Disposizioni urgenti in tema di erogazione del servizio di maggior tutela in seguito ad erronea attivazione del servizio di salvaguardia. Il presente provvedimento dispone misure urgenti in tema di erogazione del servizio di maggior tutela nei confronti di utenze domestiche che siano state erroneamente servite in salvaguardia.
omissis
1. Enel Distribuzione, anche avvalendosi delle informazioni di Enel servizio elettrico entro il 9 novembre 2012, provvede a verificare che i punti di prelievo qualificati come utenza domestica ai sensi del comma 2.2, lettera a) del TIT e oggetto di attivazione del servizio di salvaguardia siano stati correttamente identificati come utenza domestica. Nei casi in cui Enel Distribuzione non sia in grado di effettuare la corretta identificazione, mantiene la qualifica dei punti come utenza domestica;
2. a seguito della verifica di cui al punto 1, Enel Distribuzione: a. comunica, entro il 19 novembre 2012, a ciascun esercente la salvaguardia, l’elenco dei punti di prelievo dal medesimo serviti indicando:
i) POD;
ii) Partita Iva/codice fiscale;
iii) codice della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione;
b. procede all’attivazione, a far data dall’1 dicembre 2012, del servizio di maggior tutela per i punti di prelievo serviti dall’esercente la salvaguardia che, a seguito della verifica, sono qualificati come utenza domestica, ivi compresi quelli per cui Enel Distribuzione non sia stata in grado di effettuare la corretta identificazione, dandone comunicazione ad ESE entro il 23 novembre 2012;
c. comunica a ESE le informazioni rilevanti relative ai prelievi di energia dei punti di prelievo di cui alla precedente lettera b), effettuati nel periodo in cui tali punti sono stati erroneamente serviti nel servizio di salvaguardia;
d. rettifica, a far data dall’attivazione del servizio di salvaguardia, il codice della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione per i punti di prelievo che, a seguito della verifica, non risultano qualificati come utenza domestica al fine di procedere alla corretta fatturazione del medesimo servizio;
3. relativamente ai punti di prelievo di cui al punto 2, lettera b), ESE:
a. comunica, contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 4, comma 9 del TIV, a ciascun cliente finale titolare del punto medesimo, che:
i) il cliente è stato erroneamente inserito nel servizio di salvaguardia;
ii) per il periodo relativo all’erroneo inserimento verranno effettuati, da parte di ESE, gli opportuni conguagli affinché al cliente vengano applicate le condizioni economiche del servizio di maggior tutela;
b. conguaglia, per il periodo relativo all’erroneo inserimento nel servizio di salvaguardia, ciascun cliente finale titolare del punto medesimo, utilizzando le informazioni ricevute dall’impresa distributrice e dall’esercente la salvaguardia, provvedendo, in particolare a:
i) determinare un importo da restituire (o ricevere) a (da) ciascun cliente finale pari alla differenza tra quanto già fatturato al cliente finale dall’esercente la salvaguardia e l’ammontare che l’esercente la maggior tutela avrebbe applicato sulla base delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela di cui all’articolo 10, comma 1 del TIV relative alle utenze domestiche;
ii) fatturare le condizioni economiche del servizio di maggior tutela di cui all’articolo 10, comma 1 del TIV relative alle utenze domestiche, nei casi in cui il cliente finale non è stato fatturato per il periodo in cui è stato erroneamente servito in salvaguardia;
c. regola, entro il 31 gennaio 2013, con ciascun esercente la salvaguardia gli importi, indicati nella comunicazione di cui al punto 5, lettera b) dal suddetto esercente, relativi ai prelievi di energia di ciascun clienti finale titolare di un punto di prelievo di cui al punto 2, lettera b), nei casi in cui l’esercente la salvaguardia non abbia provveduto alla fatturazione al cliente finale;
4. ai fini di quanto previsto al punto 3:
a. ESE effettua il conguaglio nei confronti dei clienti finali entro il 31 gennaio 2013, in caso di restituzione di importi al cliente finale e a partire dal 1 febbraio 2013, in caso contrario;
b. nessun onere aggiuntivo relativo alla esecuzione del contratto può essere addebitato al cliente finale;
c. ai fini del computo degli ammontari di perequazione di cui al Titolo 2, Sezione 3 del TIV:
i) non vengono considerati gli importi determinati ai sensi del punto 3, lettera b), punto i);
