Quali soggetti possono predisporre progetti di efficienza energetica, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012?
Il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 prevede che ai fini del rispetto degli obblighi i progetti possono essere eseguiti da:
a) soggetti obbligati o società da essi controllate;
b) imprese di distribuzione dell’energia elettrica e gas naturale non soggette all’obbligo;
c) società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili;
d) soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell’anno hanno avuto un consumo di energia superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori (art.19, comma 1, legge del 9 gennaio 2011, n.10), che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia;
e) imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti Pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, secondo quanto previsto dall’art.19, comma 1, della legge del 9 gennaio 1991, n.10 o si dotino di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001.Il Decreto introduce alla lettera e) una nuova tipologia di soggetti, rispetto a quanto previsto dai precedenti Decreti 20 luglio 2004 e 21 dicembre 2007. Per tale tipologia è in fase di implementazione sull’applicativo informatico Efficienza Energetica una specifica procedura di accreditamento.
Quale è l’iter da seguire per la presentazione di un progetto?
Un soggetto, di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, che voglia presentare un progetto di efficienza energetica deve svolgere i seguenti passaggi:
accreditamento telematico al Sistema Efficienza Energetica. Gli esercenti accreditati potranno continuare ad accedere al Sistema Efficienza Energetica con le credenziali già in loro possesso;
compilazione della sezione dedicata alla trasmissione telematica della proposta/richiesta;
invio agli uffici del GSE con raccomandata o posta prioritaria della lettera di avvenuto invio telematico della proposta/richiesta debitamente compilata, sottoscritta e unitamente agli allegati richiesti.
Ad oggi, nella sezione di “Accreditamento” sono previste due funzioni di accreditamento distinte per Società di Sevizi Energetici (SSE) e Società con Energy Manager (SEM).
A breve sarà predisposta un’apposita sezione di accreditamento per i distributori di energia elettrica e gas e per i soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.
E’ possibile richiedere informazioni in merito alle funzionalità dell’applicativo web e al meccanismo dei Certificati Bianchi?
Per richieste di informazioni relative alle funzionalità del Sistema Efficienza Energetica o segnalazioni di eventuali problematiche e malfunzionamenti dell’applicativo, è possibile scrivere una email all’indirizzo helpdesk.certificatibianchi@gse.it o contattare il numero verde: 800.019.300.
Per informazioni di carattere generale inerenti il meccanismo dei Certificati Bianchi e la normativa di riferimento, contattare il numero verde: 800.199.989 o scrivere una e-mail all’indirizzo certificatibianchi@gse.it
E’ possibile conoscere a quale soggetto valutatore (ENEA/RSE) è assegnata la proposta/richiesta trasmessa telematicamente?
Il GSE, in accordo a quanto previsto all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, si avvarrà di ENEA e RSE, tenendo conto delle rispettive competenze, per le attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia primaria effettivamente conseguita dai progetti.
Nel template della lettera di avvenuto invio telematico (c.d. “lettera di conferma”) che l’operatore riceverà dal Sistema Efficienza Energetica all’indirizzo e-mail indicato nella fase di accreditamento, è riportata l’indicazione del soggetto valutatore ENEA o RSE incaricato dal GSE per lo svolgimento delle attività inerenti l’istruttoria tecnica.
A chi deve essere inviata la lettera di conferma scaricabile dall’applicativo web in seguito all’inserimento telematico della richiesta?
La lettera di avvenuto invio telematico della proposta/richiesta (c.d. “lettera di conferma”) dovrà essere spedita esclusivamente agli uffici del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A, all’indirizzo ivi contenuto.
La richiesta/proposta non sarà valutata fino all’arrivo di tale lettera, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente agli allegati richiesti.
Quali parti delle Linee Guida, di cui alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 27 ottobre 2011, n. 9/11, sono incompatibili con il Decreto interministeriale 28 dicembre 2012?
L’articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 stabilisce che sono applicabili le Linee Guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi, di cui alla deliberazione dell’Autorità dell’Energia Elettrica e il Gas del 27 ottobre 2011, n.9/11, nelle parti compatibili con il presente decreto. Le parti incompatibili sono di seguito indicate:
Articolo 6: Metodi di Valutazione a Consuntivo
– per proposte di progetto e programma di misura (PPPM) presentate successivamente all’entrata in vigore del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, il termine ultimo entro il quale il GSE emette il parere per la conclusione del procedimento amministrativo, pari a sessanta (60) giorni, può essere sospeso a seguito di una richiesta di integrazione e ridefinito pari a quarantacinque (45) giorni, diversamente da quanto previsto dall’articolo 6.4 delle Linee Guida che ridefiniva tale termine pari novanta (90).
Articolo 11: Richiesta di verifica preliminare di conformità
– per richieste di verifica preliminare di conformità (RVP) presentate successivamente all’entrata in vigore del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, i soggetti che hanno facoltà di dare esecuzione ai progetti di efficienza energetica (PPPM), possono richiedere al GSE una verifica preliminare di conformità alle Linee Guida. Le RVP non sono da intendersi come mere richieste di valutazione ex-ante di un progetto. Ciò detto, differentemente da quanto disposto dall’articolo 11, comma 1 delle Linee Guida, la verifica di conformità alle disposizioni del medesimo decreto e delle Linee Guida è eseguita dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del mare. Pertanto, il soggetto responsabile del procedimento amministrativo non coincide con il soggetto responsabile delle attività di verifica e certificazione dei risparmi (GSE) come indicato nel succitato comma.
