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E’ stato pubblicato nel mese di Settembre sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.230 del 25/09/2021, il decreto 1 settembre 2021 dal titolo “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Il documento, predisposto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all’articolo 1, comma B, introduce in particolare la figura del “tecnico manutentore qualificato”:


b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;

I requisiti di tali figure così come le caratteristiche dei docenti formatori e delle società che possono gestire tali figure sono riportati nel già citato allegato 2 “Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio”. Il documento rappresenta un’autentica novità nel panorama della legislazione italiana, soprattutto per quanto riguarda l’attività di manutenzione nell’ambito impiantistico.
Il Decreto dispone l’applicazione dei documenti normativi (ad esempio le Norma UNI 9795 o 11224) la cui applicazione però rimane “volontaria e non obbligatoria”:


3. Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.
3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il “tecnico manutentore qualificato”, individuato dal Decreto ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e normative applicabili, alla regola dell’arte e ai manuali d’uso e di manutenzione degli impianti e dei componenti. Deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, e a tal fine dovrà effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di determinati requisiti.

Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
I percorsi di formazione del manutentore qualificato devono essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività del seguente elenco:
– Eseguire i controlli documentali;
– Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti;
– Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali;
– Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati;
– Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
– Eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente;
– Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione;
– Coordinare e controllare l’attività di manutenzione;
I contenuti specifici dei corsi di formazioni sono contenuti in una serie di “prospetti”, all’interno dell’allegato 2 del decreto:

Per quanto riguarda il nostro settore segnaliamo in particolare il dettaglio di due corsi teorici e pratici formalizzati per i manutentori di impianti di rivelazione ed allarme incendio “IRAI” e Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza “EVAC”.

Contenuti della formazione per manutentori di impianti di rivelazione ed allarme incendio
Il percorso formativo, distinto in parte teorica e parte pratica, rispettivamente di 16 e 8 ore, deve prevedere il seguente programma teorico:
Introduzione ai regolamenti e alle norme tecniche per gli impianti di rivelazione ed allarme incendio:
– norma per la progettazione ed installazione UNI 9795;
– norma per la manutenzione UNI 11224;
– serie delle norme di prodotto per i componenti degli IRAI (serie delle norme EN 54).
Introduzione alla manutenzione:
– il sopralluogo di ispezione;
– lo stato generale dell’impianto;
– le modalità per individuare eventuali non conformità di installazione;
– la documentazione che il committente deve fornire al tecnico manutentore;
– le informazioni che il committente deve fornire al tecnico manutentore.
La manutenzione programmata:
– le leggi e i regolamenti di riferimento, il registro delle manutenzioni;
– la sorveglianza;
– il controllo periodico;
– la manutenzione ordinaria;
– la manutenzione straordinaria;
– i componenti e gli accessori degli impianti IRAI;
– la verifica o sostituzione dei componenti ed il mantenimento della conformità attraverso l’impiego
delle apparecchiature e delle strumentazioni specifiche;
– le liste di riscontro.
Analisi della documentazione a corredo dei componenti di un impianto IRAI (dichiarazione di conformità e di rispondenza ex articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, modulistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco modello PIN 2.4-DICH.IMP e modello PIN 2.5- CERT.IMP, dichiarazione di prestazione, certificati di conformità, marcatura CE e marchi volontari, libretto di uso e manutenzione). Principali direttive e regolamenti UE applicabili. Informazioni per lavorare in sicurezza (informazione specifica di cui agli articoli 71 e 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Principi della regolamentazione sulla gestione dei rifiuti.
Per quanto riguarda la parte pratica il corso dovrà prevedere almeno:
Controllo visivo e funzionale dei rilevatori di incendio ad esempio puntiformi, lineari, ad aspirazione, di fiamma.
Modalità di ripristino o sostituzione dei rivelatori di incendio ad esempio puntiformi, lineari, ad aspirazione, di fiamma.
Utilizzo pratico delle strumentazioni specifiche. Verifica della integrità dei cablaggi e delle interconnessioni fra i componenti (cavi, connessioni radio) dell’IRAI. Controllo funzionale della centrale IRAI (convenzionali e indirizzate), verifica della programmazione e dell’esecuzione delle funzioni assegnate anche in relazione al piano di emergenza dell’attività sorvegliata.
Verifica delle segnalazioni di allarme acustiche (UNI 11744) e luminose. Controllo funzionale e modalità di ripristino o sostituzione delle funzioni ausiliarie (dispositivi di ingresso uscita, ferma porta magnetici per serramenti resistenti al fuoco, sorveglianza avvio altri impianti di protezione attiva).

Contenuti della formazione per manutentori di impianti EVAC
Il percorso formativo, distinto in parte teorica e parte pratica, rispettivamente di 8 e 6 ore, deve prevedere il seguente programma teorico:
Introduzione ai regolamenti e alle norme tecniche per gli impianti di diffusione sonora degli allarmi con altoparlanti:
– principi di acustica, il suono e l’intelligibilità;
– norma tecnica per la progettazione, installazione e manutenzione UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32;
– serie delle norme di prodotto per i componenti degli EVAC (serie delle norme EN 54).
Introduzione alla manutenzione:
– il sopralluogo di ispezione;
– lo stato generale dell’impianto;
– le modalità per individuare eventuali non conformità di installazione;
– la documentazione che il committente deve fornire al tecnico manutentore;
– le informazioni che il committente deve fornire al tecnico manutentore.
La manutenzione programmata:
– le leggi e i regolamenti di riferimento, il registro delle manutenzioni;
– la sorveglianza;
– il controllo periodico;
– la manutenzione ordinaria;
– la manutenzione straordinaria;
– i componenti e gli accessori degli impianti;
– la verifica o sostituzione dei componenti ed il mantenimento della conformità attraverso l’impiego
delle apparecchiature e delle strumentazioni specifiche;
– le liste di riscontro.
Analisi della documentazione a corredo dei componenti di un impianto EVAC (dichiarazione di conformità e di rispondenza ex articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, modulistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco modello PIN 2.4-DICH.IMP e modello PIN 2.5- CERT.IMP, dichiarazione di prestazione, certificati di conformità, marcatura CE e marchi volontari, libretto di uso e manutenzione). Principali direttive e regolamenti UE applicabili. Informazioni per lavorare in sicurezza (informazione specifica di cui agli articoli 71 e 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Principi della regolamentazione sulla gestione dei rifiuti.

Per quanto riguarda la parte pratica il corso dovrà prevedere almeno:
Controllo visivo e funzionale dei componenti di un impianto EVAC (ad esempio altoparlanti, postazioni microfoniche, cablaggi). Modalità di ripristino o sostituzione dei componenti di un EVAC, utilizzo pratico delle strumentazioni specifiche. Verifica della integrità dei cablaggi e delle interconnessioni fra i componenti (cavi, connessioni radio) dell’EVAC. Controllo funzionale della centrale EVAC, verifica della programmazione e dell’esecuzione delle funzioni assegnate anche in relazione al piano di emergenza dell’attività sorvegliata. Prove reali di misurazione dell’Indice di Trasmissione del Parlato (STI).
Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di sostituzione di parti o componenti.

I docenti formatori
I docenti dei corsi di formazione, secondo il Decreto, devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente.
2. Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.