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Modifiche urgenti agli obblighi di comunicazione in capo agli esercenti del servizio di maggior tutela ai fini dell’applicazione dei corrispettivi PED non monorari di cui alla deliberazione 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 ottobre 2009

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell’energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce), approvato con deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 56/08);
la deliberazione dell’Autorità 15 ottobre 2008, ARG/com 148/08 (di seguito: deliberazione ARG/com 148/08);
la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt. 112/09.
Considerato che:

la deliberazione ARG/elt 56/08 ha previsto che siano definite iniziative per informare il cliente finale e le relative Associazioni dei consumatori delle modalità e delle tempistiche per l’applicazione ai clienti del servizio di maggior tutela del corrispettivo PED differenziato per fasce e per mese o raggruppamento di mesi;
l’Autorità in data 6 agosto 2009 con deliberazione ARG/elt 112/09 ha previsto che, a partire dal 1° dicembre2009 e fino ad interessare tutti i clienti domestici, ciascun esercente la maggior tutela alleghi alla bolletta dei clienti domestici i cui misuratori siano già stati programmati per fascia e per mese, in corrispondenza ai due ultimi periodi di fatturazione antecedenti l’applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia e per raggruppamenti di mesi, una informativa secondo quanto riportato agli Allegati 1 e 2 della medesima deliberazione ed in particolare :
in occasione del penultimo periodo di fatturazione, un foglio informativo recante il testo con un format uguale a quanto riportato all’Allegato 1 della deliberazione ARG/elt 112/09;
in occasione dell’ultimo periodo di fatturazione, un foglio informativo di colore diverso recante il testo con un format uguale a quanto riportato all’Allegato 2 della deliberazione ARG/elt 112/09;
l’Autorità ha previsto altresì che a partire dal 1° aprile 2010, ciascun esercente la maggior tutela riporti nelle prime tre bollette dei clienti domestici in cui siano applicati corrispettivi PED differenziati per fascia e per raggruppamenti di mesi una diversa dicitura nel caso in cui il cliente abbia prelevato più del 33% dei propri consumi in fascia F1 e nel caso in cui il cliente non abbia prelevato più del 33% dei propri consumi in fascia F1;
successivamente alla pubblicazione della succitata deliberazione è stato segnalato:
da parte delle Associazioni rappresentative dei consumatori, la necessità di migliorare ulteriormente le modalità di comunicazione, per rendere maggiormente consapevole il cliente finale dei vantaggi potenziali insiti nella applicazione di PED differenziati per fascia e per raggruppamenti di mesi;
da parte delle Associazioni rappresentative degli esercenti il servizio di maggior tutela, la necessità di effettuare approfondimenti tecnici al fine di assicurare la piena attuazione delle disposizioni emanate dall’Autorità in tema di obblighi di comunicazione ai fini dell’applicazione dei corrispettivi PED non monorari.
Ritenuto che:

sia necessario confermare che la comunicazione ai clienti domestici dell’applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fasce e per raggruppamenti di mesi debba avvenire tramite un testo approvato dall’Autorità, da inviare unitamente ai documenti di fatturazione in corrispondenza almeno ai due ultimi periodi di fatturazione antecedenti l’applicazione dei corrispettivi PED differenziati per fascia e per raggruppamenti di mesi;
al fine di tenere in debito conto le segnalazioni pervenute da parte delle Associazioni rappresentative dei consumatori, sia opportuno modificare, per migliorarne la comprensibilità, i format di testo di cui agli Allegati A e B della deliberazione ARG/elt 112/09 avvalendosi di quanto previsto al punto 4 della medesima deliberazione;
sia pertanto necessario ed urgente, stante la imminente decorrenza degli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/elt 112/09 e per tenere in debito conto delle segnalazioni pervenute da parte delle Associazioni rappresentative degli esercenti il servizio di maggior tutela, nelle more di un successivo provvedimento che definisca la una nuova versione dei format di testo di cui agli Allegati A e B della deliberazione ARG/elt 112/09, sospendere l’efficacia degli articoli 2, 3 e 6 e degli Allegati A e B

DELIBERA

di prevedere che l’efficacia dei punti 2, 3 e 6 e degli Allegati A e B della deliberazione ARG/elt 112/09 sia sospesa;
di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

14 ottobre 2009
Il Presidente Alessandro Ortis