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IL MINISTRO  DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante Disciplina dell’attivita’ di estetista e successive modificazioni ed, in particolare, gli articoli 1 e 3, secondo cui l’attivita’ di estetista comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti, e puo’ essere svolta anche con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla medesima legge, subordinatamente al processo della qualificazione professionale ivi prevista;
Visto l’articolo 10, comma 1, della legge n. 1 del 1990 secondo cui il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della sanita’, adotta, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonche’ le modalita’ di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla predetta legge, e aggiorna, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica del settore, il medesimo elenco;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l’articolo 1, comma 1 che istituisce il Ministero dello sviluppo economico, nonche’ il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni della legge 14 luglio 2008, n. 121, che e’ ulteriormente intervenuto sull’assetto del Ministero;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio delle Comunita’ europee relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione, e le successive modificazioni di tale legge e di tale direttiva, ivi compresa la direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che ha provveduto alla codificazione e conseguente abrogazione della citata direttiva 73/23/CEE, disponendo che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla direttiva 2006/95/CE;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ed, in particolare, gli articoli da 102 a 112 recanti disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti anche in attuazione della direttiva 2001/95/CE;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita’ elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;
Considerato che e’ necessario procedere, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica del settore, ad un aggiornamento dell’elenco allegato alla legge n. 1 del 1990;
Ritenuto che la tutela del consumatore sotto il profilo della sicurezza e’ assicurata sia dagli obblighi che il produttore e il distributore devono soddisfare per l’immissione sul mercato di prodotti sicuri, che dalla rispondenza obbligatoria degli apparecchi elettromeccanici alle norme ad essi applicabili contenute nelle citate disposizioni legislative relative alla prestazione e valutazione di sicurezza dei prodotti, alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione ed alla compatibilita’ elettromagnetica;
Rilevato che l’appartenenza alla Unione europea vieta di ostacolare la circolazione delle merci legalmente fabbricate o commercializzate in altri Stati membri dell’Unione o aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, e che pertanto non possono essere introdotte limitazioni o imposti requisiti che non siano giustificati dai motivi indicati all’articolo 36 del Trattato;
Ritenuto di dover individuare norme tecniche di riferimento europee, internazionali o nazionali per ciascuno degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla legge n. 1 del 1990;
Sentite le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita’, di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e successive modificazioni, espresso nella Sessione XLVII dalle Sezioni congiunte II-V in data 8 giugno 2010;
Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa’ dell’informazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 26 gennaio 2011, protocollo n. 1607;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Identificazione degli apparecchi per uso estetico

1. Per apparecchi elettromeccanici per uso estetico si intendono gli apparecchi di cui all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, alimentati a bassa tensione o a batteria, costruiti nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza e rispondenti alle specificazioni tecniche di cui al presente decreto.
2. L’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui all’allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e’ sostituito dall’allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
– Si riporta l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
3. Con decreto Ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
– La legge 4 gennaio 1990, n. 1 Disciplina
dell’attivita’ di estetista e successive modificazioni ed
integrazioni, di cui si riportano i citati articoli 1 e 3,
e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1990, n.
4:
Art. 1. – 1. L’attivita’ di estetista comprende tutte
le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie
del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia
quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne
e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso
l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attivita’ puo’ essere svolta con l’attuazione
di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi
elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco
allegato alla presente legge, e con l’applicazione dei
prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre
1986, n. 713.
3. Sono escluse dall’attivita’ di estetista le
prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a
finalita’ di carattere terapeutico.
Art. 3. – 01. Per ogni sede dell’impresa dove viene
esercitata l’attivita’ di estetista deve essere designato,
nella persona del titolare, di un socio partecipante al
lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente
dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle
attivita’ di estetica.
1. La qualificazione professionale di estetista si
intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo
scolastico, mediante il superamento di un apposito esame
teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione
della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue;
tale periodo dovra’ essere seguito da un corso di
specializzazione della durata di un anno oppure da un anno
di inserimento presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attivita’ lavorativa
qualificata in qualita’ di dipendente, a tempo pieno,
presso uno studio medico specializzato oppure una impresa
di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di
apprendistato presso una impresa di estetista, come
disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni ed integrazioni, della durata
prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e
seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di
formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche
acquisite presso l’impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di
attivita’ lavorativa qualificata, a tempo pieno, in
qualita’ di dipendente o collaboratore familiare, presso
una impresa di estetista, accertata attraverso l’esibizione
del libretto di lavoro o di documentazione equipollente,
seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui
alla lettera b). Il periodo di attivita’ di cui alla
presente lettera c) deve essere svolto nel corso del
quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla
lettera b).
2. I corsi e l’esame teorico-pratico di cui al comma 1
sono organizzati ai sensi dell’art. 6.
– Si riporta l’art. 10, comma 1, della citata legge n.
1 del 1990:

