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Interpretazione autentica della definizione di “data di completamento della connessione” e modifica dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10, in materia di connessioni degli impianti di produzione di energia elettrica

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 aprile 2011

Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03;
la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare” (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010);
la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A come vigente alla data del 31 dicembre 2010 (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 124/10);
la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive modificato o TICA modificato);
la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 181/10);
la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2010, ARG/elt 225/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 225/10);
il documento per la consultazione 20 ottobre 2010, DCO 34/10 (di seguito: DCO 34/10).
Considerato che:
sono pervenute numerose segnalazioni da parte di produttori e associazioni di categoria in relazione all’applicazione, da parte dei gestori di rete, delle tempistiche per la realizzazione delle connessioni previste dal TICA e dal TICA modificato;
il TICA e il TICA modificato definiscono il tempo per la realizzazione della connessione come “il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione” e la data di completamento della connessione come “la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all’entrata in esercizio della connessione”;
ai sensi del combinato disposto delle definizioni richiamate al precedente alinea, il tempo per la realizzazione della connessione termina il giorno lavorativo in cui il gestore di rete comunica al richiedente l’effettiva disponibilità per l’attivazione della connessione; e che ciò presuppone che il gestore di rete abbia completato tutte le attività preliminari di propria competenza, rendendosi reperibile per definire, d’accordo con il richiedente, la data dell’attivazione. Tra le attività preliminari necessarie ai fini dell’attivazione della connessione rientra anche la predisposizione e l’invio al richiedente del regolamento d’esercizio nonché, qualora tale attività non sia effettuata dal richiedente, l’installazione dei misuratori necessari.
Considerato che:
il TICA e il TICA modificato, ipotizzando che l’attivazione fosse immediatamente conseguente al completamento dei lavori per la connessione e alla comunicazione di effettiva disponibilità da parte del gestore di rete, prevedono tempistiche per la realizzazione della connessione ma non anche per l’attivazione della connessione già completata.
Considerato che:
ai sensi dell’articolo 4, comma 4.1, del TICA modificato, Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti, entro il 30 giugno 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell’iter di connessione; e che tale portale è uno strumento complementare a quello implementato da Terna ai fini del GAUDÌ;
alcune imprese distributrici, anche in occasione di incontri esplicativi del TICA modificato e del GAUDÌ, hanno manifestato la necessità di coordinare i lavori per l’implementazione del portale informatico finalizzato alla gestione dell’iter di connessione con quelli di implementazione del pannello di controllo di cui all’articolo 2, comma 2.1, lettera c), della deliberazione ARG/elt 124/10, attualmente in corso di sviluppo da parte di Terna nell’ambito del GAUDÌ; ciò anche al fine di evitare l’insorgere di maggiori costi che deriverebbero dall’assenza di uno sviluppo coordinato tra i due sistemi.
Considerato che:
l’articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010 prevede che l’Autorità aggiorni ed integri i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all’applicazione dell’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante;
l’Autorità, a seguito della conclusione del processo di consultazione avviato con il DCO 34/10, con la deliberazione ARG/elt 225/10 ha integrato la deliberazione ARG/elt 181/10 introducendo gli indennizzi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2010, ulteriori rispetto a quelli previsti dal TICA e dal TICA modificato;
gli indennizzi previsti dalla deliberazione ARG/elt 181/10 sono calcolati tenendo conto, tra l’altro, della “potenza in immissione richiesta”, come definita dal TICA e dal TICA modificato;
nel caso di adeguamento di connessioni esistenti, l’eventuale perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante è proporzionale alla “potenza aggiuntiva richiesta in immissione”, come definita dal TICA e dal TICA modificato, cioè all’aumento di potenza richiesta in immissione.
Ritenuto opportuno:
chiarire le modalità applicative delle tempistiche per la realizzazione delle connessioni previste dal TICA e dal TICA modificato, come indicato nella prima parte di “considerati”;
aggiornare il TICA e il TICA modificato, prevedendo che:
neldocumento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all’entrata in esercizio della connessione, il gestore di rete indichi alcune possibili date per l’attivazione della connessione; e che tali date non devono essere successive al decimo giorno lavorativo dalla data di completamento della connessione;
al fine di garantire l’effettiva attuazione di quanto previsto dal precedente alinea, il gestore di rete trasmetta al richiedente il documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all’entrata in esercizio della connessione secondo modalità che consentano l’immediato ricevimento (fax, posta elettronica, portale informatico qualora disponibile);
il gestore di rete attivi la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di completamento della connessione;
prevedere che Terna e le imprese distributrici con almeno 100.000 clienti predispongano il portale informatico finalizzato alla gestione dell’iter di connessione, di cui al comma 4.1 del TICA modificato, entro il 31 dicembre 2011; ciò poiché è necessario che i lavori per l’implementazione del predetto portale siano coordinati con quelli di implementazione del pannello di controllo nell’ambito del GAUDÌ;
modificare la deliberazione ARG/elt 181/10 precisando che, ai fini del calcolo dell’indennizzo di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si tenga conto della “potenza aggiuntiva richiesta in immissione” anziché della “potenza richiesta in immissione”
DELIBERA

