Le persone fisiche e giuridiche, nonché i soggetti pubblici e i condomini di unità abitative e/o di edifici che siano interessati all’incentivazione del fotovoltaico, individuati come soggetti responsabili nel DM 19 febbraio 2007, devono far pervenire al GSE – entro i 60 giorni previsti dal decreto, pena la decadenza dall’ammissibilità alle tariffe incentivanti – l’apposita richiesta di concessione della tariffa pertinente.
La richiesta dell’incentivazione deve essere elaborata seguendo le indicazioni riportate nel DM 19 febbraio 2007 e nella Delibera AEEG n. 90/07.
Il Soggetto Responsabile, per la richiesta dell’incentivazione, potrà utilizzare l’apposita applicazione informatica che verrà a breve resa disponibile sul portale del GSE per preparare automaticamente (art 4.5 della Delibera AEEG n. 90/07):
* la richiesta dell’incentivo (All. A1/A1p)
* la scheda tecnica finale dell’impianto (All. A2/A2p)
* la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. A4/A4P)
* la richiesta di premio per uso efficiente dell’energia (opzionale – All. A3a/A3b)
A questi fini i Soggetti Responsabili potranno registrarsi sul portale del GSE. A seguito della registrazione, il Soggetto Responsabile riceverà USER ID e PASSWORD per poter poi inserire i propri dati e stampare la documentazione.
Ad ogni richiesta verrà assegnato automaticamente, dal sistema informativo del GSE, un numero identificativo “N°= …………” dell’impianto fotovoltaico.
Tale numero identificativo dovrà essere utilizzato per la richiesta dell’incentivo e per qualsiasi comunicazione del Soggetto Responsabile inerente l’incentivazione.
Le richieste per l’incentivazione, corredate dell’apposita documentazione di supporto, dovranno essere inoltrate a:
Gestore dei Servizi Elettrici – .p.A.
Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 19 febbraio 2007 – N°= …………
(Numero identificativo Impianto)
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 – Roma
Le richieste possono pervenire:
* a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento (A.R.);
* tramite posta celere, posta prioritaria o ordinaria;
* tramite consegna a mano;
* tramite corriere.
Ogni plico dovrà contenere una sola richiesta.
Ai fini dell’ammissibilità alle tariffe incentivanti farà fede la data di protocollo in ingresso apposta dall’Ufficio Protocollo del GSE(coincidente con quella dell’avviso di ricevimento nel caso si scelga l’invio tramite plico raccomandato con A.R..
Qualora la documentazione venga consegnata a mano, il GSE rilascerà, su richiesta dell’incaricato, copia del frontespizio con la data di protocollo in ingresso).
L’Ufficio Protocollo del GSE è aperto al pubblico nei giorni feriali (lunedì-venerdì) negli orari 8.30-13.00 e 13.30-17.30.
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a unità immobiliari di edifici, è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una riduzione del fabbisogno energetico degli edifici.
Tale premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale), pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e certificata.
In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non può superare la percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in esercizio degli impianti.
Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e l’entrata in vigore della delibera 90/07dell’AEEG, prevista dal decreto, le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno 2007 dal decreto 19 febbraio 2007 (sempre che tali impianti siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti decreti).
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali ù si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.