Art. 10. – 1. Il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro
della sanita’, emana, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale delle categorie economiche interessate,
un decreto recante norme dirette a determinare le
caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di
regolazione, nonche’ le modalita’ di esercizio e di
applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi
elettromeccanici di cui all’elenco allegato alla presente
legge. L’elenco allegato e’ aggiornato con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
di concerto con il Ministro della sanita’, tenuto conto
dell’evoluzione tecnologica del settore, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale delle categorie economiche interessate.
– Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 2006, n. 114.
– Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito,
con modificazioni, della legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376
e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
– La legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della
direttiva 73/23/CEE del Consiglio delle Comunita’ europee
relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione, e le successive modificazioni ed
integrazioni, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2
novembre 1977, n. 298.
– La direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio
1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al materiale elettrico
destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di
tensione, e’ pubblicata nella G.U.C.E. n. L 077 del 26
marzo 1973.
– La direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, che ha provveduto alla
codificazione e conseguente abrogazione della sopracitata
direttiva 73/23/CEE, e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea del 27 dicembre 2006, n. L 374/10 IT.
– Si riportano gli articoli da 102 a 112 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo):
Art. 102 (Finalita’ e campo di applicazione). – 1. Il
presente titolo intende garantire che i prodotti immessi
sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a
tutti i prodotti definiti all’art. 103, comma 1, lettera
a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non
esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni
specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.
3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di
sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le
disposizioni del presente titolo si applicano unicamente
per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non
soggetti a tali requisiti.
4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano
l’art. 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e
105.
5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli
articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali
articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti
lo stesso obiettivo.
6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano
ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n.
178/2002, del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio.
Art. 103 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente
titolo si intende per:
a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito
all’art. 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso
normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata
e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la
manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti
unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del
prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un
livello elevato di tutela della salute e della sicurezza
delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti
elementi:
1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare
la sua composizione, il suo imballaggio, le modalita’ del
suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e
manutenzione;
2) dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora
sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del primo
con i secondi;
3) della presentazione del prodotto, della sua
etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per
il suo uso e la sua eliminazione, nonche’ di qualsiasi
altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
4) delle categorie di consumatori che si trovano in
condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in
particolare dei minori e degli anziani;
b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non
risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla
lettera a);
c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso
quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un
intervento rapido delle autorita’ pubbliche;
d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito
nella Comunita’ e qualsiasi altra persona che si presenti
come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il
proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che
rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del
fabbricante se quest’ultimo non e’ stabilito nella
Comunita’ o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito
nella Comunita’, l’importatore del prodotto; gli altri
operatori professionali della catena di commercializzazione
nella misura in cui la loro attivita’ possa incidere sulle
caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
e) distributore: qualsiasi operatore professionale
della catena di commercializzazione, la cui attivita’ non
incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
f) richiamo: le misure volte ad ottenere la
restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o
il distributore ha gia’ fornito o reso disponibile ai
consumatori;
g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la
distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso,
nonche’ la sua offerta al consumatore.
2. La possibilita’ di raggiungere un livello di
sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che
presentano un rischio minore non costituisce un motivo
sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o
pericoloso.
Art. 104 (Obblighi del produttore e del distributore).
– 1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti
sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le
informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei
rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente
prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente
percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione
contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non
esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi
previsti nel presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in
funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per
consentire al consumatore di essere informato sui rischi
connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative
opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del
prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione
appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l’indicazione in base al prodotto o al suo
imballaggio, dell’identita’ e degli estremi del produttore;
il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla
partita di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di
tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti
commercializzati, l’esame dei reclami e, se del caso, la
tenuta di un registro degli stessi, nonche’ l’informazione
ai distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione
al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base
volontaria o su richiesta delle competenti autorita’ a
norma dell’art. 107. Il richiamo interviene quando altre
azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso,
ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi
siano tenuti in seguito a provvedimenti dell’autorita’
competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza
nell’esercizio della sua attivita’ per contribuire a
garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in
particolare e’ tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe
dovuto conoscere la pericolosita’ in base alle informazioni
in suo possesso e nella sua qualita’ di operatore
professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto
immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni
concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle
autorita’ competenti per le azioni di rispettiva
competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla
lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea
a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di
dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o
debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro
possesso e in quanto operatori professionali, che un
prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito
al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi
incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza,
informano immediatamente le amministrazioni competenti, di
cui all’art. 106, comma 1, precisando le azioni intraprese
per prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire
comprendono almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa
identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in
questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai
prodotti interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di
rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per
prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attivita’, produttori e
distributori collaborano con le Autorita’ competenti, ove
richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese
per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi
forniscono o hanno fornito.
