TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 oltre che le seguenti:
· data di invio di una comunicazione è:
– per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all’atto dell’inserimento;
– per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione; · data di ricevimento di una comunicazione è:
– per le comunicazioni trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il giorno lavorativo successivo a quello risultante dall’avviso di ricevimento della raccomandata;
– per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all’atto dell’inserimento;
– per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
· piccola rete isolata è ogni rete con un consumo inferiore a 2500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento è ottenuto dall’interconnessione con altre reti;
· punto di connessione è il punto di connessione di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera ee), del TICA;
· maggiorazione è ciascuna delle maggiorazioni previste dall’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 applicabile ai singoli impianti fotovoltaici che rientrano nella tipologia di cui al titolo II del predetto decreto;
· premio è il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia di cui all’articolo 9 del decreto ministeriale 6 agosto 2010;
· Soggetto Responsabile è il soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto ministeriale 6 agosto 2010. Nel caso di impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, il soggetto responsabile coincide con l’utente dello scambio, come definito dalla deliberazione ARG/elt 74/08;
· soggetto attuatore è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa (di seguito: GSE);
· tariffa incentivante è la tariffa incentivante di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2010;
· terzo conto energia fotovoltaico è il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2010;
Articolo 2
Ambito di applicazione
2.1 Il presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 15 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica a tutti gli impianti fotovoltaici, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, che entrano in esercizio a partire dal 1 gennaio 2011, nei limiti massimi previsti dall’articolo 3 del decreto ministeriale 6 agosto 2010. 2.2 Rientrano nell’applicazione del presente provvedimento:
a) gli interventi di potenziamento effettuati su impianti esistenti e per i quali la data di entrata in esercizio a seguito del predetto potenziamento è successiva al 31 dicembre 2010;
b) le sezioni di impianto realizzate ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione n. 90/07 entrate in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010. 2.3 In deroga a quanto previsto ai commi 2.1 e 2.2, agli impianti fotovoltaici per i quali si applica l’articolo 1-septies del decreto legge n. 105/10, si continuano ad applicare le disposizioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e l’Allegato A alla deliberazione n. 90/07.
Articolo 3
Finalità
3.2 Il presente provvedimento si pone la finalità di dare attuazione a quanto previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 2010 ed in particolare di: a) definire le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti, delle maggiorazioni e del premio di cui al predetto decreto; b) definire le modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni del predetto decreto; c) determinare le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti, delle maggiorazioni e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Articolo 4
Connessioni alla rete elettrica
4.1 Ai fini della richiesta e della realizzazione della connessione di un impianto fotovoltaico alla rete con obbligo di connessione di terzi si applica quanto previsto dal TICA.
4.2 Al fine di rispettare quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e di favorire l’ottimizzazione dell’utilizzo delle infrastrutture di rete, nei casi in cui vengano applicate le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 20.9, lettera d), del TICA, è necessario che la sezione di media tensione a cui sono collegati i diversi impianti fotovoltaici sia di proprietà di Terna. In presenza di una connessione di questo tipo, ai fini dell’individuazione dell’energia elettrica immessa in rete da ciascun impianto, si applica quanto previsto all’articolo 20, comma 20.9, lettera d), del TICA.
Articolo 5
Misura dell’energia elettrica prodotta ai fini dell’erogazione della tariffa incentivante
5.1 La misura dell’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, viene effettuata secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 88/07.
5.2 Il responsabile, ai sensi della deliberazione n. 88/07, dell’attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta trasmette mensilmente al GSE la registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta relative al mese precedente, secondo modalità definite dal medesimo GSE.
5.3 Qualora il soggetto responsabile dell’attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta, se diverso dal Soggetto Responsabile di cui all’articolo 1, non trasmetta al GSE le misure dell’energia elettrica prodotta, il medesimo GSE procede all’erogazione, a titolo di acconto, delle tariffe incentivanti sulla base della producibilità attesa, ferme restando le verifiche di competenza.
