Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2015 n. 300
Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attivita’ di estetista.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1, recante disciplina dell’attivita’ di estetista;
Visti gli articoli 1 e 3 della citata legge n. 1 del 1990, secondo cui l’attivita’ di estetista comprende le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti, e puo’ essere svolta anche con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla medesima legge, subordinatamente al processo della qualificazione professionale ivi prevista;
Visto, in particolare, l’articolo 10, comma 1, della citata legge n. 1 del 1990, secondo cui il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della sanita’, adotta, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, un decreto recante norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico – dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonche’ le modalita’ di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla predetta legge, e aggiorna, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica del settore, il medesimo elenco;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110, recante regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della citata legge n. 1 del 1990, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attivita’ di estetista ed, in particolare, l’articolo 4 recante «Aggiornamento dell’elenco degli apparecchi elettromeccanici e adeguamento al presente decreto», in cui al comma 2 e’ previsto che l’allegato 2 puo’ essere modificato, a seguito di acquisizioni tecnico – scientifiche, anche indipendentemente da modifiche all’elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1;
Vista la sentenza n. 1417/2014 con la quale il Consiglio di Stato, sezione sesta, accogliendo l’appello relativamente ai profili afferenti al difetto di istruttoria e motivazione dell’impugnato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 110 del 2011, ha annullato le disposizioni regolamentari nelle parti in cui non includono, o includono con ingiustificate limitazioni, dall’uso corrente degli esercenti la professione di estetista gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati al punto 7 delle premesse della pronuncia stessa;
Considerata la necessita’ di procedere all’esecuzione della sentenza n. 1417/2014 del Consiglio di Stato, riadattando, previa rinnovata istruttoria, le disposizioni regolamentari parzialmente annullate, nonche’, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica del settore, la necessita’ di provvedere ad un ulteriore aggiornamento dell’elenco allegato alla legge, come gia’ modificato all’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110;
Considerata la necessita’ di procedere alla riadozione ed all’adeguamento dell’allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110, sia in relazione al predetto aggiornamento dell’elenco che in relazione alla predetta sentenza ed alle nuove acquisizioni tecnico – scientifiche;
Sentite le Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Acquisiti i pareri del Consiglio Superiore di Sanita’ di cui alla Sessione XLVII Sezioni Congiunte II e V della Seduta del 23 aprile 2013 e della Seduta del 9 luglio 2013, nonche’ l’ulteriore parere del Consiglio Superiore di Sanita’ di cui alla Sessione L, Sezioni Congiunte II e V della Seduta del 13 gennaio 2015;
Esperita la procedura prevista dalla direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa’ dell’informazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 4 giugno 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 17 luglio 2015, protocollo n. 16693;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1 – Identificazione degli apparecchi per uso estetico
1. L’allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sostituisce l’allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 17 della Legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti) – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita’ eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
– Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 10 della
Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell’attivita’ di
estetista):
«Art. 1. – 1. L’attivita’ di estetista comprende tutte
le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie
del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia
quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne
e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso
l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Tale attivita’ puo’ essere svolta con l’attuazione
di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi
elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco
allegato alla presente legge, e con l’applicazione dei
prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre
1986, n. 713.
3. Sono escluse dall’attivita’ di estetista le
prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a
finalita’ di carattere terapeutico.».
«Art. 3. – 01. Per ogni sede dell’impresa dove viene
esercitata l’attivita’ di estetista deve essere designato,
nella persona del titolare, di un socio partecipante al
lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente
dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle
attivita’ di estetica. Il responsabile tecnico e’ iscritto
nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA)
contestualmente alla trasmissione della segnalazione
certificata di inizio di attivita’.
1. La qualificazione professionale di estetista si
intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo
scolastico, mediante il superamento di un apposito esame
teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione
della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue;
tale periodo dovra’ essere seguito da un corso di
specializzazione della durata di un anno oppure da un anno
di inserimento presso una impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attivita’ lavorativa
qualificata in qualita’ di dipendente, a tempo pieno,
presso uno studio medico specializzato oppure una impresa
di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di
apprendistato presso una impresa di estetista, come
disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni ed integrazioni, della durata
prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e
seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di
formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche
acquisite presso l’impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di
attivita’ lavorativa qualificata, a tempo pieno, in
qualita’ di dipendente o collaboratore familiare, presso
una impresa di estetista, accertata attraverso l’esibizione
del libretto di lavoro o di documentazione equipollente,
seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui
alla lettera b) . Il periodo di attivita’ di cui alla
presente lettera c) deve essere svolto nel corso del
quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla
lettera b).