Art. 105 (Presunzione e valutazione di sicurezza). – 1.
In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che
disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si
presume sicuro quando e’ conforme alla legislazione vigente
nello Stato membro in cui il prodotto stesso e’
commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve
rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.
2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto
concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati
dalla normativa nazionale, quando e’ conforme alle norme
nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i
cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee a
norma dell’art. 4 della direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre
2001, del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la
sicurezza del prodotto e’ valutata in base alle norme
nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle
norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto e’
commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione
europea relative ad orientamenti sulla valutazione della
sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in
materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli
ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che
i consumatori possono ragionevolmente attendersi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3, le Autorita’ competenti adottano le misure necessarie
per limitare o impedire l’immissione sul mercato o chiedere
il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo
si rivela, nonostante la conformita’, pericoloso per la
salute e la sicurezza del consumatore.
Art. 106 (Procedure di consultazione e coordinamento).
– 1. I Ministeri dello sviluppo economico, della salute,
del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno,
dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e
trasporti, nonche’ le altre amministrazioni pubbliche di
volta in volta competenti per materia alla effettuazione
dei controlli di cui all’art. 107, provvedono, nell’ambito
delle ordinarie disponibilita’ di bilancio e secondo le
rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di
scambio rapido di informazioni mediante un adeguato
supporto informativo operante in via telematica, anche
attraverso il Sistema pubblico di connettivita’, in
conformita’ alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria
che consenta anche l’archiviazione e la diffusione delle
informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli
previsti dall’art. 107 sono stabiliti in una apposita
conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri
e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno
due volte l’anno dal Ministro dello sviluppo economico;
alla conferenza partecipano anche il Ministro della
giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di
volta in volta competenti per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche
dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito del sistema
comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del
tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono
presentare osservazioni gli organismi di categoria della
produzione e della distribuzione, nonche’ le associazioni
di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti
iscritte all’elenco di cui all’art. 137, secondo modalita’
definite dalla conferenza medesima.
Art. 107 (Controlli). – 1. Le amministrazioni di cui
all’art. 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi
sul mercato siano sicuri. Il Ministero dello sviluppo
economico comunica alla Commissione europea l’elenco delle
amministrazioni di cui al periodo che precede, nonche’
degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono,
aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni
stesse.
2. Le amministrazioni di cui all’art. 106 possono
adottare tra l’altro le misure seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1) disporre, anche dopo che un prodotto e’ stato
immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate
verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo
stadio dell’utilizzo o del consumo, anche procedendo ad
ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di
confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso
i magazzini di vendita;
2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti
interessate;
3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a
prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza,
redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata
copia agli interessati;
b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi
in determinate condizioni:
1) richiedere l’apposizione sul prodotto, in lingua
italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso puo’
presentare, redatte in modo chiaro e facilmente
comprensibile;
2) sottoporne l’immissione sul mercato a condizioni
preventive, in modo da renderlo sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi
per determinati soggetti:
1) disporre che tali soggetti siano avvertiti
tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio,
anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che puo’ essere pericoloso:
1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento
dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla
sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la
fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento
del prodotto o di un lotto di prodotti gia’
commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal
presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente
per la salute e l’incolumita’ pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
1) vietarne l’immissione sul mercato e adottare le
misure necessarie a garantire l’osservanza del divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso gia’ immesso sul
mercato rispetto al quale l’azione gia’ intrapresa dai
produttori e dai distributori sia insoddisfacente o
insufficiente:
1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e
immediato e l’informazione dei consumatori circa i rischi
da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico
del produttore e, ove cio’ non sia in tutto o in parte
possibile, a carico del distributore;
2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare
con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche
dai consumatori e la sua distruzione in condizioni
opportune. I costi relativi sono posti a carico dei
produttori e dei distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave
le amministrazioni di cui all’art. 106 intraprendono le
azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerita’,
opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2,
lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che
riguardano la gestione del RAPEX di cui all’allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure
analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a
quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del
principio di precauzione, agiscono nel rispetto del
Trattato istitutivo della Comunita’ europea, in particolare
degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato
alla gravita’ del rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell’ambito delle
misure adottate sulla base del principio di precauzione e,
senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano
e favoriscono l’azione volontaria dei produttori e dei
distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal
presente titolo, anche mediante l’eventuale elaborazione di
codici di buona condotta ed accordi con le categorie di
settore.
6. Per le finalita’ di cui al presente titolo e senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le
amministrazioni di cui all’art. 106, comma 1, si avvalgono
della collaborazione dell’Agenzia delle dogane e della
Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di
scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema
RAPEX, di cui all’allegato II, ed agiscono secondo le norme
e le facolta’ ad esse attribuite dall’ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono
riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile
della prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora cio’
sia necessario al fine di collaborare alle azioni
intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto
stesso.
8. Per armonizzare l’attivita’ di controllo derivante
dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i
quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla
normativa antincendio, il Ministero dell’interno si avvale,
per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento
dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile – Direzione centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
nonche’ degli organi periferici del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco per gli interventi sul territorio,
nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti
comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei
prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri
uffici di sanita’ marittima, aerea e di frontiera
nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa
vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non
divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura,
sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro
divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o
della pubblica o privata incolumita’.
Art. 108 (Disposizioni procedurali). – 1. Il
provvedimento adottato ai sensi dell’art. 107 che limita
l’immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il
ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato,
con l’indicazione dei termini e delle Autorita’ competenti
