Esclusione dall’applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l’esecuzione di talune attivita’ nel settore dell’energia elettrica. GU Serie Generale n.162 del 12-7-2013
IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011 di nomina dell’avv. Enzo Moavero Milanesi alla carica di Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2011 con il quale e’ stato conferito al Ministro Enzo Moavero Milanesi l’incarico per gli affari europei; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 contenente delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi; Visto l’art. 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali; Visto l’art. 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Considerato che EniPower S.p.A., in data 29 marzo 2012, ha presentato alla Commissione europea domanda ai sensi dell’art. 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE perche’ venga stabilita l’applicabilita’ del paragrafo 1 del medesimo art. 30 alle attivita’ di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica all’interno del territorio italiano, con l’eccezione della Sardegna e della Sicilia;
Considerato che la Commissione europea, con nota MARKT/C/4 MMT/ag (2012) del 10 aprile 2012, ha informato lo Stato italiano di aver ricevuto la sopra citata domanda da parte di EniPower S.p.A. e contestualmente richiesto la trasmissione di tutti i fatti e le informazioni rilevanti ai fini della valutazione dell’esposizione alla concorrenza dell’attivita’ di vendita e produzione all’ingrosso di elettricita’;
Considerato che, con comunicazioni del 20 e 21 giugno 2012, il Dipartimento per le politiche europee ha trasmesso alla Commissione europea i pareri resi, rispettivamente, dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas e dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato;
Considerato che la Commissione europea, con nota MARKT/C/4 MMT// c.4 (2012) 715121 del 25 maggio 2012 e con nota MARKT/C/4 MMT/ (2012) 1068645 del 25 luglio 2012, ha richiesto informazioni supplementari; Considerato che, con comunicazione dell’8 agosto 2012, il Dipartimento per le politiche europee ha trasmesso alla Commissione europea le informazioni fornite in merito dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas e dall’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato;
Considerata la decisione della Commissione europea 2012/539/UE, del 26 settembre 2012, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5 ottobre 2012, n. 271, serie L, in cui si stabilisce, all’art. 1, che la direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nella macro zona Sud dell’Italia e che la medesima direttiva 2004/17/CE continua invece ad applicarsi agli appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella macro zona Sud dell’Italia;
Considerato, altresi’, che la sopra citata decisione 2012/539/UE modifica, all’art. 2, la precedente decisione 2010/403/CE, adottata su istanza della Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. e riprodotta in apposito decreto del Ministro per le politiche europee in data 5 agosto 2010, disponendo che l’esclusione ivi accordata, per la macrozona nord dell’Italia, si applica limitatamente agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali, mentre agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tale esclusione non si applica, a decorrere dal 15 aprile 2013; Considerata l’ulteriore nota della Commissione europea MARKT/C4/MMT/id (2013)21096 del 21 gennaio 2013, indirizzata alle Autorita’ italiane, in cui, al fine di chiarire l’ambito di applicazione della decisione 2012/539/UE, si precisa che la parte dispositiva della decisione medesima, laddove si fa riferimento, in particolare, al mercato rilevante del prodotto, deve essere interpretata alla luce delle premesse e, segnatamente, del considerando 26; Ritenuto pertanto che, a seguito della decisione 2012/539/UE della Commissione europea, si rende necessario procedere, ai sensi del sopra citato art. 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad indicare le attivita’ escluse dal campo di applicazione dello stesso decreto legislativo, tenendo conto dei chiarimenti forniti dalla Commissione europea con la propria nota del 21 gennaio 2013;
Decreta:
Art. 1
1. Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nella macro zona Sud dell’Italia, nonche’ agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nella misura in cui essa non beneficia di remunerazione a titolo di nessuno dei sistemi di incentivazione previsti dalla legislazione vigente e non gode di priorita’ di dispacciamento. 2. Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applica agli appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella macro zona Sud dell’Italia, ad esclusione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per le quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 2
1. Il decreto legislativo di cui all’art. 1 del presente decreto non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere: a) la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nella macrozona Nord; b) la fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull’intero territorio della Repubblica italiana. 2. A decorrere dal 15 aprile 2013, l’esenzione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applica limitatamente agli appalti destinati alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nonche’ di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nella misura in cui essa non beneficia di remunerazione a titolo di nessuno dei sistemi di incentivazione previsti dalla legislazione vigente e non gode di priorita’ di dispacciamento. Il presente decreto sara’ inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2013
Il Ministro: Moavero Milanesi
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 5, foglio n. 102