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Secondo la Commissione Tributaria provinciale di Varese, che con la sua decisione ha invertito la prassi dell’Agenzia delle Entrate, le detrazioni del 65% possono essere applicate anche agli edifici delle imprese immobiliari destinati alla locazione.
E’ l’esito del contenzioso tra il fisco e una società di Varese alla quale erano stati annullati gli incentivi per gli interventi di efficientamento energetico (all’epoca 55%). A detta dell’Agenzia delle Entrate, la detrazione fiscale inizialmente concessa alla società immobiliare per la riqualificazione energetica degli immobili destinati alla locazione doveva essere disconosciuta perché in contrasto con la Risoluzione 340/E del 2008.

Secondo la risoluzione, ha fatto notare il Fisco, per fruire dei bonus deve essere accertato che l’intervento ha fatto conseguire una riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. In base a questa interpretazione, l’agevolazione non varrebbe quindi per i beni oggetto dell’attività esercitata, come ad esempio gli immobili destinati dalla società ad essere locati a terzi.

Le Entrate avrebbero invece riconosciuto la detrazione agli interventi di riqualificazione degli immobili strumentali, utilizzabili per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
La Commissione Tributaria provinciale di Varese ha però dato ragione alla società immobiliare riconoscendo che la finalità sociale della detrazione fiscale è quella di incentivare il risparmio energetico, elemento che condiziona positivamente lo sviluppo industriale.

Per questo motivo ha affermato che per fruire del bonus è necessario solo il rispetto di alcuni adempimenti formali e sostanziali, indicati nel DM 19 febbraio 2007, che certifichino il risparmio energetico ottenuto grazie all’intervento agevolato.