5.4 Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, il Soggetto Responsabile trasmette al GSE, entro il mese di giugno di ogni anno e con riferimento all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.
5.5 Il GSE verifica i dati inerenti l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico avvalendosi anche delle misure dell’energia elettrica immessa rilevate dal soggetto responsabile della raccolta e validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica immessa di cui all’articolo 21 del Testo Integrato Trasporto (TIT). A tal fine il soggetto responsabile della raccolta e validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica immessa, trasmette al GSE la registrazione delle misure dell’energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall’articolo 21, comma 21.4, del Testo Integrato Trasporto (TIT).
Articolo 6
Modalità di calcolo della produzione aggiuntiva di un impianto fotovoltaico oggetto di un intervento di potenziamento ai fini dell’erogazione della tariffa incentivante
6.1 Nel caso di potenziamento di un impianto esistente, la produzione aggiuntiva di un impianto, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, è calcolata dal GSE come differenza fra: a) l’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto potenziato; b) la produzione annua media dell’impianto, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto, prima dell’intervento di potenziamento.
6.2 In deroga a quanto previsto al comma 6.1, nel caso l’impianto oggetto di potenziamento sia sprovvisto, prima del predetto intervento di potenziamento, di gruppi di misura dell’energia elettrica prodotta, la produzione aggiuntiva dell’impianto viene calcolate dal GSE moltiplicando l’energia elettrica prodotta a seguito del potenziamento per il rapporto fra: a) l’incremento di potenza nominale dell’impianto; b) la potenza nominale complessiva dell’impianto a seguito dell’intervento di potenziamento.
6.3 Nel caso in cui, in coincidenza dell’intervento di potenziamento, il Soggetto Responsabile decide di installare sull’impianto dei nuovi gruppi di misura, al fine di misurare in maniera distinta la produzione della parte dell’impianto preesistente e della parte dell’impianto installata a seguito del potenziamento, in deroga a quanto previsto dai commi 6.1 e 6.2, il GSE utilizza, al fine di determinare la produzione aggiuntiva dell’impianto, i dati di misura reali forniti dal responsabile dell’attività di raccolta e validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica prodotta di cui alla deliberazione n. 88/07.
6.4 Se il Soggetto Responsabile dell’impianto fotovoltaico decide di avvalersi di quanto disposto dal comma 6.3, tale decisione diventa vincolante nel caso di eventuali ulteriori potenziamenti del predetto impianto fotovoltaico.
TITOLO III
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA TARIFFA INCENTIVANTE,
ALLA MAGGIORAZIONE E AL PREMIO
Articolo 7
Condizioni per accedere alla tariffa incentivante e alla maggiorazione
7.1 Ai fini del presente provvedimento, l’impianto fotovoltaico può essere composto anche da sezioni di impianto a condizione che: a) all’impianto corrisponda un solo Soggetto Responsabile; b) ciascuna sezione dell’impianto sia dotata di autonoma apparecchiatura per la misura dell’energia elettrica prodotta ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 88/07; c) il Soggetto Responsabile consenta al GSE l’acquisizione, per via telematica, delle misure rilevate dalle apparecchiature per la misura di cui alla precedente lettera b), qualora necessaria per gli adempimenti di propria competenza. Tale acquisizione può avvenire anche per il tramite dei gestori di rete sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n. 88/07; d) a ciascuna sezione, nel caso di impianti fotovoltaici di cui al decreto ministeriale 6 agosto 2010, corrisponda una sola tipologia tra quelle previste dal titolo II, colonne A), B) e C) e dall’articolo 10, comma 6, del medesimo decreto ministeriale, ovvero corrisponda la tipologia di intervento di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del medesimo decreto ministeriale, ovvero corrisponda la tipologia di intervento di cui ai titoli III e IV del medesimo decreto; e) la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione sia univocamente definibile.
