Ministero dello sviluppo economico Decreto Ministeriale 6 agosto 2010 Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare (G.U. 24 agosto 2010, n. 197)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICObdi concerto conbbIL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
emana il seguente decreto
Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità e campo di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.
2. Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, si applica agli impianti fotovoltaici di cui ai titoli II e III e al titolo IV che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010, nonché agli impianti fotovoltaici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera u), che entrano in esercizio in data successiva all’entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 14-bis del presente decreto.
3. Il decreto 19 febbraio 2007 continua ad applicarsi, tenendo conto di quanto previsto all’articolo 19 e delle modificazioni di cui all’articolo 20, agli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2010.
4. Agli impianti fotovoltaici di cui al titolo IV, che entrano in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2010, si applicano le tariffe incentivanti di cui al presente decreto e le procedure per l’accesso alle tariffe medesime di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) «condizioni nominali»: sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti;
b) «costo di investimento»: totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto fotovoltaico;
c) «data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico»: è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
c1) l’impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti;
c4) risultano assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica;
d) «energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico» è:
d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l’energia elettrica misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l’immissione nella rete elettrica;
d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l’energia elettrica misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica;
e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative»: è l’impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;
g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: è l’impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2;
h) «potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell’impianto fotovoltaico»: è la potenza elettrica dell’impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera a);
i) «potenziamento»: è l’intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell’impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell’impianto medesimo, come definita alla lettera l);
l) «produzione aggiuntiva di un impianto»: è l’aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell’energia elettrica prodotta annualmente, rispetto alla produzione annua media prima dell’intervento; per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia elettrica prodotta dall’impianto a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza nominale dell’impianto e la potenza nominale complessiva dell’impianto a seguito dell’intervento di potenziamento;
m) «produzione annua media di un impianto»: è la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell’energia elettrica effettivamente prodotta negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell’impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
n) «punto di connessione»: è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l’impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;
o) «rifacimento totale»: è l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;
p) «servizio di scambio sul posto»: è il servizio di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni;
q) «sistema con profilo di scambio prevedibile»: è il sistema avente tutte le seguenti caratteristiche:
i. è costituito da uno o più impianti fotovoltaici gestiti dal soggetto responsabile unitariamente con un aggregato di punti di immissione, punti di prelievo e di eventuali sistemi di accumulo dell’energia, trattati su base oraria e sottesi ad un’unica cabina primaria;
ii. è realizzato con uno o più impianti fotovoltaici che hanno una potenza nominale complessiva superiore a 200 kW e inferiore a 10 MW. Tale potenza nominale deve inoltre essere almeno pari alla somma delle potenze nominali degli eventuali impianti di produzione diversi dagli impianti fotovoltaici, nonché alla somma delle potenze disponibili dei punti di prelievo di cui al punto precedente;
iii. ha un profilo complessivo di scambio con la rete elettrica che rispetta un programma orario nelle ore comprese tra le 8:00 e le 20:00, comunicato il giorno prima dal soggetto responsabile al soggetto attuatore con un margine di errore del 10% in ciascun giorno;
iv. il profilo di cui alla lettera iii) è rispettato per almeno 300 giorni all’anno;
r) «sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione»: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori;
s) «soggetto attuatore»: è il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a., già Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
t) «soggetto responsabile»: è il soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti;
u) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: è un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche.
2. Valgono inoltre le definizioni riportate all’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, e all’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 3 (Obiettivi e limiti massimi della potenza elettrica cumulativa)
1. L’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare è stabilito in 8.000 MW entro il 2020.
2. La disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti di cui al titolo II del presente decreto è stabilita in 3.000 MW.
3. La disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che possono ottenere le tariffe incentivanti di cui al titolo III del presente decreto è stabilita in 300 MW.
4. La disponibilità di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici a concentrazione che possono ottenere le tariffe incentivanti di cui al titolo IV del presente decreto è stabilita in 200 MW.
5. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità il valore della potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell’ambito delle disponibilità di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. In caso di esaurimento delle disponibilità di cui ai commi 2, 3 e 4, hanno diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalle date, comunicate dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nelle quali risultano raggiunti i tetti di disponibilità di cui ai medesimi commi 2, 3 e 4. Il predetto termine di quattordici mesi è elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici.
Art. 4 (Procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al soggetto attuatore la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall’allegato 3. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al soggetto attuatore.
2. Il soggetto attuatore, verificato che la richiesta di cui al comma 1 rispetta le disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l’erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile.