Quale è il soggetto responsabile della verifica del conseguimento degli obblighi per l’anno 2012 e per gli anni successivi?
A partire dal 2014, entro il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti obbligati dovranno comunicare al GSE i certificati bianchi relativi all’anno precedente in loro possesso, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Conseguentemente, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, il GSE verificherà che ciascun soggetto obbligato possegga certificati corrispondenti all’obbligo annuo a ciascuno assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al successivo comma 3.
Con riferimento all’anno d’obbligo 2012, i soggetti obbligati dovranno trasmettere all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le medesime informazioni sopra indicate, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto, per tale anno d’obbligo, l’attività di verifica del conseguimento agli obblighi rimane di competenza dell’Autorità.
Come avviene la gestione delle proposte/richieste presentate dai soggetti proponenti prima del 2 febbraio 2013?
Il GSE valuterà le proposte di progetto (PPPM) e le richieste di verifica e certificazione (RVC) presentate dal 4 febbraio 2013, attraverso l’applicativo Efficienza Energetica.
Conformemente a quanto previsto dal Decreto, l’Autorità concluderà i procedimenti di valutazione relativi alle RVC pervenute entro il 2 febbraio 2013.
Il GSE concluderà, invece, i procedimenti relativi alle PPPM pervenute prima del 2 febbraio 2013 per le quali non è ancora stata conclusa l’attività di istruttoria tecnica.
E’ consentita la cumulabilità, per la sola quota parte di produzione di energia termica, tra i certificati bianchi ed altri incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile?
Per i progetti presentati a partire dal 3 gennaio 2013 relativamente ad impianti di produzione che producono, al momento della richiesta di ammissione al meccanismo dei certificati bianchi, sia energia elettrica da fonte rinnovabile, già incentivata con regimi di sostegno statali (Certificati verdi, Cogenerazione ad Alto Rendimento, regimi di incentivazione previsti per le FER elettriche), sia energia termica, la cumulabilità tra i medesimi incentivi ed i certificati bianchi non è mai consentita, sia per la quota parte termica che per la quota parte elettrica.
Quale è la decorrenza del termine per l’applicazione del divieto di cumulo degli incentivi?
Il divieto di cumulo degli incentivi previsto dall’art 10 del DM 28 dicembre 2012, nei termini precisati al precedente punto, si applica, senza dubbio, ai “nuovi progetti presentati dopo l’entrata in vigore” del DM 28 dicembre 2012, e quindi a decorrere dal 3 gennaio 2013.
Per quanto attiene, invece, all’applicabilità ai progetti già “avviati” alla suddetta data, occorre valutare la tempistica di richiesta e la data di avvio del progetto in relazione alla tipologia: standard, analitico, a consuntivo.
Progetti standard
La cumulabilità con altri incentivi “statali” è consentita soltanto per i progetti antecedenti al 3 gennaio 2013. Pertanto le nuove RVC presentate possono includere interventi che hanno beneficiato di altri incentivi purché la data di avvio sia antecedente al 3 gennaio 2013.
Progetti Analitici
In questo caso i progetti presentano una data dalla quale iniziare a misurare i risparmi (periodo di riferimento). Per salvaguardare gli investimenti effettuati, la cumulabilità può essere consentita solo per quei progetti che hanno la data di inizio del periodo di riferimento (che può anche essere successiva rispetto all’inizio del periodo di riferimento) antecedente al 3 gennaio 2013.
Progetti a consuntivo
In questo caso la cumulabilità è consentita solo per PPPM presentate prima del 3 gennaio 2013.
È possibile presentare progetti per la rendicontazione dei risparmi energetici nell’ambito del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) in merito ad interventi realizzati fuori dei confini territoriali nazionali?
No, non è possibile presentare progetti per la rendicontazione dei risparmi energetici nell’ambito del meccanismo cd. dei “certificati bianchi” in merito ad interventi realizzati fuori dei confini territoriali nazionali.
Il suddetto meccanismo opera soltanto per interventi di efficienza energetica realizzati sul territorio italiano, in quanto la sua funzione è quella di permettere il raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico.
Conseguentemente un intervento realizzato al di fuori dei confini nazionali, non concorre alla realizzazione di detti obiettivi e non può quindi partecipare al meccanismo dei TEE.
L’art. 7 stabilisce che i progetti predisposti ai fini del rispetto degli obblighi di risparmio possono essere eseguiti tramite Enti pubblici purché provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (art.19 comma 1, legge 10/91) ovvero si dotino di sistema di gestione dell’energia ISO 50001. Con la parola “ovvero” si intende una “e” od una “o”?
Possono predisporre progetti ai fini del rispetto degli obblighi le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti Pubblici, che provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia o si dotino di un sistema di gestione dell’energia in conformità alla norma ISO 50001.
Con riferimento all’art. 6, paragrafo 2 del DM 28 dicembre 2012, che cosa si intende per “progetti in corso di realizzazione”?
Per “progetti in corso di realizzazione” si intendono quelle iniziative avviate ma non ancora portate a compimento.
tratto da gse.it