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Perché un impianto elettrico possa essere considerato sicuro occorre che siano verificate le seguenti tre condizioni: deve essere “pensato bene”, realizzato con “componenti buoni”, “assiemato bene”.
Le espressioni usate non sono significative dal punto di vista elettrotecnico. Perché possano acquisire un significato compiuto occorre sostituirle con le seguenti: deve essere fornito di “progetto a regola d’arte”, realizzato con “componenti costruiti a regola d’arte”, “installato a regola d’arte”.
A tal proposito si veda anche quanto riportato dall’articolo 7 della legge 5 marzo 1990 n. 46 e dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n 626. Un impianto realizzato con le caratteristiche ricordate deve essere considerato “per convenzione” sicuro.
Ma tutto questo riguarda un impianto al momento della sua nascita. Occorre poi mettere in atto una serie di attività per essere sicuri che l’impianto, nel tempo, conservi le sue caratteristiche di sicurezza. Occorre, cioè, predisporre una sua corretta manutenzione ed una serie di verifiche in grado di far conservare all’impianto le sue caratteristiche di sicurezza.
Possiamo ora, anche se brevemente, entrare nel dettaglio delle singole voci.

La verifica dell’ impianto
Verificare un impianto significa andare a controllare l’esistenza del progetto, la corretta installazione, l’uso di componenti costruiti a regola d’arte e l’esistenza di una manutenzione accurata dello stesso. Collaudare un impianto, invece, significa verificare la sua rispondenza alle richieste del capitolato.
Il collaudo, generalmente, contiene anche la verifica dell’impianto, perché ormai tutti i capitolati impongono che le installazioni siano realizzate a regola d’arte, ma i due controlli vanno tenuti concettualmente separati.
Infatti può capitare che la verifica dell’impianto sia positiva mentre il collaudo è negativo, ad esempio perché l’impianto è fatto a regola d’arte ma i componenti non sono quelli previsti a capitolato, o viceversa, perché l’opera realizzata risponde al computo metrico estimativo ma l’impianto non risponde alle norme tecniche.
Esistono due tipi di verifiche: quelle che vengono fatte per motivi di prevenzione degli infortuni e che vengono imposte da disposizioni legislative (DPR 547/55 articolo 328) e quelle fatte per motivi di funzionalità e corretto esercizio degli impianti e che sono disposte dal costruttore degli apparecchi o degli impianti (Norme CEI).
Quale che sia il motivo per cui si procede alla verifica dell’impianto, essa deve essere sempre effettuata in maniera che il verificatore possa emettere un parere affidabile.
Va da se che nel caso di verifiche finalizzate al corretto esercizio dell’impianto, l’indagine conoscitiva, in generale, può essere condotta in maniera meno approfondita tenuto conto del fatto che si tratta di verifiche periodiche fatte, generalmente, dallo stesso tecnico, e che questi dovrebbe già conoscere le caratteristiche dell’impianto e dei suoi punti critici

Il progetto
La verifica dell’impianto inizia con l’esame del progetto e l’esame del progetto è propedeutico alla verifica dell’installazione. Sarà bene chiarire subito che non è compito del verificatore entrare nel merito delle scelte progettuali (ad esempio tipo di protezione scelta per i contatti indiretti, percorso dei cavi, tipo di protezione dai sovraccarichi scelto, posizionamento dei quadri, ecc.), ma compito del verificatore sarà quello di valutare la completezza formale della documentazione di progetto, controllare se le scelte sono state fatte nel rispetto della regola d’arte e, quindi, la sua rispondenza alla norma tecnica.

Completezza formale della documentazione di progetto Completezza formale significa che i documenti che costituiscono il progetto rispondono alla legislazione vigente.
Valgono le seguenti considerazioni:
– per gli impianti soggetti ad obbligo di progettazione ai sensi della legge 46/90 ed del DPR 447/91 la documentazione deve essere conforme a quanto richiesto dalla Guida CEI 0-2 “Guida alla definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”;
– per gli impianti non soggetti a progettazione ai sensi della legge 46/90 e del DPR 447/91 va comunque richiesta la documentazione prevista come allegato al Decreto Ministeriale del MICA del 16 febbraio 1992 (dichiarazione di conformità);
– per gli impianti preesistenti alla entrata in vigore della legge 46/90 e per quelli successivi ma precedenti al DM 20.2.92 la documentazione deve contenere dati utili per una corretta valutazione dell’impianto. Anche qui converrà precisare che la documentazione che deve essere consegnata al verificatore è solo quella utile ai fini della verifica.
Per le verifiche periodiche il tecnico dovrà procedere all’esame della documentazione relativa ad eventuali riparazioni, modifiche, interventi manutentivi, ecc.