3. Allo scopo di ridurre i tempi delle procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti, l’invio della documentazione prevista dall’allegato 3 avviene esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel medesimo allegato. A tal fine, il soggetto attuatore predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni tra i soggetti responsabili e lo stesso soggetto attuatore, rendendola operativa e disponibile a partire dal 1° gennaio 2011.
4. Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell’impianto non possono comportare un incremento della tariffa incentivante.
5. La cessione dell’impianto fotovoltaico, ovvero dell’edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l’impianto fotovoltaico congiuntamente all’impianto stesso, deve essere comunicata al soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di registrazione dell’atto di cessione.
6. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità.
Art. 5 (Cumulabilità degli incentivi)
1. Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell’impianto:
a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 3kW;
b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;
c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui il soggetto responsabile sia l’ente pubblico o l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all’interno di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni, purché il soggetto responsabile dell’impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a);
e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.
2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.
3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006 e 19 febbraio 2007.
4. Agli impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano previsti o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale o in conto interessi, si applicano le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2011.
Art. 6 (Ritiro e valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici)
1. L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 200 kW può beneficiare della disciplina dello scambio sul posto. Tale disciplina continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto.
2. L’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che non beneficiano della disciplina dello scambio sul posto, qualora immessa nella rete elettrica, può essere ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero ceduta sul mercato.
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono aggiuntivi alle tariffe di cui al presente decreto e ai premi di cui agli articoli 9 e 10.
Titolo II – IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI
Art. 7 (Requisiti dei soggetti e degli impianti)
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2010 e in possesso dei seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;
b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1;
c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
Art. 8 (Tariffe incentivanti)
1. Le tariffe incentivanti di cui al presente titolo si applicano agli impianti solari fotovoltaici che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva al 31 dicembre 2010.
2. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante di cui alla tabella A. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio nel 2012 e 2013 ha diritto alla tariffa di cui alla Tabella A, colonna C), decurtata del 6% all’anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.
Art. 10 (Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici)
1. La tariffa individuata sulla base dell’articolo 8 è incrementata, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:
a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni;
b) del 5% per gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), operanti in regime di scambio sul posto, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;
c) del 10% per gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
2. Per i sistemi con profilo di scambio prevedibile, le tariffe di cui all’articolo 8 sono incrementate del 20% relativamente all’energia prodotta in ciascun giorno in cui sono verificate le condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), punto iii.
3. Per accedere al premio di cui al comma 2, il soggetto responsabile:
a. richiede al soggetto attuatore la qualifica di sistema con profilo di scambio prevedibile, trasmettendo in aggiunta alla documentazione di cui all’allegato 3, tutti gli schemi progettuali necessari alla verifica della rispondenza dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q);
b. comunica giornalmente al soggetto attuatore il programma di scambio con la rete elettrica previsto per il giorno successivo.
4. Le maggiorazioni tariffarie di cui al comma 2 sono attribuite dal soggetto attuatore a consuntivo, previa verifica su base annuale della corrispondenza dei profili di scambio con la rete elettrica preventivamente comunicati con i profili di scambio realmente registrati.
5. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento attuativo di quanto indicato all’articolo 15, comma 1, lettera e), il GSE pubblica un’apposita procedura contenente indicazioni di dettaglio circa la documentazione da trasmettere per le verifiche di cui al comma 4, e le procedure di comunicazione di cui al comma 3, lettera b).
6. Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline, così come definiti all’articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5, hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per «impianti fotovoltaici realizzati su edifici» e la tariffa spettante per «altri impianti fotovoltaici», così come individuate dall’articolo 8, commi 2 e 3.
Titolo III – IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Art. 11 (Requisiti dei soggetti e degli impianti)
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, con le modalità e alle condizioni da esso previste, i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici ed aventi i seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1;
c) realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;
d) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
e) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
3. Ai fini dell’attribuzione delle tariffe di cui al presente titolo, il soggetto attuatore predispone entro il 1° gennaio 2011 una guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, contenente schede di dettaglio che indicano, in riferimento alle singole applicazioni, le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui all’allegato 4.
Art. 12 (Tariffe incentivanti)
1. Le tariffe incentivanti di cui al presente titolo si applicano agli impianti solari fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che entrano in esercizio a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva al 31 dicembre 2010.
2. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante di cui alla tabella B. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio nel 2012 e 2013 ha diritto alla tariffa di cui alla Tabella B, decurtata del 2% all’anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.