2. I corsi e l’esame teorico-pratico di cui al comma 1
sono organizzati ai sensi dell’art. 6.».
«Art. 10. – 1. Il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro
della sanita’, emana, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale delle categorie economiche interessate,
un decreto recante norme dirette a determinare le
caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di
regolazione, nonche’ le modalita’ di esercizio e di
applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi
elettromeccanici di cui all’elenco allegato alla presente
legge. L’elenco allegato e’ aggiornato con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
di concerto con il Ministro della sanita’, tenuto conto
dell’evoluzione tecnologica del settore, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale delle categorie economiche interessate.
2. Il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, nell’elaborazione dei programmi di cui
all’art. 6, comma 2, deve fare riferimento ai requisiti
tecnici ed alle modalita’ di utilizzazione degli apparecchi
previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente
articolo, al fine di integrare e aggiornare le cognizioni
tecnico-professionali degli operatori della categoria.».
Note all’art. 1:
– Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12
maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell’art.
10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo
agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attivita’
di estetista), modificato dal presente regolamento, e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2011, n. 163.
Allegato 1
(Articolo 1)
«Allegato 1
(Articolo 1, comma 2)
Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico (Allegato
alla legge n. 1/1990) con i corrispondenti riferimenti alle
relative schede del regolamento di attuazione
(Scheda 1) Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
(Scheda 2A) Stimolatori ad ultrasuoni: (A1) Vibrazione meccanica peeling, (A2) Ultrasuoni per trattamenti superficiali
(Scheda 2B) Stimolatori a microcorrenti
(Scheda 3) Disincrostante per pulizia con intensita’ non superiore a 4 mA
(Scheda 4) Apparecchi per l’aspirazione dei comedoni e pulizia del viso: (a) Apparecchio con aspirazione e con cannule, (b) Apparecchio con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi materiali equivalenti
(Scheda 5) Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore a 100 kPa
(Scheda 6) Apparecchi per massaggi: (a) Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, (b) Apparecchi per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione, (c) Rulli elettrici e manuali, (d) Vibratori elettrici oscillanti, (e) Apparecchi per massaggi meccanici, (f ) elettrici picchiettanti
(Scheda 7) Solarium per l’abbronzatura: (a) Lampade abbronzanti UV-A, (b) Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
(Scheda 8) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore a 100 kPa
(Scheda 9) Apparecchi per massaggio idrico con aria a pressione non superiore a 100 kPa
(Scheda 10) Scaldacera per ceretta
(Scheda 11) Attrezzi per ginnastica estetica: (a) Attrezzo per ginnastica estetica, (b) Attrezzo con pedana vibrante per la tonificazione muscolare
(Scheda 12) Attrezzature per manicure e pedicure
(Scheda 13) Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale: (a) Apparecchio per il trattamento di calore totale o parziale, (b) Apparecchio per il trattamento di calore parziale tramite radiofrequenza resistiva e/o capacitiva
(Scheda 14) Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa
(Scheda 15) Apparecchi per ionoforesi estetica con intensita’ massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati
(Scheda 16) Depilatori elettrici ed elettronici: (a) Elettrodepilatore ad ago, (b) Elettrodepilatore a pinza o accessorio equipollente a sonda, (c) Apparecchiatura elettronica ad impulsi luminosi per fotodepilazione
(Scheda 17) Apparecchi per massaggi subacquei
(Scheda 18) Apparecchi per presso – massaggio
(Scheda 19) Elettrostimolatore ad impulsi
(Scheda 20) Apparecchi per massaggio ad aria con pressione superiore a 100 kPa
(Scheda 21a) Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani
(Scheda 21b) Laser estetico defocalizzato per la depilazione
(Scheda 22) Saune e bagno di vapore
(Scheda 23) Dermografo per micropigmentazione»
Allegato 2
(Articolo 2)
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Art. 2
Disposizioni generali
1. L’allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, sostituisce l’allegato 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 ottobre 2015
Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro della salute
Lorenzin
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 4215
Note all’art. 2:
– Per i riferimenti al citato decreto n. 110 del 2011, si veda nelle note all’art. 1.