ii) vengono considerati gli ammontari fatturati ai sensi del punto 3, lettera b), punto ii) prevedendo che i quantitativi approvvigionati siano valorizzati al prezzo di cessione di cui all’articolo 18 del TIV;
5. l’esercente la salvaguardia che riceve la comunicazione di cui al punto 2, lettera a) provvede a:
a. comunicare a Enel Distribuzione, entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione ricevuta, i punti di prelievo che alla medesima data non risultano più serviti in salvaguardia;
d. rettifica, a far data dall’attivazione del servizio di salvaguardia, il codice della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione per i punti di prelievo che, a seguito della verifica, non risultano qualificati come utenza domestica al fine di procedere alla corretta fatturazione del medesimo servizio;
3. relativamente ai punti di prelievo di cui al punto 2, lettera b), ESE:
a. comunica, contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 4, comma 9 del TIV, a ciascun cliente finale titolare del punto medesimo, che:
i) il cliente è stato erroneamente inserito nel servizio di salvaguardia;
ii) per il periodo relativo all’erroneo inserimento verranno effettuati, da parte di ESE, gli opportuni conguagli affinché al cliente vengano applicate le condizioni economiche del servizio di maggior tutela;
b. conguaglia, per il periodo relativo all’erroneo inserimento nel servizio di salvaguardia, ciascun cliente finale titolare del punto medesimo, utilizzando le informazioni ricevute dall’impresa distributrice e dall’esercente la salvaguardia, provvedendo, in particolare a:
i) determinare un importo da restituire (o ricevere) a (da) ciascun cliente finale pari alla differenza tra quanto già fatturato al cliente finale dall’esercente la salvaguardia e l’ammontare che l’esercente la maggior tutela avrebbe applicato sulla base delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela di cui all’articolo 10, comma 1 del TIV relative alle utenze domestiche;
ii) fatturare le condizioni economiche del servizio di maggior tutela di cui all’articolo 10, comma 1 del TIV relative alle utenze domestiche, nei casi in cui il cliente finale non è stato fatturato per il periodo in cui è stato erroneamente servito in salvaguardia;
c. regola, entro il 31 gennaio 2013, con ciascun esercente la salvaguardia gli importi, indicati nella comunicazione di cui al punto 5, lettera b) dal suddetto esercente, relativi ai prelievi di energia di ciascun clienti finale titolare di un punto di prelievo di cui al punto 2, lettera b), nei casi in cui l’esercente la salvaguardia non abbia provveduto alla fatturazione al cliente finale;
4. ai fini di quanto previsto al punto 3:
a. ESE effettua il conguaglio nei confronti dei clienti finali entro il 31 gennaio 2013, in caso di restituzione di importi al cliente finale e a partire dal 1 febbraio 2013, in caso contrario;
b. nessun onere aggiuntivo relativo alla esecuzione del contratto può essere addebitato al cliente finale;
c. ai fini del computo degli ammontari di perequazione di cui al Titolo 2, Sezione 3 del TIV:
i) non vengono considerati gli importi determinati ai sensi del punto 3, lettera b), punto i);
ii) vengono considerati gli ammontari fatturati ai sensi del punto 3, lettera b), punto ii) prevedendo che i quantitativi approvvigionati siano valorizzati al prezzo di cessione di cui all’articolo 18 del TIV;
5. l’esercente la salvaguardia che riceve la comunicazione di cui al punto 2, lettera a) provvede a:
a. comunicare a Enel Distribuzione, entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione ricevuta, i punti di prelievo che alla medesima data non risultano più serviti in salvaguardia;
b. comunicare a ESE, entro il 15 dicembre 2012, per ciascun per ciascun punto di prelievo di cui al punto 2, lettera b):
i) il numero e l’importo delle fatture emesse e indica, nei casi diversi da quelli di cui al successivo punto ii), qualora non abbia ancora emesso delle fatture, l’importo delle fatture da emettere sulla base delle condizioni economiche applicate al punto di prelievo;
ii) l’ammontare che avrebbe dovuto applicare sulla base delle condizioni economiche applicate al punto di prelievo in caso non abbia emesso alcuna fattura;
6. di trasmettere il presente provvedimento a Enel Distribuzione, ESE, Enel Energia S.p.A., Exergia S.p.A. ed Hera Comm S.r.l.;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.
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