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E’ stata recentemente diffusa dai Vigili del Fuoco la circolare prot. n. 11002 del 12 settembre 2014 con i primi indirizzi applicativi sulla regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di campeggi e villaggi turistici. Eccola:

Con decreto ministeriale 28 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, stata emanata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione l’esercizio delle strutture turistico ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore 400 persone.
Detta disposizione, entrata in vigore il 13 aprile 2014, strutturata secondo uno schema innovativo che contempla la possibilità di seguire, limitatamente alle attività esistenti, due percorsi applicativi tra loro alternativi.
In particolare, mentre nel Titolo I della regola tecnica viene adottato un approccio di tipo tradizionale sia per le attività di nuova realizzazione che per quelle esistenti, con il Titolo II viene invece introdotto un approccio alternativo, applicabile alle sole attività esistenti e basato su un giudizio esperto, che prevede la definizione di contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dei potenziali scenari emergenziali.
Suddetto Titolo II potrà comunque trovare, se del caso, utile applicazione anche nell’ambito dei procedimenti di deroga di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 151/2011.
Considerato il carattere innovativo del provvedimento si forniscono di seguito primi indirizzi applicativi al fine di un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Decreto
Ai fini dell’applicazione del decreto si forniscono i seguenti chiarimenti:
1. villaggi turistici, come chiarito dalla scrivente Direzione con nota Prot. n. 4756 del 09.04.2013, rientrano esclusivamente tra le strutture turistico ricettive in aria aperta; sono quindi soggetti alla disciplina di prevenzione incendi se presentano una capacità ricettiva superiore 400 persone;
2. ai fini dell’applicazione della lettera a) dei commi 1 e 2 dell’art. 6, per idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione di esodo si intende la predisposizione di elementi illuminanti almeno nelle principali aree, quali, ad esempio, punti di raccolta ed incroci della viabilità principale;

Regola tecnica

TITOLO I
CAPO I-ATTIVITÀ DI NUOVA COSTRUZIONE

> p.to 2.1 – Distanze di protezione: la disposizione è tesa a limitare la possibilità che eventi incidentali esterni al sedime dell’attività turistico — ricettiva, si propaghino all’interno della stessa, così come già accaduto in occasione di eventi passati. In tali fasce di protezione è comunque possibile mantenere elementi naturali già presenti (siepi, aiuole, piantumazioni varie, ecc…) per scopi estetici e/o funzionali all’attività, introducendo accorgimenti per una rapida rivelazione ed allarme di eventuali incendi esterni.

> p.to 5.1: in presenza di elementi schermanti incombustibili, la distanza tra piazzole ecologiche ed unità abitative può essere misurata orizzontalmente con il metodo del “filo teso”;

> p.to 5.4: la disposizione è tesa a regolamentare l’installazione di appositi punti fuoco, intesi come aree, destinate a più utenti, con presenza di plurime fiamme libere concentrate in uno spazio limitato, appositamente predisposte per la cottura in sicurezza dei cibi;

> p.to 8.1: la distanza fra i punti di segnalazione manuale di incendio deve essere misurata lungo il percorso effettivamente praticabili dalle persone;

> p.to 9 (divieto di accensione fuochi): la disposizione è diretta ad evitare che l’accensione, da parte dei singoli avventori ed ospiti, di fuochi eccessivamente vicini alle unità abitative possa costituire fonte d’innesco per le stesse; gli ospiti dell’attività ricettiva potranno utilizzare apparecchi di cottura appositamente predisposti a tale scopo.
Per l’utilizzo di detti apparecchi, dovranno comunque essere adottate le comuni cautele di sicurezza e gestione antincendio, da indicarsi nel regolamento da fornire all’utenza (quali, ad esempio, pulizia delle aree ove sono installati, distanza da elementi combustibili, controllo dell’effettivo spegnimento della fiamma e assenza di braci, ecc.), nonché quelle eventualmente fornite dal produttore degli stessi apparecchi.