7.2 Il Soggetto Responsabile, per essere ammesso a beneficiare della relativa tariffa incentivante e dell’eventuale maggiorazione, deve presentare al GSE richiesta nei tempi e nelle modalità di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, comprensiva di tutta la documentazione prevista dall’Allegato 3 al medesimo decreto ministeriale. Il mancato rispetto dei termini di cui al suddetto comma comporta la non ammissibilità alla tariffa incentivante e all’eventuale maggiorazione per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data di invio della comunicazione al GSE.
7.3 Ai fini dell’ammissibilità alla tariffa incentivante e all’eventuale maggiorazione, il Soggetto Responsabile, in aggiunta a quanto previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 2010, deve: a) essere proprietario del bene immobile ove è installato l’impianto o, diversamente, disporre dell’autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale bene immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal Soggetto Responsabile; b) aver conseguito tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio dell’impianto e dei relativi allacciamenti.
7.4 Ai fini dell’ammissibilità alla tariffa incentivante e all’eventuale maggiorazione, per gli impianti fotovoltaici composti da sezioni di impianto di cui al comma 7.1, il Soggetto Responsabile, in aggiunta a quanto previsto al comma 7.3, è tenuto a: a) dichiarare, al momento della presentazione della richiesta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 per la prima sezione di impianto entrata in esercizio: i. il numero complessivo delle sezioni che compongono l’impianto; ii. la potenza nominale complessiva dell’impianto a seguito dell’entrata in esercizio di tutte le sezioni che lo compongono; b) presentare la richiesta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 nel rispetto del termine ivi definito, per ciascuna sezione di impianto entrata in esercizio in pari data o in data successiva alla data di entrata in esercizio della prima sezione di impianto.
7.5 Nei casi di cui al comma 7.1, la data di entrata in esercizio di tutte le sezioni deve avvenire entro e non oltre 2 (due) anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione di impianto e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto ministeriale 6 agosto 2010. 7.6 Ogni richiesta formulata ai sensi dei titoli II, III e IV, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 deve essere riferita ad un solo impianto fotovoltaico.
7.7 Il temperanza a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e alla deliberazione ARG/elt 173/09, predispone, entro il 31 dicembre 2010, un portale informativo finalizzato a dematerializzare gli scambi informativi e documentali necessari all’espletamento delle procedure sottostanti l’accesso e l’ammissione all’incentivazione in conto energia degli impianti fotovoltaici, nonché le attività connesse alla gestione del rapporto contrattuale fra il Soggetto Responsabile e il GSE. Il Soggetto Responsabile, tramite tale portale, presenta istanza al GSE per ogni impianto, utilizzando uno schema di istanza definito dal medesimo GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità. Nel caso in cui il portale informativo non fosse operativo, il GSE individua delle modalità transitorie per la gestione delle istanze dandone preventiva comunicazione all’Autorità e previa informativa sul portale web del medesimo GSE.
7.8 Ai fini dell’attuazione di quanto disposto al comma 7.7 il in ottemperanza a quanto previsto dalle deliberazioni ARG/elt 205/08 e 124/10, realizza il portale in modo tale da renderlo interoperabile con il sistema GAUDÌ, di cui alla deliberazione ARG/elt 124/10, e da favorire l’acquisizione diretta di tutte le informazioni anagrafiche presenti su tale sistema riducendo l’onere a carico del Soggetto Responsabile.
7.9 In applicazione delle disposizioni di cui al commi 7.7 e 7.8, il GSE assegna, a ciascuna richiesta, un numero di pratica e utilizza come identificativo dell’impianto o della sezione il codice CENSIMP rilasciato da Terna a seguito della registrazione dell’impianto sul sistema GAUDÌ ai sensi delle deliberazioni ARG/elt 205/08, 124/10 e 125/10. Tali numeri identificativi dovranno essere usati come riferimento per qualsiasi comunicazione del Soggetto Responsabile con il GSE inerente l’applicazione del presente provvedimento e del decreto ministeriale 6 agosto 2010.
