Collaboro con una impresa edile per la parte impiantistica elettrica. La ditta sta terminando tre edifici ad uso abitativo che formano un piccolo complesso residenziale per 19 unità immobiliari, tutti presenti sulla stessa particella/mappale catastale. La produzione del calore, freddo e ACS sono centralizzate tramite un sistema a pompa di calore, accumuli termici e contabilizzazione dell’ACS, con alimentazione elettrica dal contatore delle parti comuni.
Gli edifici sono NZEB, con classe energetica finale A4. Nel decreto rilancio si menziona che il fotovoltaico realizzato su nuove costruzioni, può accedere al superbonus con una spesa max di 1600 €/kW. Chiedo il vostro parere, in quanto portale specializzato, in merito al seguente quesito:
Un complesso residenziale con edifici nuovi NZEB, che soddisfa appieno tutte le direttive restrittive in materia di efficienza e risparmio energetico, per il quale non ha senso parlare di interventi trainanti (cappotto e/o produzione con PdC, di fatto già previsti per default) può accedere al Superbonus per il solo fotovoltaico? (si prevede un impianto FV disposto sulle tre coperture, di cui una quota parte/potenza è obbligatoria). Se questo fosse vietato (Superbonus non fattibile), secondo voi che senso ha menzionare, nel decreto rilancio, le nuove costruzioni?
Natalino Carelli
La detrazione fiscale del 110% è applicabile alle spese documentate a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Le quote della detrazione sono da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Gli interventi che possono accedere all’agevolazione del 110% (c.d. Superbonus) sono:
a) isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. L’importo complessivo delle spese non deve essere superiore a Euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari costituenti l’edificio
b) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione aventi efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. L’importo complessivo delle spese non deve essere superiore a Euro 30.000 comprensivo delle spese relative allo smaltimento e alla bonifica del vecchio impianto.
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
L’importo complessivo delle spese non deve essere superiore a Euro 30.000 comprensivo delle spese relative allo smaltimento e alla bonifica del vecchio impianto.
Gli interventi di cui sopra si devono riferire a ristrutturazione edilizia di edifici esistenti.
È prevista nel caso di interventi che accedano all’ecobonus o al sisma bonus per i soli interventi di nuova costruzione l’applicazione del 110%, sempre per le spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per l’installazione di impianto solare fotovoltaico con il limite di spesa ridotto a Euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Il solo fotovoltaico non è incentivabile “da solo”. Serve il “salto” di due classi.