cui e’ possibile ricorrere e deve essere notificato entro
sette giorni dall’adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per
la salute o per la pubblica o privata incolumita’, prima
dell’adozione delle misure di cui all’art. 107, commi 2 e
3, agli interessati deve essere consentito di partecipare
alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare
agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base
agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241; in particolare, gli interessati possono presentare
all’Autorita’ competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni
scritte anche in seguito all’emanazione del provvedimento,
anche quando, a causa dell’urgenza della misura da
adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.
3-bis. La procedura istruttoria per l’adozione dei
provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 107, e’ stabilita
con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
dell’Amministrazione competente, in modo da garantire il
contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione.
Art. 109 (Sorveglianza del mercato). – 1. Per
esercitare un’efficace sorveglianza del mercato, volta a
garantire un elevato livello di protezione della salute e
della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui
all’art. 106, anche indipendentemente dalla Conferenza di
servizi, assicurano:
a) l’istituzione, l’aggiornamento periodico e
l’esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per
categorie di prodotti o di rischi, nonche’ il monitoraggio
delle attivita’ di sorveglianza, delle osservazioni e dei
risultati;
b) l’aggiornamento delle conoscenze scientifiche e
tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento
delle attivita’ di controllo e della loro efficacia, come
pure, se del caso, la revisione dei metodi
dell’organizzazione della sorveglianza messa in opera.
2. Le Amministrazioni di cui all’art. 106 assicurano,
altresi’, la gestione dei reclami presentati dai
consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla
sicurezza dei prodotti e alle attivita’ di controllo e
sorveglianza. Le modalita’ operative di cui al presente
comma vengono concordate in sede di Conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a svolgere
l’attivita’ di cui al comma 2 vanno rese note in sede di
conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in
vigore del codice. In quella sede sono definite le
modalita’ per informare i consumatori e le altre parti
interessate delle procedure di reclamo.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 110 (Notificazione e scambio di informazioni). –
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla
Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno
motivati, i provvedimenti di cui all’art. 107, commi 2,
lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonche’ eventuali
modifiche e revoche, fatta salva l’eventuale normativa
comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e
distributori, adottati per limitare o sottoporre a
particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di
prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori,
vanno notificati alla Commissione europea secondo le
prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell’allegato
II della direttiva 2001/95/CE, di cui all’allegato II.
3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che
si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero
dello sviluppo economico procede, anche su richiesta delle
altre amministrazioni competenti, alla notifica alla
Commissione europea qualora il provvedimento contenga
informazioni suscettibili di presentare un interesse,
quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati
membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un
rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i
provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di
cui all’art. 106 devono essere comunicati tempestivamente
al Ministero dello sviluppo economico; analoga
comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie
ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali,
relativamente ai provvedimenti, sia a carattere
provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli
stessi nell’ambito degli interventi di competenza.
5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica
all’amministrazione competente le decisioni eventualmente
adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti
che presentano un rischio grave per la salute e la
sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che
quindi necessitano, entro un termine di venti giorni,
dell’adozione di provvedimenti idonei. E’ fatto salvo il
rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella
decisione della Commissione europea.
6. Le Autorita’ competenti assicurano alle parti
interessate la possibilita’ di esprimere entro un mese
dall’adozione della decisione di cui al comma 5, pareri ed
osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione.
7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell’Unione
europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di
cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga
diversamente.
Art. 111 (Responsabilita’ del produttore). – 1. Sono
fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in
materia di responsabilita’ per danno da prodotti difettosi.
Art. 112 (Sanzioni). – 1. Salvo che il fatto
costituisca piu’ grave reato, il produttore o il
distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in
violazione del divieto di cui all’art. 107, comma 2,
lettera e), e’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno
e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il
produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, e’
punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da
10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il
produttore o il distributore che non ottempera ai
provvedimenti emanati a norma dell’art. 107, comma 2,
lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), e’
punito con l’ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la
dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle
attivita’ di cui all’art. 107, comma 2, lettera a), e’
soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a
40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore
che violi le disposizioni di cui all’art. 104, commi 2, 3,
5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni
di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono
soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500
euro e 30.000 euro.
– Si riporta l’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n.
229 (Interventi in materia di qualita’ della regolazione,
riassetto normativo e codificazione – legge di
semplificazione 2001):
Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei
consumatori). – 1. Il Governo e’ delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu’ decreti legislativi, per
il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i
criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, come sostituito dall’art. 1 della presente
legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione
della stessa allo scopo di armonizzarla e riordinarla,
nonche’ di renderla strumento coordinato per il
raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore
previsti in sede internazionale;
b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto
di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di
contratto;
c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del
regime di vigenza transitoria delle disposizioni piu’
favorevoli per i consumatori, previste dall’art. 15 del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione
della direttiva 97/7/CE del 20 maggio 1997, del Parlamento
europeo e del Consiglio, e rafforzamento della tutela del
consumatore in materia di televendite;
d) coordinamento, nelle procedure di composizione
extragiudiziale delle controversie, dell’intervento delle
associazioni dei consumatori, nel rispetto delle
raccomandazioni della Commissione delle Comunita’
europee.
– La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti, e’
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee
n. L 11/4 IT del 15 gennaio 2002.
– Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di
attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla compatibilita’ elettromagnetica, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n.
261, supplemento ordinario.
– La direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla compatibilita’ elettromagnetica e che abroga
la direttiva 89/336/CEE, e’ pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. L 390/24 IT del 31
dicembre 2004.
– La direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio
1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alla compatibilita’ elettromagnetica, e’
pubblicata nella G.U.C.E. n. L 139 del 23 maggio 1989.
– Si riporta l’art. 4, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del
Ministero della sanita’, a norma dell’art. 1, comma 1,
lettera h), della legge n. 23 ottobre 1992, n. 421):
Art. 4 (Consiglio superiore di sanita’). – 1. Il
Consiglio superiore di sanita’ e’ organo consultivo tecnico
del Ministro della sanita’ e svolge le seguenti funzioni:
a) prende in esame i fatti riguardanti la salute
pubblica, su richiesta del Ministro per la sanita’;.
– La direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura
d’informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa’ dell’informazione, e’ pubblicata
nella G.U.C.E. n. L 204 del 21 luglio 1998.
– La sopracitata direttiva 98/48/CE, e’ pubblicata
nella G.U.C.E. n. L 217 del 5 agosto 1998.
Nota agli articoli 1 e 3:
– Per i riferimenti alla legge 4 gennaio 1990, n. 1,
vedere nelle note alle premesse.

