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Ai fini dell’accesso alla tariffa pertinente, i moduli devono essere posizioni su un edificio così come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 [ Il DPR 26 agosto 1993, n. 412, definisce “edificio” un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti od alcuni di questi elementi: ambiente esterno, terreno, altri edifici n.d.r. ] e successive modificazioni e ricadente in una delle categorie di cui all’articolo 3 del medesimo decreto secondo le seguenti modalità:
1 Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l’altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
2 Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda. I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.
3 Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2. I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
4 Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole. I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti.
2. Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate.
3. Il soggetto attuatore predispone entro il 1 gennaio 2011 una guida di dettaglio sulle modalità di posizionamento dei moduli fotovoltaici sugli edifici.

Ai fini dell’accesso alla tariffa pertinente, i moduli devono essere posizioni su un edificio così come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 [ Il DPR 26 agosto 1993, n. 412, definisce “edificio” un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti od alcuni di questi elementi: ambiente esterno, terreno, altri edifici n.d.r. ] e successive modificazioni e ricadente in una delle categorie di cui all’articolo 3 del medesimo decreto secondo le seguenti modalità: 1 Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l’altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm. 2 Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda. I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie. 3 Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2. I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi. 4 Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole. I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti. 2. Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate.
3. Il soggetto attuatore predispone entro il 1 gennaio 2011 una guida di dettaglio sulle modalità di posizionamento dei moduli fotovoltaici sugli edifici.

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