Planimetrie
Ai fini della verifica sono sufficienti le seguenti planimetrie:
– planimetria completa di tutti gli ambienti interni, quando necessario anche di quelli esterni, con disegni intelligibili, completa delle destinazioni d’uso, e riportante l’ubicazione dei quadri elettrici e delle linee principali (montanti e dorsali) e secondarie. Non è necessario riportare i circuiti terminali degli impianti, dei circuiti luce, delle prese a spina e dei piccoli utilizzatori per i quali valgono i criteri generali di buona tecnica relativi alle condizioni di posa ed ai valori minimi delle sezioni;
– planimetria dell’impianto di terra e dei collegamenti equipotenziali con l’indicazione delle loro caratteristiche (materiali, forma e dimensioni). In casi particolari possono essere necessari anche disegni particolareggiati (ad esempio nei centri di elaborazione dati, cabine e stazioni elettriche, insegne luminose, ecc ) dei nodi e/o l’indicazione degli eventuali altri sistemi utilizzati per la protezione contro i contatti indiretti
Per i dispersori è sufficiente avere a disposizione una documentazione riguardante la sua realizzazione.

Schemi elettrici
E’ necessario che gli impianti siano dotati dei seguenti schemi elettrici:
– gli schemi delle officine elettriche (centrali, stazioni, cabine di trasformazione) e dei quadri elettrici, eventualmente integrati da tabelle, con allegate le indicazioni delle caratteristiche delle linee (sezioni, formazione, isolamento, tipo di posa, lunghezza), della corrente d’impiego, delle destinazioni, delle protezioni elettriche (corrente nominale, di regolazione, soglia di intervento per i relè differenziali) e degli organi di comando e sezionamento;
– gli schemi elettrici di apparecchiature particolari di segnalazione e di emergenza (circuiti di sicurezza batterie di accumulatori, comando, ecc ) con le istruzioni per il loro corretto esercizio e manutenzione, l’indicazione delle caratteristiche ai fini della protezione contro i contatti indiretti e la protezione da sovracorrente.

Dati
Infine il verificatore dovrà avere a disposizione i seguenti dati:
– potenza impegnata o complessiva;
– valore della correrete di cortocircuito al punto di allacciamento dell’impianto fornito dall’Ente distributore o comunque ipotizzato dal progettista;
– valore della corrente di guasto a terra, per i sistemi di seconda o terza categoria, con i tempi di eliminazione dei guasti forniti dall’Ente distributore;
– caratteristiche dei dispositivi di protezione ai fini della protezione delle linee dalle sovracorrenti; calcoli delle correnti di cortocircuito e della verifica termica dei cavi;
– dati riguardanti il metodo di protezione contro i contatti indiretti; nel caso di adozione della protezione per interruzione automatica dell’alimentazione occorre indicare le modalità attraverso le quali vengono osservate le prescrizioni del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI);
– caratteristiche degli eventuali interruttori differenziali (tipo, soglia di intervento, ecc.).

Caratteristiche specifiche
Inoltre, il verificatore dovrà avere a disposizione ogni altra informazione che dovesse rendersi necessaria. Ad esempio:
– nel caso in cui e richiesto un impianto elettrico a sicurezza (cucine, centrali termiche, autorimesse, ecc.) per gli impianti non soggetti ad obbligo di denuncia (modello C) il tipo di impianto adottato e la classificazione delle zone;
– le caratteristiche dei componenti elettrici utilizzati e della loro installazione in relazione alle influenze esterne;
– la dichiarazione di conformità dell’installatore alle norme UNI-CIG di impianti ed apparecchiature a gas di centrali termiche, cucine collettive, scaldacqua, ecc.
La documentazione fornita dovrà permettere di valutare l’impianto nel suo insieme, ai fini della sicurezza dell’impianto o del suo corretto esercizio, e quindi dovrà consentire la valutazione di sistemi di protezione scelti per i rischi connessi con i contatti elettrici diretti, indiretti, sovracorrenti e, in caso ambienti a maggior rischio in caso di incendio o con rischio di esplosione se sono state realizzate le protezioni previste dalla normativa tecnica vigente.

Dopo aver esaminato il progetto si può accedere sull’impianto per esaminarlo.
L’esame dell’impianto consiste nel verificare la rispondenza dell’opera realizzata ai dati di progetto ed alla regola dell’arte. Esso non può essere condotto in maniera burocratica ed acritica ma deve essere svolto in modo da risalire, per quanto possibile, alla vera configurazione dell’installazione.
L’esame può essere di due tipi: ordinario ed approfondito.

LIVELLI D’ESAME

Esame ordinario
L’esame a ordinario è una ispezione che identifica, senza l’uso di utensili o di mezzi di accesso, quei difetti dei componenti elettrici che sono evidenti allo sguardo (ad esempio mancanza di ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, ecc.). Questo esame deve essere sempre eseguito.