la definizione di “data di completamento della connessione” per le finalità di cui al Testo Integrato della Connessioni Attive e al Testo Integrato della Connessioni Attive modificato, si interpreta nel senso che:
“La data di completamento della connessione, che pone fine al tempo per la realizzazione della connessione, è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all’entrata in esercizio della connessione. Ciòpresuppone che il gestore di rete abbia completato tutte le attività preliminari di propria competenza, rendendosi reperibile per definire, d’accordo con il richiedente, la data dell’attivazione. Tra le attività preliminari necessarie ai fini dell’attivazione della connessione rientra anche la predisposizione e l’invio al richiedente del regolamento d’esercizio nonché, qualora tale attività non sia effettuata dal richiedente, l’installazione dei misuratori necessari.”;
il Testo Integrato della Connessioni Attive è aggiornato nei seguenti punti:
all’articolo 7, comma 7.5, dopo le parole “disponibilità all’entrata in esercizio della connessione.” sono aggiunte le seguenti:
“”Nella predetta comunicazione:
il gestore di rete segnala gli ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata;
il gestore di rete indica alcune possibili date per l’attivazione della connessione. Tali date non devono essere successive al decimo giorno lavorativo dalla data di completamento della connessione. Al fine di garantire l’effettiva attuazione di quanto previsto dal precedente alinea, il gestore di rete trasmette al richiedente il documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all’entrata in esercizio della connessione secondo modalità che consentano l’immediato ricevimento (fax, posta elettronica, portale informatico qualora disponibile).
Il gestore di rete attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di completamento della connessione.”;
all’articolo 14, comma 14.3, dopo le parole “di cui ai commi 8.4, 8.7 e 15.3” sono aggiunte le seguenti “e i termini per l’attivazione della connessione di cui al comma 7.5.”
Il Testo Integrato della Connessioni Attive modificato è aggiornato nei seguenti punti:
all’articolo 10, comma 10.7, le parole “Nella predetta comunicazione, il gestore di rete segnala gli ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata” sono sostituite dalle seguenti:
“Nella predetta comunicazione:
il gestore di rete segnala gli ulteriori obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata;
il gestore di rete indica alcune possibili date per l’attivazione della connessione. Tali date non devono essere successive al decimo giorno lavorativo dalla data di completamento della connessione. Al fine di garantire l’effettiva attuazione di quanto previsto dal precedente alinea, il gestore di rete trasmette al richiedente il documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all’entrata in esercizio della connessione secondo modalità che consentano l’immediato ricevimento (fax, posta elettronica, portale informatico qualora disponibile).”;
all’articolo 10, comma 10.8, prima delle parole “Qualora l’invio di cui al comma 10.6” sono aggiunte le seguenti “Il gestore di rete attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di completamento della connessione.”;
all’articolo 4, comma 4.1, le parole “entro il 30 giugno 2011” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 dicembre 2011”.
L’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 181/10 è modificato nei punti di seguito indicati:
all’articolo 18, comma 18.6, le parole “potenza in immissione richiesta” sono sostituite dalle seguenti parole “potenza aggiuntiva richiesta in immissione”;
all’articolo 18, comma 18.7, le parole “potenza in immissione richiesta” sono sostituite dalle seguenti parole “potenza aggiuntiva richiesta in immissione”.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

28 aprile 2011

Il Presidente
Guido Bortoni