Il GSE informa che nella sezione web FAQ > Certificati bianchi sono state aggiornate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sul meccanismo dei certificati bianchi e il Decreto 28 dicembre 2012.
Per informazioni sui certificati bianchi e sulle modalità di accesso all’applicativo informatico Efficienza Energetica (EE) consulta la sezione web Certificati Bianchi.
Ecco alcune delle domande:
È possibile cumulare i certificati bianchi con altri incentivi?
L’art 10 del D.M. 28 dicembre 2012, che regola il meccanismo dei certificati bianchi,, stabilisce che “i certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del … decreto” – 3 gennaio 2013 – “non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a
a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) contributi in conto interesse;
c) detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature”.
Dalla formulazione dell’articolo ne deriva:
• la non cumulabilità dei certificati bianchi con:
a) le detrazioni fiscali per progetti presentati successivamente al 03 gennaio 2013;
b) l’ecobonus previsto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive;
c) finanziamenti statali concessi in conto capitale.
• la cumulabilità dei certificati bianchi con:
a) incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, infatti, che D. lgs. del 3 marzo 2011 n. 28 e il Decreto attuativo del 28 dicembre 2012 prevedono il divieto di cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi regionali locali o comunitari;
b) agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, di cui all’art 8 comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all’art 2 della legge 22 dicembre 2008. Si tratta infatti di un’agevolazione, nella forma, appunto, del credito d’imposta, che viene trasferita sul prezzo di cessione del calore all’utente finale, che si configura, pertanto, come effettivo beneficiario distinto rispetto alla società che eroga il servizio calore e che percepisce i certificati bianchi. Si specifica che ai sensi della circolare 17/E del 7/3/2008, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei certificati bianchi con il credito di imposta in esame.
E’ possibile beneficiare dei certificati bianchi in caso di installazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW ( scheda 7 T)?
E’ possibile beneficiare dei certificati bianchi, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti indicati nel D.M. 28 dicembre 2012 e nelle Linee guida, nel solo caso in cui l’energia prodotta dagli impianti non sia incentivata ai sensi di altri meccanismi di incentivazione statali (Conto Energia). E’ invece consentito accedere al meccanismo dei certificati qualora siano state stipulate o si intendano stipulare con il GSE le convenzioni per lo Scambio sul Posto o per il Ritiro Dedicato.
E’ consentita la cumulabilità, per la sola quota parte di produzione di energia termica, tra i certificati bianchi ed altri incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile?
Per progetti presentati a decorrere dal 3 gennaio 2013 relativi ad impianti che al momento della richiesta di ammissione al meccanismo dei certificati bianchi producono energia elettrica da fonte rinnovabile ed energia termica, non è mai consentita la cumulabilità con i certificati bianchi, relativamente all’energia primaria risparmiata, qualora l’impianto benefici già di incentivi con regimi di sostegno statali (Certificati verdi, Cogenerazione ad Alto Rendimento, regimi di incentivazione previsti per le FER elettriche)
Quale è la decorrenza del termine per l’applicazione del divieto di cumulo degli incentivi?
Il divieto di cumulo degli incentivi previsto dall’art 10 del DM 28 dicembre 2012, nei termini precisati al precedente punto, si applica, senza dubbio, ai “nuovi progetti presentati dopo l’entrata in vigore” del DM 28 dicembre 2012, e quindi a decorrere dal 3 gennaio 2013.
Per quanto attiene, invece, all’applicabilità ai progetti già “avviati” alla suddetta data, occorre valutare la tempistica di richiesta e la data di avvio del progetto in relazione alla tipologia: standard, analitico, a consuntivo.
Progetti standard
La cumulabilità con altri incentivi “statali” è consentita soltanto per i progetti antecedenti al 3 gennaio 2013. Pertanto le nuove RVC presentate possono includere interventi che hanno beneficiato di altri incentivi purché la data di avvio sia antecedente al 3 gennaio 2013.
Progetti Analitici
In questo caso i progetti presentano una data dalla quale iniziare a misurare i risparmi (periodo di riferimento). Per salvaguardare gli investimenti effettuati, la cumulabilità può essere consentita solo per quei progetti che hanno la data di inizio del periodo di riferimento della prima richiesta antecedente al 3 gennaio 2013.
Progetti a consuntivo
In questo caso la cumulabilità è consentita solo per PPPM presentate prima del 3 gennaio 2013.