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La Norma CEI 64-15 per gli impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica prevede “varianti a sicurezza equivalente” da adottare quando non è possibile, a causa di vincoli artistici, applicare integralmente la normativa vigente, ma anche prescrizioni integrative” di maggior severità data l’importanza degli edifici in questione.
Ricordiamo che questa Norma si applica “solo” agli impianti elettrici negli edifici soggetti a tutela ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n.1089.
Un edificio può essere “pregevole” ma non essere soggetto al “vincolo artistico” stabilito dalla Soprintendenza, competente per territorio, che dipende dal Ministero per i beni culturali e ambientali. Il proprietario di un immobile soggetto a vincolo non può non esserne a conoscenza perché ha ricevuto un decreto di notifica.
L’elenco degli edifici sotto tutela è comunque disponibile negli uffici comunali, anche se non è sempre aggiornato, perché la Soprintendenza avverte il proprietario ma, talvolta, non il Comune.

Nel commento all’art. 1.3.2, la Norme CEI 64-15 riporta l’elenco degli articoli che contengono le “prescrizioni integrative”.
Prendiamo in esame i quattro articoli con le prescrizioni più significative, ossia:
4.2 – Utenze per le quali è richiesto il servizio di sicurezza;
4.5.4 – Protezioni contro i sovraccarichi;
4.6 – Valori di illuminamento di sicurezza;
5.3 – Misure di protezione contro l’incendio.

“Tutti i circuiti con finalità di tutela del patrimonio artistico e storico sono da considerarsi servizi di sicurezza”.
Questa affermazione, riportata all’art. 4.2, introduce un concetto nuovo per le norme CEI, infatti prima della 64-15 i servizi di sicurezza erano considerati necessari soprattutto per la sicurezza delle persone.
La Norma CEI 64-15 non aggiunge nulla alle prescrizioni contenute nella 64-8 (Cap. 56 – Alimentazione dei servizi di sicurezza), ma elenca i sistemi di utenza per i quali è richiesto (da disposizioni di legge o da enti competenti) il servizio di sicurezza, ossia:
– illuminazione;
– allarmi antincendio;
– impianti di estinzione degli incendi;
– allarmi antintrusione;
– allarmi antivandalismo;
– diffusione sonora antipanico;
– TV cc per sorveglianza;
– ascensori antincendio;
– climatizzazione con finalità di tutela del patrimonio artistico.

Nel commento si dice che è preferibile l’alimentazione di sicurezza automatica e si indicano i tempi entro cui deve intervenire, secondo il sistema di utenza (vedi tabella 1).

Tabella 1 - Tempi di intervento dell'alimentazione di sicurezza a seconda del tipo di utenza
Tabella 1 – Tempi di intervento (breve o media) dell’alimentazione
di sicurezza a seconda del tipo di utenza

Per gli impianti di spegnimento automatico degli incendi, il commento rimanda all’art. 6.3. del Decreto 20 maggio 1992, n. 569: “Nei depositi il cui carico d’incendio è superiore a 50 chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato, debbono essere installati impianti di spegnimento automatico.
Gli agenti estinguenti devono essere compatibili con i materiali depositati.” e all’art. 5.3 del D.P.R. 30 giugno 1995,  n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico artistico destinati a biblioteche ed archivi) “Nei depositi il cui carico d’incendio è superiore a 50 kg/m², debbono essere installati impianti di spegnimento automatico collegati a impianti di allarme”, e ricorda che gli agenti estinguenti devono essere compatibili con i materiali depositati.
In ogni caso su questo punto di dovranno esprimere di volta in volta i vigili del fuoco, il punto 72 del DPR 151/2011 prevede infatti che ricadano nella categoria C (cioè, soggetti alla richiesta del parere sul progetto di prevenzione incendi, alla SCIA ed al sopralluogo obbligatorio per il rilascio del CPI) tutti gli edifici di carattere storico o artistico che ospitino attività quali: biblioteche, archivi, esposizioni, mostre o altre attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Illuminazione
La Norma CEI 64-15 fornisce indicazioni più precise riguardo ai valori dell’illuminamento rispetto a quanto prescritto all’art. 752.56.5 della Norma CEI 64-8. Si deve infatti tener conto della necessità di evacuare rapidamente le persone da ambienti angusti con la presenza di ostacoli di varia natura, pavimenti sconnessi, dell’esigenza di salvaguardare le opere da furti o danneggiamenti causati da una folla in preda al panico, e delle difficoltà di posizionare in modo puntiforme i corpi illuminanti per evitare pericolosi abbagliamenti. I valori di illuminamento sono riportati in tabella 2.

