Modificazioni all’Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2011, Arg/elt 198/11, in materia di rimborsi automatici agli utenti per interruzioni prolungate e di tensioni di fornitura in bassa tensione. La presente deliberazione modifica la disciplina della qualità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica per il periodo 2012-2015, con particolare riferimento ai rimborsi automatici agli utenti per interruzioni prolungate e di tensioni di fornitura in bassa tensione.
L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas DELIBERA:
1. di sostituire il comma 62.3 del TIQE con il seguente comma:
“62.3 In materia di tensioni di alimentazione nelle reti di distribuzione in bassa
tensione si applica la Norma CEI 8-6.”;
2. di abrogare i commi 62.4, 62.5 e 62.6 del TIQE;
3. di sostituire la lettera b) del comma 53.2 del TIQE con la seguente lettera:
“b) il rimborso si riferisca a un’interruzione causata dallo stesso utente a cui sarebbe destinato, oppure si riferisca ad un’interruzione dovuta ad ordini impartiti da pubbliche autorità, amministrative o giudiziarie, per accertamenti inerenti all’impianto di utenza o all’utente medesimo;”;
4. di pubblicare il TIQE come risultante dalle modifiche disposte nel presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.