autorità competente con esplicito differimento dei termini e con una dimostrazione puntuale del nesso di causalità tra l’evento e il ritardo. Limitatamente agli impianti iscritti ai Registri ai sensi dell’art. 9 del DM e soggetti all’autorizzazione integrata ambientale, la sospensione dei termini è prevista anche nel caso di ritardi nel rilascio di tale autorizzazione. Non è prevista alcuna sospensione in caso di ritardi imputabili a soggetti terzi (ivi inclusi gestori di rete).

Quali sono i tempi di risposta del GSE alle richieste di qualifica IAFR?
Il GSE comunica l’esito della richiesta di qualifica al Produttore entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda (protocollo GSE di arrivo). La richiesta di qualifica si ritiene accolta anche in mancanza di pronunciamento del GSE entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Domande prive della documentazione attestante il versamento del contribuito delle spese di istruttoria non sono esaminate fino a che non perviene al GSE attestazione dell’avvenuto versamento;
in tal caso il termine di 90 giorni di cui al precedente capoverso decorre dalla data di ricezione della suddetta attestazione.
Nel caso di sospensione del procedimento di qualifica per richiesta, da parte del GSE, di documentazione integrativa il computo a scalare dei 90 giorni si interrompe per poi riprendere dalla data di ricevimento delle informazioni integrative. Per tale ragione, se G è il numero di giorni trascorsi dalla richiesta di integrazione, il GSE comunica l’esito entro i giorni 90+G.

Quali sono i possibili esiti della richiesta di qualifica IAFR?
A seguito dell’analisi effettuata sulla base del DM 18/12/2008 e delle Procedure tecniche di qualifica, i possibili esiti della richiesta di qualifica sono:
ESITO POSITIVO: l’impianto o la proposta di intervento è qualificato per il successivo rilascio dell’incentivazione;
ESITO NEGATIVO: l’impianto o la proposta di intervento non possiede i requisiti per ottenere la qualifica, oppure la documentazione presentata dal produttore manca di elaborati e/o documenti indispensabili per la verifica dei requisiti previsti;
SOSPENSIONE: per completare l’analisi della domanda presentata è necessario acquisire ulteriori documenti di approfondimento. La documentazione integrativa deve pervenire al GSE entro 60 giorni dalla richiesta di integrazione (protocollo GSE di partenza). Qualora la documentazione non pervenga entro la suddetta scadenza temporale, la richiesta di qualifica ha un esito negativo.

Quale è la documentazione da allegare alla richiesta di qualifica IAFR?
Ogni richiesta deve contenere la lettera di richiesta di qualifica accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrivente e la scheda tecnica relativa al tipo di intervento (A, B, BP, C, D ed E).
Ulteriore documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della qualifica varia in relazione alla tipologia di intervento (A, B, BP, C, D ed E) e allo stato dell’impianto alla data di presentazione della domanda (in esercizio o in progetto).
Nel caso di un impianto in esercizio, la richiesta di qualifica deve contenere:
– domanda di qualifica degli impianti IAFR. Utilizzare il facsimile presente sul sito datato e sottoscritto. La richiesta deve pervenire al GSE entro 3 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, pena l’inammissibilità agli incentivi;
– documentazione attestante il contributo delle spese di istruttoria. Compilare il facsimile riportato sul sito cui va allegata copia della distinta di pagamento effettuato tramite bonifico bancario;
– scheda tecnica dell’intervento sull’impianto. Compilare la scheda, scelta tra quelle presenti sul sito sulla base dell’intervento effettuato;
– relazione tecnica di riconoscimento (RTR). La RTR ha lo scopo di individuare la fonte rinnovabile, caratterizzare tecnicamente l’impianto e la categoria di intervento effettuato ai fini della qualifica IAFR e deve essere corredata dei relativi elaborati tecnici e documentali;
– piano di caratterizzazione delle biomasse. Compilare anche la scheda di caratterizzazione reperibile sul sito;
– copia del progetto definitivo dell’impianto presentato alle pubbliche autorità per l’ottenimento delle autorizzazioni;
– copia delle principali autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio dell’impianto;
– denuncia di apertura di officina elettrica (primo impianto o sostitutiva) e relativo verbale di verifica da parte dell’UTF. Qualora, ai sensi della vigente normativa fiscale tali documenti non siano disponibili, il produttore dovrà presentare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportata sul sito comprensiva dei documenti ivi richiesti;
– regolamento di esercizio con il gestore della rete locale (e.g. ENEL, ACEA, IRIDE etc.), comprensivo della dichiarazione di messa in tensione dell’impianto di connessione.
Nel caso di un impianto in progetto, la richiesta di qualifica deve contenere – gli stessi documenti previsti nel caso precedente, tranne gli ultimi due.
I principali contenuti della Relazione tecnica di riconoscimento (RTR) sono i seguenti:
– descrizione dell’impianto e dell’intervento effettuato;
– dati tecnici riguardanti: la fonte utilizzata, la potenza nominale e la potenza media annua dell’impianto, l’energia incentivabile a secondo della categoria di intervento;
– elaborati grafici: corografia, planimetria generale, schema funzionale d’impianto, schema elettrico unifilare dell’impianto, schema idraulico;
– nel caso di centrali ibride, il calcolo dell’energia netta imputabile alla fonte rinnovabile;
– nel caso di interventi di potenziamento e rifacimento parziale e totale (A, B, BP), la produzione storica attestata da specifiche dichiarazioni UTF;
– nei casi di rifacimenti parziali e totali (B e BP), dossier fotografico che illustri le condizioni ante e post operam;
– nel caso di impianti idroelettrici che utilizzano sistemi di pompaggio, descrizione dettagliata dello stesso per la quantificazione dell’energia attribuibile ai sistemi di pompaggio;
– dichiarazione del produttore di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi.

E’ necessario aver ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto per richiedere la qualifica IAFR?
Sì, sia che si tratti di un impianto in esercizio, sia che si tratti di un impianto in progetto all’atto della richiesta di qualifica IAFR l’impianto deve aver già ottenuto le autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio.
Qualora l’impianto non necessiti di autorizzazioni o comunque trovi applicazione normativa nazionale, regionale o locale semplificativa, il produttore dovrà dichiararlo ed allegare alla richiesta copia della normativa regionale o locale e delle eventuali comunicazioni dovute ai sensi della medesima normativa.

L’elenco completo delle F.A.Q. è disponibile sul sito GSE.it

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