Tabella 2 - Confronto tra livelli di illuminamento medi e minimi prescritti dalle Norme CEI 64-15 e 64-8
Tabella 2 – Confronto tra livelli di illuminamento medi e minimi prescritti dalle Norme CEI 64-15 e 64-8

Eventuali livelli di illuminamento superiori (es. 10 lx), devono essere previsti in fase progettuale in relazione all’analisi del rischio connesso al danneggiamento e trafugamento delle opere in situazioni di panico.
Il livello di illuminamento medio per la ripresa del controllo TV-CC di cui all’art. 4.3.1 deve essere valutato considerando la capacità di riflessione degli oggetti e degli ambienti da controllare. In generale si considerano sufficienti i seguenti valori misurati sugli oggetti stessi: 1 lx per oggetti chiari; 5 lx per oggetti scuri.
La posizione degli apparecchi di illuminazione e i livelli di illuminamento dovrebbero essere tali da permettere una sicura deambulazione nei percorsi di deflusso anche in presenza di ostacoli, impedimenti, pavimenti sconnessi o asperità del terreno. A tale riguardo è preferibile ottenere sugli stessi un livello di illuminamento non inferiore a 2,5 lux.
Per accertare il livello di illuminamento minimo degli ostacoli la misura deve essere eseguita sull’ostacolo stesso o nella immediata prossimità.
Il posizionamento degli apparecchi deve tenere conto anche della necessità di illuminare in modo specifico i punti di chiamata di soccorso e i mezzi antincendio che possono non essere espressamente posizionati lungo le vie di esodo.
Gli apparecchi di illuminazione devono essere ubicati tenendo presente la possibilità di illuminare i percorsi di deflusso anche in situazioni critiche.
Ad esempio il fascio di luce degli apparecchi di illuminazione installati ad altezze inferiori ai 2 m potrebbe risultare oscurato dalla presenza di molte persone.

Protezioni contro i sovraccarichi
Per assicurare la continuità di servizio dei circuiti di sicurezza, la Norma CEI 64-8 raccomanda di non proteggerli dal sovraccarico (commento all’art. 563.3: “E’ fortemente raccomandato di non proteggere contro i sovraccarichi i circuiti di sicurezza. …”).
Secondo la norma CEI 64-15, invece, la protezione contro i sovraccarichi deve essere prevista anche sui circuiti dell’illuminazione di sicurezza, ma, per evitare interventi inopportuni del dispositivo di protezione, richiede di sovradimensionare le condutture.
Il perché è chiarito dal commento all’art. 4.5.4 : “… l’omissione della protezione da sovraccarico può determinare, in caso di guasto sui circuiti alimentati da batterie o sistemi analoghi, correnti di cortocircuito in fondo linea molto instabili e difficilmente prevedibili e quindi pericolose ai fini dell’innesco dell’incendio”.
Per evitare interventi inopportuni del dispositivo di protezione da sovraccarico si deve  realizzare il coordinamento tra i conduttori e i dispositivi di protezione, secondo la condizione:

2IB < In < Iz
(CEI 64-15, art. 4.5.4)

invece di:

IB < In < Iz
(CEI 64-8, art. 433.2)

dove:
IB = corrente di impiego del circuito;
In = corrente nominale del dispositivo di protezione;
Iz = portata in regime permanente della conduttura.

Nel commento si ricorda che resta immutata la seconda condizione If < 1,45 Iz, fatto salvo quanto diversamente specificato nel capitolo 6, per quanto riguarda l’utilizzo di cavi esistenti non rispondenti alle norme vigenti e a quelli di nuova installazione con sezione inferiore a 1,5 mm² (si tratta di un’importante variante a sicurezza equivalente che vedremo più avanti).

Misure di protezione contro l’incendio
I circuiti non protetti da un proprio dispositivo differenziale, che transitano nella stessa conduttura, devono avere il dispositivo di protezione dalle sovracorrenti anche sul conduttore di neutro.
All’art. 473.3.2.1 a) della Norma CEI 64-8 si dice che:”quando la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale o equivalente a quella dei conduttori di fase, non è necessario prevedere la rilevazione delle sovracorrenti sul conduttore di neutro né un dispositivo di interruzione sullo stesso conduttore”.
A maggiore protezione dei conduttori di sezione inferiore in caso di guasto fra circuiti di sezione diversa nella stessa conduttura, all’art. 5.3.1 la norma CEI 64-15 prescrive che “i circuiti che transitano nella stessa conduttura devono avere il dispositivo di protezione dalle sovracorrenti anche sul conduttore di neutro.
Questa misura non è necessaria se ogni circuito è protetto da un proprio dispositivo differenziale”. Questa prescrizione integrativa tiene conto del fatto che negli edifici oggetto della 64-15 il rischio di danno alle cose e alle strutture non può essere considerato o classificato con i tradizionali parametri che mettono a confronto i costi della prevenzione, con i costi dei premi per le polizze assicurative. Si tratta infatti di opere e strutture la cui importanza artistica, storica e sociale costituiscono un “patrimonio insostituibile”.

