C’è un generatore fotovoltaico, entrato in esercizio nel 06/2012 IV° conto energia, con potenza di immissione di 499 kW, posato sul tetto di un capannone di proprietà della Ditta1.
Il capannone viene ceduto ad un’altra società, che chiamerò Ditta2, ma il generatore PV resterà di proprietà della Ditta1.
Ditta2 farà degli ampliamenti e delle modifiche sul capannone che comporteranno anche lo spostamento di qualche centinaio di pannelli. Alcuni di questi dovranno essere spostati in aree poste sul tetto del capannone in ampliamento.
La parte in ampliamento si trova comunque all’interno della particella catastale (chiamiamola 1) attualmente di proprietà della Ditta1.
Premesso che:
– l’adeguamento non comporterà degli aumenti di produzione (stessi pannelli con la medesima esposizione ed inclinazione)
– saranno rispettate tutte le prescrizioni normative dei vigili del fuoco (circolare 07/02/2012 e succ.), e delle norme CEI 0-16, 64-8, 82-25 ETC,
al fine del mantenimento dell’incentivazione è possibile adottare la seguente soluzione:
– Ridurre la particella catastale (la abbiamo chiamata 1 e ora individua il capannone e le sue pertinenze) alla sola superficie attualmente occupata dal generatore fotovoltaico (quello posato sul tetto del capannone esistente) e su quella parte di impianto che verrà spostata sul nuovo capannone in ampliamento.
– I pannelli PV (esistenti) che saranno spostati sul tetto del capannone in ampliamento, dovranno essere posati entro la suddetta particella 1.
Il resto del capannone, e le relative pertinenze, verranno accatastati su una nuova particella.
Beppino Bortot via form
Sul piano tecnico, nonchè sostanziale, la soluzione sembra ovviamente accettabile. Tuttavia sul piano formale la richiesta va inoltrata al GSE. Lo abbiamo fatto Noi. Il GSE ha risposto quanto segue:
in riferimento alla Sua email la invitiamo a prendere visione della news pubblicata sul sito del GSE e raggiungibile cliccando su link : QUI.
dove si anticipano alcuni princìpi generali di riferimento per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico realizzati su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, auspicando la diffusione di “buone pratiche” finalizzate all’implementazione di tecnologie avanzate e addizionali che rendano il parco di generazione da fonte solare più affidabile, performante e moderno; e dove troverà illustrati anche gli “Obblighi di comunicazione”:
2. Obblighi di comunicazione
Per interventi che modifichino i dati caratteristici o di configurazione degli impianti
Il Soggetto Responsabile è tenuto a comunicare al GSE l’avvenuta realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione che abbiano modificato dati caratteristici o di configurazione dell’impianto in modo tale da inficiare i requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni previsti dal Conto Energia di riferimento.
Tale comunicazione, resa dal Soggetto Responsabile sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR n. 445/2000) sulla base del modello di cui all’ Allegato 1, deve essere inviata al GSE entro sessanta giorni dall’esecuzione dell’intervento di manutenzione, anche al fine di consentire al GSE di effettuare le dovute verifiche (DM 31 gennaio 2014).
Nei casi in cui la documentazione inviata con la comunicazione non rappresenti esaustivamente l’intervento realizzato o emerga che la realizzazione dell’intervento produce effetti e conseguenze sul mantenimento degli incentivi, il GSE si riserva la facoltà di avviare un procedimento amministrativo (Legge 241/90), che si concluderà nei 90 giorni successivi, per verificare la sussistenza di tutti i requisiti che hanno consentito il riconoscimento della tariffa incentivante e di eventuali premi o maggiorazioni previsti dal Conto Energia di riferimento, nonché il rispetto delle disposizioni del DM 23 giugno 2016.
Sostanzialmente il GSE deve essere contattato tempestivamente dal Soggetto Responsabile per valutare il caso specifico.