Esame approfondito
L’esame approfondito è una ispezione che viene fatta in aggiunta alla precedente ed identifica tutti quei difetti (ad esempio errata installazione, connessioni non effettuate, morsetti lenti, ecc.) che possono evidenziarsi soltanto usando attrezzi (ad esempio strumenti di misura, utensili e scale). L’esame approfondito richiede, normalmente, l’accesso ai componenti.

Scelta del livello di esame
La scelta del livello di esame va fatta in relazione allo stato dell’impianto per esempio:
– dello stato di conservazione dell’impianto (accuratezza delle manutenzioni, addestramento e/o esperienza del personale, esistenza di modifiche o manipolazioni non autorizzate, manutenzioni non appropriate effettuate non seguendo le raccomandazioni del costruttore, l’anzianità dell’impianto e dei relativi componenti, ecc.);
– delle condizioni ambientali (esposizione ad ambienti corrosivi, a prodotti chimici, possibilità di accumulo della polvere o sporcizie, possibilità di ingresso di acqua, esposizione ad eccessiva temperatura ambiente, possibilità di guasti meccanici, esposizione a vibrazioni ecc.);
– della gravosità dell’uso (ore di funzionamento al giorno, numero di giorni per anno, ecc.);
– della qualità della documentazione esibita.

Le verifiche condotte per motivi di prevenzione degli infortuni (ISPESL ed USL) devono prevedere necessariamente un esame approfondito. Durante l’esame si devono prendere tutte le precauzioni per garantire la sicurezza delle persone ed evitare danni ai beni ed ai componenti elettrici installati. Anche in questa fase della verifica occorrerà procedere prima ad un esame a vista dei componenti e, successivamente all’esecuzione di prove.

Fasi dell’ esame
Esame a vista
L’esame a vista ha il fine di controllare che l’impianto elettrico sia stato realizzato secondo le norme di buona tecnica. Esso deve accertare che i componenti siano:
– conformi alle prescrizioni delle relative norme;
– scelti e messi in opera correttamente;
– non danneggiati visibilmente.
Prove
Per prova si intende l’effettuazione di misure o di altre operazioni sull’impianto elettrico mediante le quali si accerta l’efficienza dello stesso impianto elettrico. La misura comporta l’accertamento di valori mediante l’uso di appropriati strumenti.

Tipo di Verifica
Le verifiche possono essere: iniziali (fra queste va considerata l’omologazione dell’impianto fatta dall’ ISPESL), periodiche (fra queste vanno considerate le verifiche delle USL) o straordinarie (possono essere di competenza oltre che del verificatore privato anche di ISPESL o di USL).
Verifica iniziale Per verifica iniziale si intende la procedura tecnico amministrativa con la quale si verifica la rispondenza dell’impianto ai requisiti tecnici previsti dalla normativa.
Si definiscono omologazione anche le procedure tecnico amministrative con le quali viene accertato il permanere dei requisiti previsti dalla regola dell’arte a seguito di lavori sull’impianto o per adeguamenti.

Verifica periodica
Per verifiche periodiche si intendono le procedure tecnico amministrative con le quali viene accertato il permanere dei requisiti tecnici riscontrati all’atto della verifica iniziale.

Verifica straordinaria
Per verifica straordinaria si intende la procedura tecnico amministrativa con la quale si verifica la rispondenza dell’impianto ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente in caso di modifiche sostanziali, rifacimenti o ampliamenti dell’impianto esistente. Non esiste sostanziale differenza fra verifica iniziale e verifiche straordinarie o periodiche di un impianto nel senso che tutte le verifiche devono essere condotte in maniera da riscontrare la rispondenza di questo alle norme di buona tecnica. Nel caso di modifiche ai dati di progetto la documentazione dovrà essere aggiornata.

Effetuazione delle verifiche
Relativamente alla verifica della protezione dai contatti indiretti, le procedure e le modalità amministrative e tecniche e le specifiche tecniche per l’esecuzione delle verifiche sono disciplinate dai commi 4 e 5 dell’articolo 2 del decreto legge 30 giugno 1982 n. 390 convertito in legge 12 agosto 1982 n. 597; il Decreto Interministeriale 15 ottobre 1993 n. 519 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, del Ministero della Sanità e del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato – conformemente alla disposizione legislativa – ha fissato le modalità ed i modelli da utilizzare nella denuncia degli impianti di terra.
Verifiche private di corretta gestione dell’impianto Per quanto riguarda le verifiche fatte per motivi di corretto esercizio dell’impianto non è richiesta l’adozione di procedure predeterminate per effettuare la sua verifica né l’utilizzo di modelli specifici sui quali riportare gli esiti della verifica. La verifica deve essere eseguita solo con la collaborazione di una persona responsabile, esperta delle caratteristiche dell’impianto, degli ambienti di lavoro e delle precauzioni da mettere in atto nell’effettuazione delle prove. Tutte le richieste necessarie alla effettuazione della verifica devono essere date dal verificatore direttamente al preposto che stabilirà le forme di intervento.
L’intervallo di tempo previsto per le verifiche periodiche (due anni) ai sensi dell’articolo 328 del DPR 547/55, non deve essere confuso con la periodicità delle verifiche indicate dalle norme tecniche finalizzate, invece, alla manutenzione ed all’esercizio dell’impianto.

