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Modificazioni al testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica (Modifiche all’Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (TIQE) in materia di verifica della tensione di fornitura su richiesta dell’utente e di registrazione delle cause delle interruzioni).

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DELIBERA
1. all’articolo 6, comma 6.1, lettera a), sub i), del TIQE, dopo le parole “alleggerimento del carico” sono aggiunte le parole “o di riduzione della generazione distribuita”;
2. all’articolo 7, comma 7.1, lettera a), del TIQE, dopo le parole “o da altri esercenti interconnessi,” sono aggiunte le parole “o interruzioni dovute a disalimentazioni programmate comunicate da Terna, o per azioni funzionali a garantire la sicurezza
del sistema elettrico e comunicate da Terna con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi,”;
3. all’articolo 7, comma 7.1, lettera b), del TIQE dopo le parole “su impianti di produzione” sono aggiunte le parole “, lavori o manutenzioni richiesti da terzi o da utenti”;
4. all’articolo 43, comma 43.4: a) dopo le parole “Con la comunicazione” è aggiunta la parola “annuale”;
b) le parole “del 31 marzo 2013” sono eliminate;
c) dopo le parole “punto di consegna in BT” sono aggiunte le parole “e il numero di utenti MT con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 100 kW con consegna su palo attivi al 31 dicembre”;
5. all’articolo 43 del TIQE è aggiunto il seguente comma: “43.7 Per gli utenti MT con consegna su palo con potenza disponibile in prelievo inferiore o uguale a 100 kW attivati in data successiva al 30 giugno 2012, la data del 28 febbraio 2013 di cui al comma 43.3, lettere c) e g), è prorogata al 28 febbraio 2015.”;
6. all’articolo 46, comma 46.2, la lettera c), dopo le parole “mancanza di POD” sono aggiunte le parole ”, e se attivo per l’intero anno: sì / no”;
7. all’articolo 94 del TIQE è aggiunto il seguente comma: “94.5 Nel caso in cui siano già stati accertati sulla medesima linea valori della tensione di fornitura non compresi nei limiti di variazione definiti dall’articolo 62, il distributore ha la facoltà di non eseguire la verifica della tensione, fermi restando gli obblighi di cui al comma 94.3 nei confronti del richiedente. In tale caso il tempo di ripristino del valore corretto della tensione di fornitura di cui all’articolo 95 decorre dalla data di ricevimento della richiesta dell’utente.”
8. la Tabella 3 del TIQE è sostituita dalla Tabella 3, allegata al presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente provvedimento e l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11, come risultante dalle modifiche disposte dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

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