TABELLA B
Intervallo di potenza [kW] Tariffa corrispondente [Euro/kWh]
A) 1 ≤ P ≤ 20 0,44
B) 20 ≤ P ≤ 200 0,40
C) P > 200 0,37
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono aggiornate le tariffe di cui al presente titolo, per gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2013. L’aggiornamento è effettuato tenendo conto dell’andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonché dei risultati delle attività di cui agli articoli 17 e 18. In assenza del predetto decreto, si applica la decurtazione di cui al comma 2 per ciascuno degli anni successivi al 2013.
4. La tariffa individuata sulla base della tabella B e di quanto disposto dal comma 2, è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
5. Gli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo hanno diritto al premio di cui all’articolo 9 con le modalità e alle condizioni ivi previste.
6. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell’intervento di potenziamento.
7. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.
Titolo IV – IMPIANTI A CONCENTRAZIONE
Art. 13 (Requisiti dei soggetti e degli impianti)
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:
a) le persone giuridiche;
b) i soggetti pubblici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto gli impianti fotovoltaici aventi i seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell’allegato 1;
c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
Art. 14 (Tariffe incentivanti)
1. Le tariffe incentivanti di cui al presente titolo si applicano agli impianti fotovoltaici a concentrazione che entrano in esercizio, a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
2. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2011, ha diritto alla tariffa incentivante di cui alla tabella C. L’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo che entrano in esercizio nel 2012 e 2013 ha diritto alla tariffa di cui alla Tabella C, decurtata del 2% all’anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale.
TABELLA C
Intervallo di potenza [kW] Tariffa corrispondente [Euro/kWh]
A) 1 ≤ P ≤ 20 0,37
B) 20 ≤ P ≤ 200 0,32
C) P > 200 0,28
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono aggiornate le tariffe di cui al presente titolo, per gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2013. L’aggiornamento è effettuato tenendo conto dell’andamento dei prezzi dei prodotti energetici e dei componenti per gli impianti fotovoltaici, nonché dei risultati delle attività di cui agli articoli 17 e 18. In assenza del predetto decreto, si applica la decurtazione di cui al comma 2 per ciascuno degli anni successivi al 2013.
4. La tariffa individuata sulla base della tabella C e di quanto disposto dal comma 2 è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
5. Sono fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica.
Art. 14-bis (Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica)
1. Con un successivo provvedimento, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Conferenza unificata, definisce le caratteristiche di innovazione tecnologica e i requisiti tecnici degli impianti con innovazione tecnologica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera u), del presente decreto.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, vengono definite le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica, i requisiti per l’accesso e quant’altro necessario per rispettare le previsioni del presente decreto.
Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 (Compiti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas)
1. Con uno o più provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario, i provvedimenti già emanati. Con i suddetti provvedimenti l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede a:
a) stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui al presente decreto;
b) stabilire le modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto;
c) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all’applicazione dell’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante;
d) determinare le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell’energia elettrica;
e) determinare le modalità per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 10, stabilendo in particolare le condizioni e le modalità con cui il gestore di rete provvede a trasmettere al soggetto responsabile i dati orari necessari alla verifica di cui al comma 4 dello stesso articolo.
Art. 16 (Verifiche e controlli)
1. Il soggetto attuatore definisce modalità per lo svolgimento dei controlli, che prevedano anche ispezioni sugli impianti, al fine verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti responsabili.
2. Ferme restando le altre conseguenze disposte dalla legge, le false dichiarazioni inerenti le disposizioni del presente decreto comportano la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante nonché dal diritto ai premi di cui agli articoli 9 e 10, fatta salva la ripetizione dell’indebito da parte del soggetto attuatore nel caso di incentivi già percepiti in base a dichiarazioni non veritiere.
Art. 17 (Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione)
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il soggetto attuatore trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Regioni e Province autonome, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas e all’Osservatorio di cui all’art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, un rapporto relativo all’attività svolta e ai risultati conseguiti a seguito dell’applicazione dei decreti interministeriali attuativi dell’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
2. Con separato riferimento ai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007 e al presente decreto, il rapporto di cui al comma 1 fornisce, per ciascuna regione e provincia autonoma e per ciascuna tipologia di impianto e di ubicazione, la potenza annualmente entrata in esercizio, la relativa produzione energetica, i valori delle tariffe incentivanti erogate, l’entità cumulata delle tariffe incentivanti erogate in ciascuno degli anni precedenti e ogni altro dato ritenuto utile.
3. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione del rapporto, il soggetto attuatore, in assenza di osservazioni del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica il rapporto medesimo sul suo sito internet.
4. Il soggetto attuatore pubblica sul proprio sito una raccolta fotografica esemplificativa degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, avvalendosi delle foto trasmesse dai soggetti responsabili.
5. Anche ai fini di quanto previsto all’articolo 18, il soggetto attuatore e l’ENEA organizzano, su un campione significativo di impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici e in modo da rappresentare le diverse tecnologie e applicazioni, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento.
6. Il soggetto attuatore promuove azioni informative finalizzate a favorire la conoscenza del meccanismo di incentivazione e relative modalità e condizioni di accesso, rivolte anche ai soggetti pubblici e ai soggetti che possono finanziare gli impianti.
Art. 18 (Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie)
1. L’ENEA, coordinandosi con il soggetto attuatore, effettua un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate negli impianti fotovoltaici già realizzati ovvero realizzati nell’ambito delle disponibilità del presente decreto.
2. Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno, l’ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto con l’analisi, riferita a ciascuna tipologia di impianto, degli indici di prestazione degli impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze di innovazione tecnologica.
Art. 19 (Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 173, della legge n. 244/2007)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, gli impianti fotovoltaici di cui al titolo II i cui soggetti pubblici responsabili sono enti locali, così come definiti dall’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero regioni, sono considerati rientranti nella tipologia dell’impianto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) del presente decreto.
2. Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parità di condizioni nell’accesso al mercato dell’energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti operanti in regime di scambio sul posto, nonché agli impianti, i cui soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l’assegnazione prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
Art. 20 (Interpretazioni e modificazioni del decreto ministeriale 19 febbraio 2007)
1. La dizione «impianto con moduli ubicati al suolo» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b1), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 è da intendersi inclusiva degli impianti fotovoltaici, comunque realizzati, i cui moduli hanno una distanza minima da terra inferiore a 2 metri.
2. La dizione «pergole» di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.
3. La dizione «pensiline» di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d’uso.
4. La dizione «tettoie» di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi.
5. Rientrano nelle tipologie di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le serre fotovoltaiche nelle quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell’erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile.
6. Gli impianti ad inseguimento, ovvero quegli impianti i cui moduli sono montati su apposite strutture mobili, fissate al terreno, che, ruotando intorno ad uno o due assi, inseguono il percorso del sole allo scopo di incrementare la captazione della radiazione solare, rientrano nella tipologia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b1) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.
7. La dizione «frangisole» di cui all’allegato 3 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, è da intendersi riferita a strutture collegate alle superfici verticali di edifici, atte a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti. La lunghezza totale dell’impianto non può superare il doppio della lunghezza totale delle aperture trasparenti.
8. I commi 1 e 2 dell’articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, operanti in regime di scambio sul posto e realizzati sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia.
2. Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo all’edificio o unità immobiliare comprendente anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettui interventi sull’involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei miglioramenti derivanti dall’installazione dell’impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell’involucro edilizio relativi all’edificio o all’unità immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella certificazione energetica.».
9. Il comma 8 dell’articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 è sostituito dal seguente: «8. Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto, realizzati su edifici di nuova costruzione, ovvero per cui sia stato ottenuto il pertinente titolo edilizio in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il premio di cui al presente articolo consiste in una maggiorazione del 30% della tariffa riconosciuta qualora sia conseguita una prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro di almeno il 50% inferiore ai valori minimi di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59. Il conseguimento di detti valori è attestato da certificazione energetica.».
10. All’articolo 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 è aggiunto infine il seguente comma: «9. Per gli edifici parzialmente climatizzati, la produzione dell’impianto fotovoltaico che può accedere al premio di cui al presente articolo è quella riferibile all’impianto o porzione di impianto che sottende l’equivalente della superficie utile climatizzata.».
11. La decurtazione percentuale della tariffa di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, prevista per l’anno 2010, non si applica agli impianti ubicati nei comuni abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, così come individuati con provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai medesimi impianti si applicano inoltre le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 6.
Art. 21 (Disposizioni sul regime di autorizzazione)
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 387 del 2003, la costruzione e l’esercizio di impianti e delle opere connesse, i cui moduli fotovoltaici sono collocati su edifici e non ricadenti nelle fattispecie di cui agli articoli 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, e 6, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, è soggetta a dichiarazione di inizio attività, a condizione che la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati, e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse.
2. Il comma 7 dell’art. 5 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 è abrogato.
Art. 22 (Disposizioni finali)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.