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Pubblicato il DL 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica”. Ecco l’art.7: Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi.
Art. 7 Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle ita’ previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attivita’, l’IPSEMA e 1’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l’INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attivita’, l’ IPOST e’ soppresso.
3. Le funzioni dell’IPOST sono trasferite all’INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l’INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonche’, per quanto concerne la soppressione dell’ISPELS, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
5. Le dotazioni organiche dell’Inps e dell’Inail sono incrementate di un numero pari alle unita’ di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi.
In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall’Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell’area VII.
Nell’ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, puo’ essere prevista un’apposita sezione contrattuale per le professionalita’ impiegate in attivita’ di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l’INPS e l’INAIL subentrano nella titolarita’ dei relativi rapporti.
6. I posti corrispondenti all’incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo e’ conferito dall’Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.