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É legittimo installare il fotovoltaico nei centri storici solo se i pannelli fv non compromettono il contesto architettonico e non producono alcun effetto visivo che distorca la visione degli elementi architettonici del bene.
Lo ha stabilito il Tar Puglia, sede di Lecce sezione I, con la sentenza n. 1241 depositata il 12 luglio 2012. Nel caso in esame un Comune aveva rigettato la domanda per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul terrazzo di un’abitazione, sita in un fabbricato residenziale ubicato nel centro storico, classificato dal Prg come “edificio di notevole interesse ambientale”, assoggettato alle prescrizioni dettate dall’art. 38 delle Nta, tra cui l’obbligo di sottoporre ogni progetto all’approvazione della Soprintendenza.

Il diniego del Comune era basato sul parere negativo della Soprintendenza, secondo cui “le opere di progetto, consistenti in lavori per l’ installazione di un impianto fotovoltaico da 9,66 kWp sul terrazzo di un fabbricato di un immobile per civile abitazione, per tipologia d’intervento e materiali, si ritengono non compatibili con il fabbricato esistente e con il contesto architettonico del centro storico”.
Il Tar Puglia ha però accolto il ricorso del cittadino e annullato il provvedimento di diniego del Comune, ritenendo “irrazionali e contraddittorie” le valutazioni dell’amministrazione, e “illegittimo” il parere della Soprintendenza.
Per i giudici amministrativi il parere “si fonda in maniera apodittica sull’affermazione dell’asserito contrasto con il contesto architettonico, benché appaia evidente che lo stesso non è compromesso, se non si produce alcun effetto visivo che distorca la visione degli elementi architettonici del bene”.
Infatti, dalla documentazione depositata risulta che “la struttura sarà realizzata in modo da non risultare visibile dall’esterno, in quanto i muri perimetrali attigui ad essa sono di altezza superiore. La struttura avrà un’altezza massima dal piano del lastricato solare di 1,77 metri, mentre i muri ci contenimento dell’abitazione risultano variare da 2,00 a 2,25 metri”.
Tali circostanze non risultano essere state vagliate.
Dunque non può ritenersi legittimo un provvedimento “che afferma la non autorizzabilità senza effettuare una completa valutazione dell’incidenza dello stesso”.

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