Articolo 8
Ammissione alla tariffa incentivante e alla maggiorazione
8.1 Il GSE verifica la completezza della richiesta di cui al comma 7.2, nonché il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e delle disposizioni del decreto ministeriale 6 agosto 2010. Entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, il GSE comunica al Soggetto Responsabile l’ammissione o la non ammissione alla tariffa incentivante nei limiti stabiliti all’articolo 3 del medesimo decreto ministeriale e la relativa tariffa spettante, nonché l’ammissione o meno all’eventuale maggiorazione provvedendo ad assicurarne, nelle medesime tempistiche, l’erogazione. Al fine di definire i termini di decorrenza e di conclusione delle tempistiche di cui al predetto articolo 4, comma 2, si utilizzano le definizioni di data di ricevimento di una comunicazione e di data di invio di una comunicazione.
8.2 Nel caso di impianti di cui al comma 7.1 del presente provvedimento, il GSE, nel verificare la completezza della richiesta di cui al comma 7.2 e il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e del decreto ministeriale 6 agosto 2010, tiene conto dei seguenti criteri: a) ai fini della verifica del rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 3 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, utilizza la potenza e la data di entrata in esercizio della sezione per la quale è stata inoltrata la comunicazione di ammissione alle tariffa incentivante di cui al comma 7.2; b) ai fini dell’individuazione della tariffa incentivante da applicare alla sezione per la quale è stata inoltrata la comunicazione di ammissione alla tariffa incentivante di cui al comma 7.2, utilizza la potenza nominale complessiva che l’impianto avrà a seguito dell’entrata in esercizio di tutte le sezioni che lo compongono, la data di entrata in esercizio della sezione per la quale è stata inoltrata la comunicazione di ammissione alle tariffe incentivanti di cui al comma 7.2, la tipologia a cui corrisponde la singola sezione in relazione alle tipologie individuate dal titolo II tabelle A, B, C, dall’articolo 10, comma 1, lettre a) e c) e comma 6) e dai titoli III e IV, del decreto ministeriale 6 agosto 2010.
8.3 Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia ammesso a beneficiare di una delle tariffe incentivanti per l’impianto fotovoltaico oggetto della richiesta, il GSE, nella comunicazione di cui al comma 8.1 indica il valore della tariffa incentivante riconosciuta, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8.2 del presente provvedimento, ove applicabile, e dagli articoli 8, 10, comma 6, 12 e 14 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, comprensiva dell’eventuale maggiorazione riconosciuta.
8.4 Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 8.1 sia incompleta o presenti inesattezze tecniche, il GSE, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della medesima, richiede al Soggetto Responsabile l’ulteriore documentazione necessaria. Il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare l’ulteriore documentazione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta. Nel caso in cui la nuova documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche il GSE, esclude l’impianto fotovoltaico in oggetto dall’ammissione alle tariffe incentivanti. Il GSE informa su base annuale il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Autorità circa gli esiti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
8.5 Il al fine di accertare che ricorrano i presupposti per concedere una delle maggiorazioni di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, verifica che l’impianto ricada nella tipologia di cui al titolo II del medesimo decreto e verifica il rispetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto
8.6 Le maggiorazioni di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con il premio di cui all’articolo 9 del medesimo decreto.
Articolo 9
Condizioni per accedere al premio
9.1 Il Soggetto Responsabile di un impianto ammesso a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dai titoli II e III del decreto ministeriale 6 agosto 2010, che rispetta i requisiti di cui all’articolo 9 del medesimo decreto ministeriale, per essere ammesso a beneficiare del premio deve presentare istanza al GSE secondo le modalità previste all’articolo 9, comma 3 del medesimo decreto ministeriale.
