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GUIDA PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Rientrano nel campo di applicazione della seguente guida, gli impianti fotovoltaici (FV) con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a 1500V.
In allegato I sono riportate le definizioni, ricavate dalle vigenti norme e guide di settore, cui si farà riferimento.
Attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del DM 16/2/1982.
Documentazione
Gli impianti FV devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte.
Si intendono realizzati a regola d’arte gli impianti elettrici eseguiti secondo le norme CEI.
Gli impianti FV non configurano, di per se stessi, attività soggette al controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi {CPI).
Tuttavia, quando presenti in attività soggette ai controlli dei WF, per il rilascio del CPI, oltre alla documentazione prevista dal DM 4/5/1998, dovrà essere acquisita copia del certificato di collaudo (di cui si riporta in allegato II un facsimile) ai sensi del DM 19/2/2007 “Criterì e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387”.

Requisiti tecnici
Dal punto di vista della sicurezza, occorre tenere conto che è impossibile porre il sistema fuori tensione in presenza di luce solare. Questo costituisce elemento di attenzione non solo in fase di costruzione e manutenzione del generatore fotovoltaico ma anche in caso di intervento di soccorso.
L’impianto FV nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco:
– non deve costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
– non deve fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;
– deve essere previsto un dispositivo di sezionamento sotto carico, azionabile da comando remoto, ubicato in posizione segnalata ed accessibile, in modo da mettere in sicurezza ogni parte dell’impianto elettrico all’interno del compartimento antincendio, anche nei confronti del generatore fotovoltaico. In alternativa al sezionamento del generatore fotovoltaico si dovrà collocare lo stesso in apposita area recintata. La parte del generatore FV a monte di tale dispositivo di sezionamento deve essere esterna ai compartimenti antincendio, oppure interna ma ubicata in apposito vano tecnico con idonee caratteristiche di resistenza al fuoco;
– in caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi, al fine di evitare i pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive, è necessario installare la parte di impianto in c.c, compreso l’inverter, all’esterno delle zone classificate ai sensi del D. Lgs. 81/2008 – allegato XLIX;
– i componenti degli impianti FV non devono essere installati in luoghi sicuri, ne essere di intralcio alle vie di esodo;
– l’area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al D. Lgs. 81/2008. La predetta cartellonistica dovrà riportare la seguente dicitura:

ATTENZIONE: Impianto Fotovoltaico in tensione durante le ore diurne (…. Volt).
La predetta segnaletica dovrà essere installata ogni 5 metri per i tratti di conduttura.

– l’ubicazione dei pannelli e delle condutture elettriche deve consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti nonché deve tener conto dell’esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc). In ogni caso i pannelli, le condutture ed ogni altro dispositivo non dovranno distare meno di 1 metro dai predetti dispositivi.
Attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco
Gli impianti fotovoltaici, installati in attività non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dalla Legge 1° Marzo1968, n. 186 e dal D.M. 22/01/2008, n. 37.

ALLEGATO I
Le seguenti definizioni sono ricavate dalla Norma CEI 64-8, Sezione 712 e dalla Guida CEI 82-25
Cella fotovoltaica
Dispositivo fondamentale in grado di generare elettricità quando viene esposto alla radiazione solare.
Modulo fotovoltaico
Minimo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette contro gli agenti ambientali.
Impianto fotovoltaico
Impianto di produzione di energia elettrica, mediante l’effetto fotovoltaico.
Esso è composto dall’insieme di moduli fotovoltaici (Generatore fotovoltaico), dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata (Inverter) e dagli altri componenti, tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche e/o di immetterla nella rete del distributore.
Gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata Insieme di inverter installati in un impianto fotovoltaico impiegati per la conversione in corrente alternata della corrente continua prodotta dalle varie sezioni che costituiscono il generatore fotovoltaico.

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