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Il GSE – Gestore dei Servizi Energetici, informa gli operatori che, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione AEEG 462/2013/R/eel del 17/10/2013, provvederà a trasferire ai produttori aderenti al regime di ritiro dedicato la quota residua del corrispettivo di sbilanciamento a partire dal mese di competenza di ottobre 2013.

Per effetto della deliberazione sopra richiamata, i corrispettivi di sbilanciamento di cui all’articolo 40, comma 40.3 dell’Allegato A alla deliberazione n. 111/06, saranno applicati alle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, esclusivamente alla quota di sbilanciamento effettivo che eccede il 20% del programma vincolante modificato e corretto.

Entro tale franchigia il corrispettivo verrà valorizzato al prezzo zonale orario, senza generare alcuna penalità.

Ricordiamo che la deliberazione 462/2013/R/EEL fa seguito alle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato che hanno stabilito, da un lato, la sospensione delle prescrizioni della deliberazione 281/2012/R/efr, che equiparano le fonti energetiche rinnovabili non programmabili alle altre fonti, dall’altro, la permanenza in vigore delle rimanenti prescrizioni e, in particolare, di quelle necessarie a garantire la sicurezza del sistema.