Per venire incontro alle richieste di diversi soggetti interessati, l’Autorità per l’energia ha pubblicato sul proprio sito la delibera 105/2013/R/com con integrazioni e modifiche sulle modalità applicative della delibera 6/2013/R/com [1] sulle agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e successivi. Il provvedimento precisa, in particolare, quali siano i soggetti beneficiari delle agevolazioni, ovvero le utenze di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico, nonché di utenze gas direttamente allacciate alla rete di trasporto situate nei comuni elencati nell’allegato 1 del decreto ministeriale 1 giugno 2012, inclusi i comuni di Mantova, Ferrara e Motteggiana, aggiunti all’elenco dal decreto legge n. 174/12.
Sono inoltre incluse le utenze nella titolarità di soggetti con immobili dichiarati inagibili nelle città di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Rovigo, anche per punti di fornitura diversi da quelli del medesimo immobile inagibile e le utenze nella titolarità di soggetti con immobili dichiarati inagibili nei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio e Argenta, anche per punti di fornitura diversi da quelli del medesimo immobile inagibile.
Il provvedimento chiarisce poi che per gli utenti domestici che sono stati costretti a spostarsi in un altro immobile a seguito dell’inagibilità dell’immobile originario, la delibera 6/2013/R/com prevede l’introduzione di agevolazioni per la disattivazione e successiva riattivazione di punti di fornitura domestici in immobili inagibili. Quanto alla possibilità di optare liberamente tra la procedura ordinaria (delibera 40/04) di accertamento documentale e la procedura semplificata, si precisa che il cliente finale potrà optare per la procedura ordinaria, fermo restando, in questo caso, il pagamento del relativo corrispettivo.
Rispetto a conguagli e rateizzazioni, l’Autorità evidenzia che la delibera 105/2013/R/com prevede che l’esercente la distribuzione debba comunicare all’esercente la vendita l’avvenuta applicazione delle agevolazioni, attraverso un mezzo diverso dai documenti di fatturazione; inoltre, se la rateizzazione non risultasse ancora avviata alla data della presente delibera, il periodo di rateizzazione deve decorrere dalla data nella quale il cliente ha ricevuto la comunicazione del venditore. Quest’ultimo deve adempiere agli obblighi di comunicazione verso i clienti/utenti finali precedentemente serviti, attraverso mezzi di comunicazioni diverse dalle fatture. Da parte sua il cliente/utente finale non potrà più richiedere al venditore o al gestore del servizio idrico un piano di rateizzazione su un periodo inferiore ai 24 mesi previsti per energia elettrica e gas o ai 12 del servizio idrico, pur rimanendo ferma la facoltà per l’esercente di predisporre volontariamente piani di rateizzazione anche di durata inferiore.
Viene anche posticipato al 31 luglio prossimo il termine entro il quale il venditore o il gestore del servizio idrico che ha sospeso la fatturazione provvede all’emissione di un’unica fattura con gli importi non fatturati, tenendo comunque conto delle agevolazioni previste e che il piano di rateizzazione prescritto sia contestuale e decorra dalla data di emissione della suddetta fattura. Infine, l’esercente la vendita o il gestore del servizio idrico che, per il periodo successivo al 20 maggio 2012, non abbiano sospeso la fatturazione, devono provvedere entro il prossimo 31 luglio, a emettere un’unica fattura di conguaglio degli importi già fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste e riveda contestualmente gli importi già oggetto di rateizzazione al netto delle rate già eventualmente corrisposte dal cliente/utente finale o provveda comunque all’accredito attraverso modalità alternative.
[1] Con quel provvedimento l’Autorità ha stabilito che le popolazioni colpite dal sisma del 20 maggio 2012 e successivi hanno diritto a rateizzazioni automatiche senza interessi, per un periodo minimo di due anni (un anno per il servizio idrico), da applicarsi sia alle forniture in servizio di tutela sia sul libero mercato, all’azzeramento dei costi per eventuali nuove connessioni, subentri o volture richieste da soggetti la cui abitazione è inagibile e alla riduzione del 50% delle tariffe di rete e degli oneri generali in bolletta.