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impianti elettriciLa figura di datore di lavoro in ambienti militari e forze dell’ordine , in merito alle verifiche periodiche (DPR 462/01) a chi viene attribuita?

Ottavio Mattaliano

impianti elettriciIl DPR 462/01 è richiamato direttamente dal DLgs 81/08, con il quale condivide meccanismi e ambiti di applicazione. Il riferimento normativo per l’individuazione del Datore di Lavoro, nel contesto militare, è il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246“, il quale, all’articolo 246 prevede quanto segue:

Art. 246 – Individuazione del datore di lavoro
1. Nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, le funzioni di datore di lavoro, salvo quanto previsto ai commi da 2 a 7, fanno capo ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorche’ non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel rispetto delle peculiarita’ organizzative istituzionali che prevedono l’unicita’ di comando e controllo, assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico-operativa dell’Amministrazione della difesa e le strutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa che, ancorche’ non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono pero’ competenti a disciplinare l’organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi, ferme restando le responsabilita’ dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle
disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l’obbligo di provvedere all’adozione di misure di prevenzione per le quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. I predetti datori di lavoro sono responsabili limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti.
3. La responsabilita’ della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti centrali o territoriali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che, ancorche’ non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono pero’ responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell’assegnazione ai comandi o uffici di cui al comma 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attivita’. Per le unita’ navali della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, la suddetta responsabilita’ grava, in diversa misura, sia sul comandante, deputato all’impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle autorita’ sovraordinate, competenti a disciplinare l’organizzazione del lavoro, che su quelle competenti per la fase di realizzazione e allestimento, manutenzione, condotta e addestramento, nonche’ ad assegnare le risorse per il soddisfacimento delle norme di sicurezza vigenti.
4. Per il personale dell’Amministrazione della difesa che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso gli organismi di vertice centrali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorita’ nazionali, gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, sono a carico del datore di lavoro designato, nel proprio ambito, dall’organismo di vertice centrale della difesa, ovvero dalla Forza armata, amministrazione, organo o autorita’ ospitante, ai sensi dell’articolo 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo.
5. Per le basi e i comandi NATO e UE multinazionali presenti sul territorio nazionale, il comandante del comando nazionale alla sede o quartier generale e’ responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione ospite, del rispetto dell’applicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro.
6. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri per l’area tecnico-operativa, nonche’ il Segretario generale della difesa per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e il Capo di Gabinetto del Ministro della difesa per gli uffici di diretta collaborazione, con proprie determinazioni individuano nell’ambito delle rispettive organizzazioni, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli incarichi a cui sono associate le funzioni e responsabilita’ di datore di lavoro, tenuto conto dei criteri recati dai commi 1 – 5, nonche’ delle peculiarita’ organizzative e delle specifiche effettive esigenze connesse al servizio espletato. Analogamente provvede, per il Corpo delle capitanerie di porto, il Comandante generale del Corpo.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6 possono essere altresi’ attribuite alcuni specifici obblighi propri del datore di lavoro a unita’ organizzative, a livello centrale o periferico, istituzionalmente competenti in materia.