Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge:
Articolo 1
1. Il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in alegato alla presente legge.
2. All’articolo 3, comma 2, alinea, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “diciotto mesi”.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 agosto 2010
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105
L’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“Articolo 1 — (Misure urgenti in materia di energia) — 1. A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell’articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:
“1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le Regioni e Province autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per l’esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, Regioni e Province autonome per l’esercizio dei compiti di cui al presente articolo; tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell’attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purchè ne siano assicurate l’effettività e l’entità. Ciascun commissario, sentiti gli Enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonchè cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie1 .
3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonchè le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l’articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L’incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell’incarico è data notizia nella Gazzetta ufficiale.
4. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la Regione o la Provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell’intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l’urgenza e l’indifferibilità nonchè definire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall’intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:
a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche già previste a legislazione vigente; in ogni caso l’apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate”.2
2. Fatto salvo l’esito dei procedimenti giurisdizionali in corso, l’efficacia dei decreti di nomina dei commissari straordinari di cui al comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come ridefiniti dall’articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, cessa dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, salvo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo sia raggiunta l’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate sulla loro ratifica, anche ai fini di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo 4, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. In tale caso, detti decreti si considerano prorogati, senza soluzione di continuità, fino alla data fissata nell’intesa. Il raggiungimento dell’intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata viene valutato ai fini della cessazione della materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti.
3. All’articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: “materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o” sono sostituite dalle seguenti: “materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati”.
Dopo l’articolo 1, sono inseriti i seguenti:
“Articolo 1-bis — (Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas) — 1. Al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, è istituito presso l’Acquirente unico Spa un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’Autorità per l’energia elettrica e il gas emana i criteri generali per il funzionamento del Sistema.
2. Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sono stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali sulla base di indirizzi generali definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell’ambito del Sistema, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all’adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell’Autorità medesima in materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa vigente, non possa essere prevista la sospensione della fornitura. Nelle more dell’effettiva operatività del Sistema, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all’atto del passaggio a nuovo fornitore. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dall’Acquirente unico Spa è determinata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a carico degli operatori dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale e senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.
Articolo 1-ter — (Interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW) — 1. L’articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che:
a) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera a), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007;
b) la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c), si applica agli impianti entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99.
Articolo 1-quater — (Denunce di inizio attività per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili) — 1. Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 1-quinquies — (Garanzie finanziarie ai fini dell’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) — 1. Al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all’autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l’avvio di procedimenti autorizzativi da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opportune misure affinchè l’istanza per l’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell’autorizzazione e di eventuali successivi subentranti.
Articolo 1-sexies — (Rafforzamento degli strumenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico) — 1. Per far fronte alle criticità di sicurezza del sistema elettrico derivanti dall’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può disporre un rafforzamento, fino ad una potenza di 1.000 MW, degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza del sistema elettrico, con remunerazione non superiore a quella prevista per equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi che comportano minor impatto ambientale.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 1-septies — (Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) — 1. Il comma 1 dell’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è sostituito dai seguenti:
“1. Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-Gse Spa, entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011.
1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il Gse Spa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell’autorizzazione”.
2. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico connessi alla politica di promozione delle energie rinnovabili e all’attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate.
Articolo 1-octies — (Opere connesse agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) — 1. Le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
Articolo 1-novies — (Competenze in materia di attività sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di Dia) — 1. All’articolo 1-sexies, comma 4-undecies, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, le parole: “e notifica” sono sostituite dalle seguenti: “che può notificare”.
All’articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. Al fine di assicurare, senza soluzione di continuità e in posizione di terzietà, secondo i principi del diritto dell’Unione europea, l’attuazione dei programmi europei di propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico può attribuire, mediante convenzione, le relative funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa.
1-ter. Alla convenzione di cui al comma 1-bis si fa fronte nell’ambito delle risorse destinate ai programmi europei, relativamente alle funzioni di assistenza tecnica e di accompagnamento, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato”.
L’articolo 3 è soppresso.
Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
“Articolo 3-bis — (Modifica del termine per la concessione della miniera di carbone del Sulcis) — 1. Al comma 14 dell’articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall’articolo 38, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: “entro il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2011”.