TITOLO II
METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI ANTINCENDIO

Il metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio di cui al Titolo 11 è un metodo alternativo all’approccio prescrittivo di soluzioni conformi introdotte dal Titolo I – Capo Il per le attività esistenti.
Il metodo è teso a definire contromisure antincendio in modo proporzionato alle caratteristiche dello scenario emergenziale potenziale che il responsabile dell’attività potrebbe essere chiamato a fronteggiare. A determinare le caratteristiche dello scenario emergenziale concorrono tre fattori sostanziali: a) la criticità dello scenario incidentale, in termini di gravità dell’incendio e numero di persone potenzialmente coinvolte; b) le condizioni di vulnerabilità funzionale, in termini di prontezza di assistenza esterna nella risposta all’evento; c) l’interdipendenza con il contesto esterno all’insediamento, in termini di influenza reciproca in caso di evento interno o esterno all’insediamento.
L’applicazione del metodo avviene in due fasi: la prima finalizzata a caratterizzare e categorizzare in modo sostanziale gli scenari emergenziali potenziali (Parte A), la seconda, finalizzata a definire le contromisure per le varie categorie di scenari emergenziali presenti (Parte B).
Il principio di proporzionalità trova riscontro nel fatto che le disposizioni della Parte B del Titolo Il prevedono contromisure più severe per situazioni classificate come più critiche dalle procedure di caratterizzazione della Parte A del Titolo Il e meno severe per situazioni categorizzate come meno critiche. metodo proporzionale, diversamente dall’approccio di tipo tradizionale del Titolo l, introduce dunque una sorta di flessibilità condizionata in quanto la scelta della strategia antincendio può essere fatta dal responsabile dell’attività con un margine di discrezionalità ossia individuando la strategia per lui più opportuna all’interno di un set di soluzioni predefinite e pre-valutate dal normatore.

PARTE A
CATEGORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI RICETTIVI IN ARIA APERTA AI FINI ANTINCENDIO

A.1 – ANALISI DEL CONTESTO INSEDIATIVO
L’analisi del contesto insediativo analizza la possibilità che un eventuale incendio sviluppatosi all’interno di un insediamento ricettivo possa propagarsi al di fuori dello stesso estendendosi alle aree adiacenti.
Oppure, viceversa, considera la possibilità in cui un incendio sviluppatosi all’esterno di un insediamento ricettivo si possa propagare all’interno di esso.
Tale condizione di reciproca relazione, sia in termini di interessamento dell’azione avversa che di raccordo funzionale nella gestione della risposta, si definisce come interdipendenza.
Si precisa inoltre che, indipendentemente dal concetto di interdipendenza, le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio.

A.2 – CARATTERIZZAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI HABITAT INSEDIATIVO
~000A.2.1- Suddivisione dell’insediamento in comparti Ai fini dell’effettuazione dell’analisi e della caratterizzazione antincendio con i criteri definiti nella Parte A, si procede con la preliminare suddivisione dell’area dell’insediamento ricettivo in sotto-aree (comparii) identificando, convenzionalmente, come elementi di suddivisione, quelli definiti nel Prospetto A.2.
Tale suddivisione non va intesa come identificazione di una compartimentazione antincendio ma ha solo lo scopo di identificare sotto-aree funzionalmente distinguibili che saranno oggetto di specifiche analisi per la caratterizzazione ai fini antincendio.
Relativamente alla delimitazione dei comparti secondo i criteri di cui al Prospetto A.2 – Elementi di suddivisione – si chiarisce che per dislivello a strapiombo si deve intendere un dislivello con salto di quota di altezza Hd> 2 m e pendenza della scarpata pari a 1 a 2 o superiore come rappresentato in figura 1.

A.2.2 -Individuartene e caratterizzazione delle zone omogenee
Ai fini della determinazione del tasso di sfruttamento ricettivo delle aree a campeggio, necessaria per la classificazione dello scenario incidentale di riferimento per ogni zona con i criteri definiti dal Prospetto A.4, la procedura convenzionale da adottare è la seguente: a) per ogni comparto individuato con la procedura di cui al punto A.2.1, si tracciano le linee di demarcazione del confine tra le varie zone omogenee in esso presenti (ossia che presentano una sostanziale invarianza nelle caratteristiche dell’habitat antropico e naturale); b) in corrispondenza degli elementi di suddivisione del tipo fasce libere o specchi d’acqua si traccia una linea di demarcazione a distanza convenzionale massima di 1.5 m dal bordo della zona stessa; vengono identificate come linee di demarcazione anche i confini dell’insediamento ricettivo; c) l’area convenzionale da considerare per la definizione del tasso di sfruttamento ricettivo di ogni zona è computata con riferimento alla superficie delimitata dalle linee di demarcazione (linee tratteggiate riportate in figura 2); d) si calcola l’areale di pertinenza dividendo l’area convenzionale definita al precedente punto c), per il numero di unità abitativa presenti nella zona; e) si confronta la superficie dell’areale di pertinenza calcolato con i criteri di cui al punto d) con le superficie dell’areale di pertinenza riportato nel Prospetto A.3 per le varie unità abitative presenti nella zona; t) si considera come tasso di sfruttamento ricettivo caratteristico della zona quello più gravoso tra quelli individuati nel precedente punto e).

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