Modifiche delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto derivanti dall’applicazione della legge n. 99/09. ..Omissis..
1. l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08 (TISP) è modificato ed integrato nei punti di seguito indicati:
· all’articolo 1, comma 1.1, dopo le parole “le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Trasporto,” sono aggiunte le seguenti “le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all’articolo 1 della deliberazione ARG/elt 89/09,”;
· all’articolo 1, comma 1.1, lettera b), le parole “dall’articolo 12, comma 12.6, lettera a), della deliberazione n. 111/06” sono sostituite dalle seguenti “dall’articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement”;
· all’articolo 1, comma 1.1, lettera c), le parole “dall’articolo 12, comma 12.6, lettera b), della deliberazione n. 111/06” sono sostituite dalle seguenti “dall’articolo 76, comma 76.1, lettera b), del Testo Integrato Settlement”;
· all’articolo 1, comma 1.1, lettera e), la parola “elettrici” è sostituita da “Energetici”;
· all’articolo 2, comma 2.2, al termine della lettera a), è aggiunta la seguente frase:
“Nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applica il limite di 200 kW”;
· all’articolo 2, al termine del comma 2.2, sono aggiunte le seguenti frasi:
“Ai fini dell’erogazione dello scambio sul posto, il punto di prelievo e il punto di immissione coincidono nell’unico punto di scambio, ad eccezione del caso in cui gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e: i) l’utente dello scambio sul posto sia un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al Comune;
ii) l’utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.
Nei casi di cui ai punti i) ed ii), è consentita la presenza di più impianti di produzione di energia elettrica purché, per ogni punto di connessione, la potenza complessiva non sia superiore a 200 kW. Il limite di 200 kW non si applica nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.”;
· all’articolo 3, comma 3.2, le parole “Nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto indica se intende vendere la propria produzione in eccesso o se intende portarla a credito per gli anni successivi.,” sono sostituite dalle seguenti “Il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto indica se intende optare per la gestione a credito per gli anni successivi ovvero per la liquidazione annuale delle eventuali eccedenze.”;
· all’articolo 3, al termine del comma 3.2 sono aggiunte le seguenti parole: “Nei casi previsti dal comma 2.2, lettere i) ed ii), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, l’utente dello scambio comunica al GSE, secondo modalità da quest’ultimo definite, l’insieme dei punti di prelievo e di immissione per i quali richiede l’applicazione di un’unica convenzione per lo scambio sul posto.”;
· all’articolo 5, comma 5.1, le parole “le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06 e di cui al Testo Integrato Trasporto” sono sostituite dalle seguenti “le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06, alla deliberazione ARG/elt 89/09 e di cui al Testo Integrato Trasporto”;
· all’articolo 5, al termine del comma 5.2 sono aggiunte le seguenti parole: “Nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il GSE associa all’energia elettrica immessa un controvalore (CEi), espresso in €, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e il prezzo orario di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06.”;
· all’articolo 5, il comma 5.6 è sostituito dal seguente: “ 5.6 Nei casi previsti dal comma 2.2, lettere i) ed ii), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, il contributo in conto scambio (CS), espresso in €, pari alla somma del:
i) minor valore tra il termine CEi di cui al comma 5.2, riferito all’energia elettrica immessa in tutti i punti di immissione per cui viene richiesto lo scambio sul posto, e il termine OE di cui al comma 5.4, riferito all’energia elettrica prelevata da tutti i punti di prelievo per cui viene richiesto lo scambio sul posto;
ii) la sommatoria dei prodotti tra il termine CUS di cui al comma 5.3 e l’energia elettrica scambiata per ogni punto di scambio per cui viene richiesto lo scambio sul posto.”;
· all’articolo 5, dopo il comma 5.6 è aggiunto il seguente: “ 5.7 Nel caso in cui, per ciascun utente dello scambio, il termine OE di cui al
comma 5.4 sia inferiore al termine CEi di cui al comma 5.2, la differenza tra CEi ed OE:
a) nel caso in cui l’utente dello scambio abbia optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze, viene riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita. Tale credito, o parte di esso, viene sommato dal GSE al termine CEi di cui al comma 5.2 solo negli anni in cui il medesimo termine CEi sia inferiore al termine OE di cui al comma 5.4 e comunque, ogni anno, nei limiti del valore del termine OE;
b) nel caso in cui l’utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, viene riconosciuta dal GSE all’utente dello
scambio.”
· all’articolo 6, comma 6.1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti tre lettere: “
b) nel caso in cui l’utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, riconosce all’utente dello scambio l’importo di cui al comma 5.7. Tale importo non è parte del contributo in conto scambio;
c) applica all’utente dello scambio un contributo a copertura dei costi amministrativi, pari a:
– 15 (quindici) euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kW;
– 30 (trenta) euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kW;
– 45 (quarantacinque) euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kW;
d) nei casi previsti dal comma 2.2, lettere i) ed ii), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, applica all’utente dello scambio un contributo aggiuntivo pari a 4 (quattro) euro/anno per ogni punto di connessione compreso nella convenzione, a copertura dei costi di aggregazione delle misure relative ai diversi punti di connessione.”;
2. nel caso in cui l’utente dello scambio sia il Ministero della difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, il GSE, entro trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto eroga il medesimo contributo, pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell’impianto, di cui alla deliberazione ARG/elt 184/08 fino a un massimo di 10.000 euro per ogni impianto. Il predetto contributo viene gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della deliberazione ARG/elt 74/08;
3. le modalità e le condizioni tecniche definite nei casi previsti dal comma 2.2, lettere i) ed ii), dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08, in cui lo scambio sul posto sia riferito a una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2010;
4. le modalità e le condizioni tecniche definite dall’articolo 5, comma 5.2, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08 nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2010; 5. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.