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~DE’ obbligatorio in un capannone (lavorazioni meccaniche, assemblaggi ecc.) istallare lampade di emergenza in corrispondenza delle uscite di emergenza? A mio parere bastano i cartelli. Sbaglio?

Sergio Monini (PV) via form

~RNon sbaglia. Il dubbio però è legittimo. Andiamo con ordine al fine di chiarire:
a) il D.Lgs 81/08 al Titolo V- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro all’art. 162 riporta le definizioni di “segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro” e di “cartello”,
b) nell’Allegato XXV al D.Lgs 81/08 sono indicate le prescrizioni generali per i “cartelli segnaletici” ovvero quelli del caso di specie,
c) nello specifico all’art. 2 comma 2.1 dello stesso Allegato si specifica che: ..in caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale”,
d) nell’Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro l’art. 1.10 “Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro” indica al comma 1.5.11 che “Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di quadro dell’impianto elettrico”,
e) il DM 10.03.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro nell’Allegato I “Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro” precisa all’art. 3.12:  “Le vie di uscita e le uscite di pianto devono esser indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa;
-all’art. 3.13: Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzare in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete.

La corretta risposta alla Sua domanda è che l’obbligo dipende: dalla Valutazione del rischio elaborata dal datore di lavoro o dal RSPP; dalle condizioni di svolgimento dell’attività (orari, turni, rischi, etc.); dalla Valutazione del rischio incendio.

In ogni caso la decisione ultima sul dotare di dispositivi di illuminazione i cartelli di indicazione delle uscite di emergenza non spetta all’installatore elettrico ma bensì al datore di lavoro, al RSPP o al valutatore del rischio incendio o al tecnico di prevenzione incendi, sempre con riferimento alle decisioni e alle valutazione del datore di lavoro e del RSPP.

Ha risposto per NT24:
Per. Ind. Roberto De Girardi I.Eng