Prese a spina protette e sorvegliate
Un’altra prescrizione integrativa di questo tipo riguarda le prese a spina che devono essere protette dalle sovracorrenti con dispositivi aventi corrente nominale non superiore a quella delle stesse prese e con dispositivi differenziali aventi Idn non superiore a 300 mA (art. 5.3.2).
Nel commento si ricorda che i cavi di collegamento con apparecchi mobili e trasportabili devono essere conformi a quanto già prescritto dalla Norma CEI 64-8: I cavi di collegamento con apparecchi mobili e trasportabili devono avere la minima lunghezza possibile; a tale scopo le prese fisse devono essere installate il più vicino possibile alla posizione in cui sarà utilizzato l’apparecchio mobile o trasportabile. La lunghezza del cavo, in generale, deve essere sufficiente per la connessione diretta agli apparecchi mobili.
E’ consentito l’impiego di cordone prolungatore purché provvisto di presa con dispositivo di blocco (interblocco) per correnti superiori a 16 A; per correnti fino a 16 A la presa a spina mobile deve essere fornita di un dispositivo di ritenuta che ne impedisca il distacco involontario. I cavi devono essere flessibili e devono essere installati in modo da non sottoporre a sforzi di trazione le connessioni dei conduttori ai morsetti terminali.
I cavi devono essere del tipo non propagante la fiamma (Norma CEI 20-35) ed avere guaina con funzioni antiabrasive (Norma CEI 64-2, art. 6.1.01, lettera h, punto 6).

Inoltre, sempre nel commento all’art 5.3.2, si raccomanda la necessità di individuare un responsabile che garantisca la corretta utilizzazione delle prese a spina fisse e di eventuali cordoni prolungatori, anche in ottemperanza a quanto prescritto all’art. 10.3.7.3:
“ad ogni spina non deve essere collegato più di un cavo flessibile e non è ammesso l’uso di adattatore multipli”.

Monitoraggio degli impianti
Infine, molto importante, si raccomanda un monitoraggio generale dell’impianto elettrico per prevenire gli inevitabili rischi e disservizi causati dall’invecchiamento degli impianti in edifici destinati a durare nei secoli. In particolare la norma prescrive (art. 5.3.3) che “deve essere previsto un dispositivo generale atto a rilevare lo stato delle correnti di dispersione dell’impianto”.

Soluzioni alternative: le “varianti a sicurezza equivalente”
Le “varianti a sicurezza equivalente”, sono le soluzioni alternative offerte dalla norma CEI 64-15 quando non è possibile, a causa di “vincoli artistici”, applicare integralmente le normative vigenti. Ecco alcuni esempi:

Suddivisione dei circuiti 
Nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento, la norma CEI 64-8 prescrive che l’impianto elettrico sia suddiviso in più circuiti in modo da facilitare l’esercizio e limitare il disservizio causato da interventi per guasto o per manutenzione (art. 752.3.6).
Questa prescrizione deve valere, evidentemente, anche negli “edifici pregevoli”.

Non solo, per essi la norma CEI 64-15 impone due ulteriori “prescrizioni integrative” rispetto alla 64-8, ossia:
3.7.2 – Al fine di prevenire l’insorgenza di panico negli ambienti accessibili al pubblico e il conseguente pericolo per le opere d’arte esposte, deve essere assicurato l’illuminamento minimo di sicurezza, oltre che al mancare dell’alimentazione principale di energia, anche nel caso di intervento automatico delle protezioni generali facenti capo ai circuiti di illuminazione della sala.
3.7.3 – Devono essere adottati criteri di selettività per garantire la continuità di servizio ai circuiti di sicurezza e a quelli ordinari per illuminazione. La selettività nell’intervento delle apparecchiature di protezione deve essere garantita per i dispositivi differenziali e per quelli da sovraccarico.
È inoltre preferibile ottenere tale selettività anche per i dispositivi di protezione da cortocircuito.

Data la difficoltà che quasi sempre si incontra nel realizzare nuove condutture negli edifici pregevoli, la norma 64-15 viene incontro agli installatori con una soluzione alternativa, ossia una cosiddetta “variante a sicurezza equivalente”:

3.7.1 – Negli ambienti accessibili al pubblico con riferimento all’art. 752.3.6 della norma CEI 64-8, in presenza di vincoli artistici tali da non consentire l’aggiunta di nuove condutture, per l’illuminazione della sala, si considerano circuiti diversi anche quelli derivati da prese a spina con protezione da sovracorrenti in loco o immediatamente a monte delle stesse.

Impianti di sicurezza centralizzati
Sempre e soltanto nel caso la presenza di vincoli artistici non consenta l’aggiunta di nuove condutture, cavi o apparecchi elettrici, la norma CEI 64-15 prevede una “deroga” anche per quanto riguarda la separazione dei circuiti di un impianto di sicurezza centralizzato:

4.5.3 – Lampade derivate da un impianto di sicurezza centralizzato e facenti capo a circuiti diversi o lampade derivate da apparecchi autonomi per l’illuminazione di sicurezza indipendenti, sono da considerare, ai fini della norma CEI 64-15, appartenenti a circuiti diversi anche se installate nello stesso apparecchio di illuminazione.

La redazione