Articolo 10
Ammissione al premio
10.1 Il GSE verifica la completezza dell’istanza di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, completa delle certificazioni energetiche di cui all’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto ministeriale, nonché il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento. Entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di cui al comma 9.1, il GSE comunica al Soggetto Responsabile l’ammissione o la non ammissione al premio. Al fine di definire i termini di decorrenza e di conclusione delle tempistiche di cui al predetto articolo 4, comma 2, si utilizzano le definizioni di data di ricevimento di una comunicazione e di data di invio di una comunicazione.
10.2 Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia ammesso a beneficiare del premio per l’impianto fotovoltaico oggetto dell’istanza, il GSE, nella comunicazione di cui al comma 10.1, indica il valore del premio e, nel caso in cui al suddetto impianto siano già stati riconosciuti in precedenza ulteriori premi, il valore complessivo del nuovo premio.
10.3 Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 10.1 sia incompleta o presenti inesattezze tecniche, il GSE, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della medesima, richiede al Soggetto Responsabile l’ulteriore documentazione necessaria. Il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare l’ulteriore documentazione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della suddetta richiesta. Nel caso in cui la nuova documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche, il GSE esclude l’impianto fotovoltaico in oggetto dall’ammissione al premio. Il GSE informa su base annuale il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Autorità circa gli esiti dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
10.4 Qualora il Soggetto Responsabile, successivamente all’ammissione al premio, decida di non avvalersi ulteriormente del servizio di scambio sul posto, viene meno il diritto al riconoscimento del premio a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione del contratto di scambio sul posto. A tal fine il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare al GSE copia della comunicazione di rescissione del contratto di scambio sul posto entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa.
TITOLO IV
MODALITÀ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI,
DELLE MAGGIORAZIONI E DEL PREMIO
Articolo 11
Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti, delle maggiorazioni e del premio
11.1 La tariffa incentivante e l’eventuale maggiorazione vengono riconosciute ai Soggetti Responsabili ammessi ai sensi dell’articolo 8: a) per venti anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, per gli impianti fotovoltaici per i quali il Soggetto Responsabile abbia presentato al GSE richiesta nei tempi previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010; b) per venti anni, al netto del periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e la data di invio della comunicazione al GSE, per gli impianti fotovoltaici per i quali il Soggetto Responsabile abbia presentato al GSE richiesta oltre i tempi previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010.
11.2 Il premio viene riconosciuto ai Soggetti Responsabili ammessi ai sensi dell’articolo 10, a partire dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda per l’ammissione al premio e fino al termine del periodo di diritto alla tariffa incentivante, fermo restando quanto previsto dal comma 10.4.
11.3 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale fino a 20 kW, il pagamento delle tariffe incentivanti e dell’eventuale maggiorazione o premio viene effettuato bimestralmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta eventualmente incrementata dall’eventuale maggiorazione o premio. Il pagamento viene effettuato nel secondo mese successivo a quello in cui l’ammontare bimestrale cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 200 euro.
11.4 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW, il pagamento delle tariffe incentivanti, e dell’eventuale maggiorazione o premio viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e la tariffa incentivante riconosciuta eventualmente incrementata dall’eventuale maggiorazione o premio. Il pagamento viene effettuato nel secondo mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 400 euro.
11.5 Il GSE aggiorna, pubblicandole nel proprio sito internet, le tariffe incentivanti secondo le modalità previste dall’articolo 8, commi 2 e 3, dall’articolo 10, comma 6, dall’articolo 12, commi 2 e 3, e dall’articolo 14, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2010.
