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Secondo il Decreto Legislativo 28/11 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Suppl. Ordinario n.81)), le percentuali di rinnovabili da utilizzare negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, pena il diniego del titolo edilizio, risultano i seguenti:
– 20% per le richieste di titolo edilizio presentate dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
– 35% per le richieste di titolo edilizio presentate dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
– 50% se il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Troppo presto? Periodo sfavorevole? Forse si, ma per la Camera dei Deputati no.  Nel documento “Conversione in legge del DL 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, il “Milleproroghe”, ha annullato alcuni emendamenti al documento del Senato, come appunto il differimento al 2015 dell’obbligo di dotare gli edifici nuovi o ristrutturati di impianti che producano almeno il 35% dell’energia sfruttando le fonti rinnovabili.
Il testo dovrà comunque passare in ulteriore rilettura in Senato (nei prossimi giorni), anche se da indiscrezioni di ieri (20 febbraio) non è prevista ulteriore battaglia in merito. Ulteriori informazioni su queste pagine alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Milleproroghe, documento quest’anno particolarmente in ritardo.