Misure urgenti per la crescita del Paese
3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico
dei clienti finali sono rideterminati dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico. Dalla data
di entrata in vigore della rideterminazione e’ conseguentemente abrogato l’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.