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Entra oggi in vigore il Decreto 20 dicembre 2012 del Ministero dell’Interno: “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”.
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013, disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.

Il decreto si applica agli impianti di nuova costruzione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, nel caso siano oggetto di interventi che comportano la loro modifica sostanziale, cioè la trasformazione della tipologia dell’impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma.
Le disposizioni del decreto non si applicano riguardo alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999. Inoltre, non si applicano per la progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni: D.P.R. 418/1995 (edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi); D.P.R. 340/2003 (impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione); D.M. n. 569/1992 (edifici storici ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre); D.M. 13 ottobre 1994 (depositi di G.P.L. in serbatoi fini oltre 5 mc e/o recipienti mobili oltre 5.000 kg); D.M. 18 maggio 1995 (depositi di soluzioni idroalcoliche); D.M. 24 maggio 2002 (impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione); D.M. 14 maggio 2004 (depositi di G.P.L. con capacità complessiva non superiore a 13 mc).

Nell’Allegato al decreto, che contiene la “Regola tecnica”, viene stabilito che, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti regolamentati dal presente decreto devono essere eseguiti in conformità alla regola dell’arte e a quanto disposto ai successivi paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3.
Nell’Allegato al decreto, inoltre, viene indicata la documentazione tecnica (ai fini della valutazione dei progetti, dei controlli di prevenzione incendi e la documentazione inerente l’esercizio) da presentare ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011. L’Allegato contiene anche disposizioni per le reti di idranti (per le quali può essere utilizzata la norma UNI 10779), per i sistemi automatici a pioggia tipo sprinkler (per i quali può essere utilizzata la norma UNI EN 12845) e per gli impianti di rilevazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di controllo del fumo e del calore e altri impianti di estinzione o controllo dell’incendio.