Verifiche periodiche
Nelle verifiche periodiche oltre alla documentazione di cui abbiamo parlato all’inizio, il verificatore può procedere anche all’esame della documentazione inerente la manutenzione eseguita presso l’impianto e le eventuali riparazioni, modifiche, ecc..
Se nel corso delle verifiche venissero riscontrate modifiche sostanziali ai dati di progetto, la documentazione dovrà essere aggiornata. La documentazione può essere usata per stabilire il livello di esame da attuare.

Campionatura degli impianti
Le ispezioni possono essere a campione o totali.
Normalmente si consiglia una verifica per campionatura dell’impianto quando sono installate costruzioni elettriche simili in grande quantità (ad esempio apparecchi di illuminazione, scatole di derivazione, prese a spina, ecc.) o quando si è notata una corretta conduzione dell’impianto (manutenzioni appropriate, documentazioni aggiornate costruzioni elettriche nuove o in buono stato di conservazione, ecc.).

Impianti preesistenti
Le procedure previste nella Guida 64-14, nella loro interezza, sono da attuarsi per gli impianti di nuova costruzione. Per gli impianti preesistenti, è comunque necessario effettuare dei controlli tendenti, alla luce delle conoscenze attuali, all’accertamento dell’esistenza di un livello di sicurezza accettabile non raggiungibile, all’epoca della realizzazione degli impianti, per carenza o insufficienza delle norme vigenti allora.
A tale scopo, per poter esprimere un giudizio affidabile ai fini della sicurezza, il verificatore, quando necessario in relazione al tipo di impianto in esame, potrà chiedere alcune documentazioni, tra cui almeno le planimetrie dell’impianto elettrico e gli scherni elettrici.

Legge 46/90
Pur non dovendo entrare nel merito del disposto della legge 5 marzo 90 n. 46 il tecnico verificatore può, all’atto della verifica, per gli impianti realizzati dopo l’entrata in vigore della legge, considerare l’opportunità di controllare la dichiarazione di conformità con i suoi allegati.

Norme tecniche e norme di legge
Si riporta quanto indicato nella guida CEI ISPESL 64-14: “Come è noto il DPR 547/55, relativamente agli impianti elettrici, è in più punti superato perché le nuove tecnologie messe a punto e le conoscenze tecniche e scientifiche acquisite, consentono di raggiungere livelli di sicurezza equivalenti, molto spesso superiori, a quelli previsti dal citato regolamento con tecniche diverse.
Le norme CEI, dal punto di vista tecnico giuridico, devono essere intese come un’integrazione del DPR per tutti gli aspetti legati all’evoluzione delle applicazioni elettriche e non considerati all’epoca della sua emanazione. Si può in generale dire che, le norme CEI rappresentano l’evoluzione delle norme di prevenzione degli infortuni perché attuano le prescrizioni generali contenute nel citato regolamento.
E’ utile sottolineare che, sulla scorta di una lunga serie di omogenee sentenze emesse dalla magistratura per dirimere contenziosi nati sui rapporti intercorrenti fra norme CEI e DPR 547/55, si possa ormai affermare che agli impianti costruiti a regola d’arte, nel rispetto delle norme CEI, non risultano necessariamente applicabili le norme del DPR 547 in quanto tale esecuzione assicura l’adozione di sistemi di sicurezza idonei, per cui la loro osservanza è equivalente alla procedura di deroga prevista dall’articolo 395, rilasciata dal ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, sentita la Commissione Consultiva Permanente di cui all’articolo 393. Va infine evidenziato che i tecnici verificatori non devono chiedere l’attuazione degli articoli del DPR 547/55 che danno prescrizioni palesemente superate o inutili, e quindi in contrasto con le norme CEI.

Risultati delle verifiche
Le modalità di effettuazione delle verifiche ed i loro risultati devono essere riportati per iscritto su apposito verbale e le eventuali carenze dell’impianto devono essere indicate in maniera chiara. Verifiche pubbliche Il verificatore pubblico dovrà utilizzare i modelli stabiliti nei decreti ministeriali per la stesura della relazione di verifica attendendosi alle indicazioni date dai decreti stessi. Verifiche private Il verificatore privato potrà utilizzare qualsiasi tipo si modello per comunicare l’esito della verifica al suo committente perché nessuna norma CEI ha dato indicazioni sui moduli da utilizzare a questo fine.

dott. ing Domenico di Giovanni