Articolo 12
Obblighi da rispettare nella gestione dell’impianto che ha avuto accesso
alle tariffe incentivanti
12.1 Nella gestione dell’impianto fotovoltaico che ha avuto accesso alle tariffe incentivanti, il Soggetto Responsabile è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi: a) non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e non modificare i dati di misura registrati dalle medesime; b) consentire l’accesso all’impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell’energia elettrica prodotta, al GSE e agli altri soggetti di cui il GSE può avvalersi per l’espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall’articolo 14 del presente provvedimento; c) comunicare al GSE il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l’impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, venga/vengano sostituito/i con altri di pari potenza; d) comunicare al GSE ogni altra modifica relativa all’impianto fotovoltaico che potrebbe comportare modifiche nell’erogazione delle tariffe incentivanti o dell’eventuale maggiorazione o premio, ivi incluse manutenzioni straordinarie, dismissioni o furti.
Articolo 13
Regole tecniche e convenzione per l’applicazione del terzo conto energia fotovoltaico
13.1 Il GSE predispone un documento tecnico contenente le modalità per implementare le disposizioni di cui al presente provvedimento e al decreto ministeriale 6 agosto 2010, prevedendo un successivo periodo di consultazione. In tale documento sono riportate, inoltre, le modalità per l’individuazione della tipologia di tariffa incentivante a cui un impianto può accedere, ivi incluse schede di dettaglio che, in relazione alle singole applicazioni, chiariscano le prescrizioni da adottare al fine di rientrare in una determinata tipologia di tariffa incentivante, nonché le modalità di accesso alle maggiorazioni di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e al premio di cui all’articolo 9 del medesimo decreto, ivi incluse le modalità di calcolo dei risparmi energetici conseguiti. Nel procedere alla stesura del predetto documento, il GSE persegue gli obiettivi di ottimizzare i flussi informativi e di minimizzare gli oneri economici ed amministrativi degli operatori e della collettività, nonché l’obiettivo di rendere trasparenti e univoci i requisiti che ciascun impianto fotovoltaico deve avere per poter rientrare in una determinata tipologia e poter accedere alla relativa tariffa incentivante.
13.2 Nella redazione delle regole tecniche di cui al comma 13.1 il GSE individua le modalità secondo cui vengono comunicati al Soggetto Responsabile i motivi che ostano all’accoglimento della richiesta e secondo cui il Soggetto Responsabile può presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Il GSE evidenzia le ragioni per cui, eventualmente, non vengono accolte le predette osservazioni.
13.3 Il GSE predispone uno schema di convenzione ai fini dell’erogazione delle tariffe incentivanti e dell’eventuale maggiorazione o premio. Tale schema evidenzia anche le modalità secondo cui può essere effettuata la cessione del credito a un soggetto diverso dal Soggetto Responsabile.
13.4 Il GSE trasmette al Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità, per verifica, il documento tecnico con i relativi esiti della consultazione e lo schema di convenzione di cui ai precedenti commi.
Articolo 14
Verifiche
14.1 Il GSE esegue verifiche sugli impianti fotovoltaici in esercizio che percepiscono le tariffe incentivanti, prevedendo anche sopralluoghi a campione al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, nonché al fine di verificare le apparecchiature di misura.
14.2 Ai fini delle verifiche di cui al comma 14.1, il GSE può avvalersi, previa approvazione dell’Autorità, della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico.
14.3 L’eventuale esito negativo delle verifiche, ferma restando qualunque azione legale e segnalazione che il GSE ritenga opportuna, comporta la restituzione delle tariffe incentivanti e/o della maggiorazione e/o del premio, incrementati degli interessi legali, percepiti a partire dalla data della precedente verifica con esito positivo o, in mancanza di tale riferimento, dalla data di cui al comma 11.1, a meno che le irregolarità riscontrate siano dovute a cause indipendenti dalla volontà del Soggetto Responsabile e siano state tempestivamente segnalate da quest’ultimo al GSE e al gestore di rete. L’eventuale esito negativo delle verifiche comporta la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti e all’eventuale maggiorazione o premio.
14.4 Il GSE adotta, informando l’Autorità, le procedure necessarie per la verifica di ammissibilità alle tariffe incentivanti e alla maggiorazione o al premio secondo criteri di certezza, equità di trattamento e non discriminazione.