Art. 2

Disposizioni generali

1. Le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonche’ le modalita’ di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’articolo 1, sono determinati dalle disposizioni generali di seguito indicate e, per ciascun apparecchio, dalle norme e specificazioni contenute nelle schede tecnico-informative costituenti l’allegato 2.

Art. 3

Livello di sicurezza

1. Gli apparecchi elettromeccanici di cui all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche successivamente aggiornato, possono essere utilizzati in Italia purche’ assicurino il livello di sicurezza prescritto dalle direttive comunitarie e dalle norme armonizzate europee.
2. Per gli apparecchi per i quali non esistono norme armonizzate di riferimento possono essere utilizzate norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione.


Nota agli articoli 1 e 3:
– Per i riferimenti alla legge 4 gennaio 1990, n. 1,
vedere nelle note alle premesse.

Art. 4
Aggiornamento dell’elenco degli apparecchi elettromeccanici e
adeguamento del presente decreto

1. In caso di ulteriore aggiornamento all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, come modificato dal presente decreto, si provvede al conseguente adeguamento dell’allegato 2 del presente decreto, secondo la procedura prevista dall’articolo 10, comma 1, della predetta legge.
2. L’allegato 2 del presente decreto puo’ essere modificato, a seguito di acquisizioni tecnico-scientifiche, anche indipendentemente da modifiche all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1.