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“Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazioni della direttiva 93/76/CEE”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, concernente «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2006», ed in particolare l’articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica»;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche’ delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante «Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonche’ modifica alla direttiva 92/42/CEE»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazione, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, recante «Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonche’ in materia di energia»;

Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003;

Visto quanto disposto, in materia di incremento dell’efficienza energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Visto il primo Piano d’azione italiano per l’efficienza energetica trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea a luglio 2007, in attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2006/32/CE;

Ritenuto opportuno apportare al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, modifiche e integrazioni necessarie per rendere maggiormente efficaci le politiche di promozione dell’efficienza energetica e dei servizi energetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Preso atto che la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha reso il parere nei termini;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni, per la pubblica amministrazione e l’innovazione, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. All’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 115 del 2008» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «potenza non superiore a 10 MWe» sono sostituite dalle seguenti: «potenza nominale non superiore a 20 MWe»;

b) le parole: «alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento» sono sostituite dalle seguenti:
«alimentato da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento»;

c) dopo le parole: «un collegamento privato» sono inserite le seguenti: «senza obbligo di connessione di terzi».

Art. 2
Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. All’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo le parole: «i metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Art. 3
Modifiche all’articolo 4 e all’articolo 7 del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. All’articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «Agenzia» e’ sostituita dalle seguenti: «Unità per l’efficienza energetica»;

b) al comma 2, le parole: «sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

c) al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Ministro dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;

d) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «metodologie specifiche per l’attuazione del meccanismo dei certificati bianchi,» sono inserite le seguenti: «approvate con le modalità di cui all’articolo 3, comma 2,».

2. Conseguentemente, la parola: «Agenzia», ovunque ricorra nel decreto legislativo n. 115 del 2008, e’ sostituita dalla seguente: «Unità per l’efficienza energetica».

3. All’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo le parole: «verifica il rispetto delle regole» sono inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1».

Art. 4
Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. All’articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Entro novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l’attuazione dell’articolo 28 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 per quanto attiene i sistemi di distribuzione chiusi, entro novanta giorni»;

b) al comma 1, dopo le parole: «servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si producano disparità di trattamento sul territorio nazionale»;

c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «facendo esclusivo riferimento» a: «sul punto di connessione» sono sostituite dalle seguenti: «in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonche’ quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione»;

d) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, in particolare estendendo il regime di regolazione dell’accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto e’ conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico».

Art. 5
Modifiche all’articolo 11 e all’articolo 17 del decreto legislativo n. 115 del 2008

1. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in merito alle distanze minime tra edifici» sono inserite le seguenti parole: «alle distanze minime dai confini di proprietà»;

b) al comma 3, dopo le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 1,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «9 gennaio 1991, n. 10» le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell’energia in edifici ed impianti industriali»;

d) al comma 7, le parole: «La costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione»;

e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «la Conferenza dei servizi e’ convocata dalla regione» sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza dei servizi e’ convocata dall’amministrazione competente»;

f) al comma 8, le parole: «L’autorizzazione di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «L’autorizzazione di cui al comma 7»;

g) al comma 8, il secondo periodo e’ soppresso.

2. All’articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo le parole: «indicazioni circa l’energia reattiva assorbita dall’utente» sono inserite le seguenti: «e le misure qualitative e quantitative necessarie per evitare di incorrere in penali».

Art. 6
Modifiche all’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99

1. All’articolo 27, comma 20, secondo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: «L’installazione e l’esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,» sono inserite le seguenti: «ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW,».

Art. 7
Modifiche all’allegato C del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

1. All’allegato C al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna, le parole: «dal 1° gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2010».