14.5 Il GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, oltre a quanto previsto dall’articolo 17 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, trasmette all’Autorità un piano annuale delle verifiche e dei sopralluoghi sugli impianti ai sensi del comma 14.1 e un prospetto riepilogativo degli esiti delle verifiche e dei sopralluoghi già effettuati.
Articolo 15
Monitoraggio tecnologico
15.1 Al fine di consentire il monitoraggio tecnologico previsto all’articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, i Soggetti Responsabili sono tenuti a fornire al e seguenti informazioni: a) contestualmente alla richiesta dell’incentivo, il consuntivo del costo totale dell’impianto, suddiviso nelle tre voci: – fornitura moduli; – fornitura inverter; – resto della fornitura, installazione e progettazione; b) con frequenza annuale per l’intera durata degli incentivi, i dati attinenti gli interventi di manutenzione straordinaria effettivamente eseguiti sugli impianti, utilizzando l’apposito portale informativo messo a disposizione dal GSE, specificando in particolare: – le cause di guasto; – i periodi di fermo impianto; – i costi per la riparazione.
15.2 Al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie utilizzate negli impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 2010, il GSE fornisce all’Enea le informazioni di cui al comma 15.1.
15.3 Al fine di consentire il monitoraggio tecnologico previsto all’articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, l’Enea, coordinandosi con il GSE, individua un opportuno insieme di Soggetti Responsabili pubblici, i quali sono tenuti a consentire all’Enea, o a soggetti da quest’ultima incaricati, l’installazione di sistemi di rilevamento e comunicazione dati per il monitoraggio tecnologico a distanza delle prestazioni degli impianti fotovoltaici. Tale attività di monitoraggio non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico dei Soggetti Responsabili selezionati.
15.4 L’Enea, con cadenza annuale, trasmette al GSE una descrizione delle attività svolte nell’anno precedente e di quelle da svolgere nell’anno corrente e nei due anni successivi in applicazione dell’articolo 18, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti nell’anno precedente e i preventivi di spesa per l’anno corrente e i due anni successivi.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16
Modalità di copertura delle risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti, delle maggiorazioni e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal decreto ministeriale 6 agosto 2010
16.1 Le tariffe incentivanti, le maggiorazioni e il premio sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.
16.2 I costi relativi all’avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal GSE ai sensi dell’articolo 13, sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, previa comunicazione all’Autorità al fine dell’eventuale verifica da parte della medesima Autorità.
16.3 I costi sostenuti dall’Enea ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 18 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 sono riconosciuti all’Enea dal GSE e sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, previa comunicazione all’Autorità, al fine dell’eventuale verifica da parte della medesima Autorità.
16.4 Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A3, il GSE comunica all’Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, trimestralmente, entro la prima decade del mese che precede l’aggiornamento della tariffa elettrica: a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell’anno in corso, delle quantità di energia incentivata ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e il fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, conseguente all’applicazione del medesimo decreto ministeriale; b) la previsione, per i mesi residui dell’anno in corso, oltre che per l’anno successivo, del gettito necessario a dare copertura alle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 6 agosto 2010 e alle attività previste dal medesimo decreto ministeriale.
16.5 Con cadenza annuale, entro il mese di marzo, il GSE trasmette all’Autorità una descrizione delle attività svolte nell’anno precedente e di quelle da svolgere nell’anno corrente e nei due anni successivi in applicazione degli articoli 14 e 15 del presente provvedimento, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti nell’anno precedente e i preventivi di spesa per l’anno corrente e i due anni successivi.
Articolo 17
Disposizioni finali
17.1 Con successivo provvedimento l’Autorità determinerà le modalità e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi sostenuti dalla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa in qualità di soggetto attuatore derivanti dal decreto ministeriale 6 agosto 2010 tenuto conto anche di quanto previsto ai commi 16.2 e 16.3 del presente provvedimento.