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I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono soggetti alle seguenti prescrizioni di legge:
– Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 “Attuazione delle direttive … riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” (modificato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e decreti attuativi): Titolo IV articoli da 40 a 46; allegato IV e allegato V;
– Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 “Attuazione della direttiva … in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”.
Gli addetti alla manutenzione di macchine, apparecchiature ed impianti elettrici, secondo la formazione, l’addestramento e le istruzioni ricevute, devono impiegare i dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva nonché gli utensili, gli attrezzi, e gli apparecchi loro forniti.

Gli addetti alla installazione e manutenzione di macchine, apparecchiature ed impianti elettrici, secondo la formazione, l’addestramento e le istruzioni ricevute devono conservare con cura i dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva nonché gli utensili, gli attrezzi, e gli apparecchi loro forniti, usarli correttamente e controllarli prima dell’ uso. Gli addetti, inoltre, sono tenuti a non usare tali dispositivi se riscontrano difetti, devono segnalare al preposto gli eventuali difetti riscontrati e sono tenuti ad inviarli alla verifica periodica programmata, quando prevista.

Controlli prima dell’uso
Dovranno essere controllati prima dell’ uso per accertarne l’integrità:
– i dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva, con diligente attenzione ai guanti isolanti per individuare eventuali perforazioni, mediante gonfiatura (soffiando aria con l’apposito dispositivo o con la bocca);
– le connessioni e l’isolamento dei cavi di alimentazione degli utensili ed apparecchi elettrici, le prolunghe e le prese a spina;
– gli utensili, gli apparecchi (quali trasformatori di isolamento o di sicurezza, lampade portatili, saldatori. ecc.);
– gli attrezzi isolati.
Il controllo prima dell’uso dovrà essere effettuato con esame a vista.
Dovranno essere osservate le istruzioni per la conservazione, l’uso e la manutenzione fornite dai costruttori e/o le disposizioni aziendali.

Quando si usano
I DPI, come recita l’art. 41 del Decreto Legislativo 626/94 devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
La modalità consigliata è quella che prevede la scomposizione del lavoro in fasi elementari compiute, individuando per ciascuna di esse: i mezzi operativi più idonei i tempi di esecuzione; gli operatori (specialmente in relazione alle loro capacità), i rischi connessi e le misure di prevenzione e/o di protezione da adottare. Va da se che questa modalità porta ad un approfondimento della conoscenza del lavoro, con conseguente arricchimento della professionalità ed incremento della produttività nonché della positiva immagine di efficienza aziendale. I contenuti del metodo di lavoro costituiranno un fattore basilare della valutazione dei rischi e/o dei piani di sicurezza.
I dati rilevati dalle verifiche effettuate dagli organi di controllo (ASL – Unità operativa tutela salute luoghi di lavoro) e le statistiche INAIL, ci evidenziano che il 70% degli infortuni è imputabile a fattori organizzativi: metodi di lavoro adottati, modalità, procedure operative e comportamenti. I provvedimenti tecnici, ancorché siano ineludibili in forza degli obblighi di legge, sono ampiamente insufficienti.
Si manifesta perciò un ulteriore fattore di opportunità per investire nello studio ed elaborazione delle più adeguate metodologie di lavoro e nella formazione (sulla quale ci siamo intrattenuti con l’art. 5 pubblicato sul numero 8 / ottobre ’98 di Panorama Elettrico), in grado di sostenere un rapporto costi/benefici decisamente positivo.
Un ulteriore vantaggio potrebbe derivare dagli incentivi (riduzione dei premi INAIL prestiti a tassi agevolati, sconti fiscali, ecc.) che gli enti istituzionali preposti, hanno allo studio per favorire investimenti a favore della sicurezza, specificatamente indirizzati alle piccole e medie aziende per le attività di formazione, di riorganizzazione e di miglioramento delle procedure operative.

Autori:
per. ind. Giancarlo Colombo
coordinatore attività di prevenzione, specialista di sicurezza.

per. ind. Luigi Muzzini
componente comitati CEI SC 64D e 64M.

per. ind. Silvano Scotti
Resp. Servizio Elettrico Austin Italia SpA
Componente comitati CEI SC 64A, 64B, 64C, 64D