E’ stato realizzato un impianto di pubblica illuminazione con minitrincea. Le normative e disposizioni per gli impianti digitali possono essere applicate all’impianto suddetto? Riguardanti il ripristino dello scavo? Legge 11 febbraio 2019, n. 12
Giuseppe Raimondi – FAIN S.n.c.
La possibilità di posare cavi in fibra ottica e/o microtubi ad essi destinati negli scavi di altre infrastrutture ai fini della realizzazione di reti di trasmissione dati è permessa dal DL 33 15.02.2016 ai sensi della Direttiva 2014/61/UE.
Per gli aspetti tecnici e installativi può trovare indicazioni nelle Guide CEI 64-19 e 64-19 V1
La legge 12 11.02.19 modifica l’art. 8 del DL 33 così come sotto riportato, ove le attività di scavo con minitrincea godono di un regime facilitato in materia di autorizzazioni. In ogni caso è da considerare quanto di competenza della Stazione appaltante.
Legge 11 febbraio 2019, n. 12
Dopo l’articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis (Misure di semplificazione per l’innovazione). -1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell’autorizzazione archeologica di cui all’articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’avvio dei lavori è subordinato alla trasmissione, da parte dell’operatore di rete alla soprintendenza competente, di documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorità locali che attesti la sovrapposizione dell’intero tracciato ai sottoservizi esistenti. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti. L’operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l’inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.
2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall’articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, ai fini dell’autorizzazione archeologica di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette indagini, dei cui esiti, valutati dalla soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell’intervento, in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, commi 8 e seguenti, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il soprintendente può prescrivere il controllo archeologico in corso d’opera per i lavori di scavo”;
b) all’articolo 8, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all’edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete sino alla sede dell’abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all’articolo 1135 del codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;
e) all’articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione
titolo richiesto”.
2. All’articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all’allegato n. 13, all’Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree” sono aggiunte le seguenti: “un’istanza unica”;
b) al comma 6, dopo le parole: “Il rilascio dell’autorizzazione comporta l’autorizzazione alla effettuazione degli scavi” sono inserite le seguenti: “e delle eventuali opere civili”;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. In riferimento ad interventi per l’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, l’autorizzazione prevista dall’articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea e completa documentazione tecnica”.