Sono un tecnico e mio occupo di verifiche e collaudi e diagnostica guasto su impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; Esplico il mio lavoro quando richiesto, facendomi affiancare da personale già presente sui vari impianti (manutentori);
Sono ho l’abilitazione ai sensi del Dm 37/08 e ovviamente idoneità sia ai lavori in quota sia al lavoro elettrico come previsto dalla norma tecnica CEI 11-27;
Ultimamente per problemi sui miei strumenti (spedite per verifiche periodiche)i mi sono affidato ad un altro professionista, il quale noto dalla sua visura, la classificazione del codice ATECO 72.20.21 che di fatto non richiede il requisito del decreto 37/08, con tutte le complessità che questo porta sia come esercizio della professione (alto rischio) sia come inquadramento fiscale (ditta individuale); Ecco mi chiedo effettivamente è possibile eseguire prove, verifiche e collaudi senza dover essere abilitati all’installazione e manutenzione degli impianti?
Michele Arena
L’attività di verifica con prove e misure sugli impianti elettrici non è sempre considerata, a “lavoro elettrico” così come da classificazione data dalla Norma CEI 11-27 all’art. 3.4.
Ad esempio tutte le attività svolte in presenza di parti attive con grado di protezione almeno IP XX B non sono da considerare lavoro elettrico.
La norma CEI 11-27 IV Edizione tratta prove e misure separatamente (indipendentemente dalla tipologia di impianto), semplificando la valutazione del rischio in caso di contatto con parti attive in bassa tensione tramite puntali (o simili).
L’attività di verifica con prove e misure sugli impianti elettrici non è classificata quale attività di installazione di impianti all’interno degli edifici e per l’esercizio della stessa non è necessario essere in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 3 del decreto 37/08 né dei requisiti tecnico professionali di cui all’art. 4 del medesimo.
Il codice ATECO 72.20.21 citato si riferisce alle attività del macrosettore 72.20 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche” che nulla ha a che fare con le prove e le misure sugli impianti elettrici, con tutti gli aspetti di responsabilità civile e penale nell’esercizio dell’attività descritta.
Gli eventuali codici ATECO compatibili con le attività da lei descritte sono quelli nei quali ricadono le attività degli studi di ingegneria o delle attività tecniche svolte da periti industriali rispettivamente 71.12.10, 72.12.20 e 74.90.91.
Le prove, le verifiche e i collaudi su impianti elettrici ed elettronici di varia tipologia possono essere classificabili ad esempio quale codice ATECO 33.20.01; anche se, a nostro parere, precipue di ingegneri e periti industriali, iscritti e non iscritti ai rispettivi Ordini professionali, ed in alcuni casi specifici riservate ai soli iscritti agli Ordini professionali. Per l’esercizio di dette attività non risulta necessario possedere le abilitazioni e i requisiti tecnico-professionali di cui al decreto 37/08.