La figura di RI (responsabile impianto) per un lavoro elettrico deve essere solo una persona fisica o possono essere più persone ad assolvere ai doveri del RI?
Alberto Madella
Il responsabile dell’impianto RI, è una figura definita dalla sesta edizione della Norma CEI 11-27. La risposta al quesito sta proprio nella definizione:
4.11.2 RI – Responsabile dell’Impianto
È una PES, designata dal GI quando si debba effettuare un’attività lavorativa cui fanno capo le seguenti responsabilità:
— redazione e firma dei Piani di Lavoro;
— presa visione della scelta metodologica e organizzativa del lavoro decisa dal GL / RLE;
— funzione di collegamento tra il GL e/o RLE e le altre funzioni durante il lavoro;
— attuazione (anche tramite delega scritta ad altra persona con professionalità PES o PAV) delle manovre per la messa in sicurezza dell’impianto prima dell’esecuzione del lavoro;
— attuazione dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive, apposizione di eventuali terre nei punti di sezionamento e di avvisi monitori;
— identificazione e delimitazione dello spazio di lavoro);
— mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto durante l’esecuzione del lavoro;
— consegna dell’impianto al RLE con la relativa autorizzazione all’inizio del lavoro;
— ricevimento di conclusione del lavoro dal RLE e di ripristino del normale assetto di esercizio;
— riconsegna dell’impianto al GI, se del caso (ad es. se un RI era stato individuato).
Alcuni di questi compiti possono essere dati in carico ad altre persone PES che diventano responsabili delle operazioni assegnate.
Un impianto è complesso se definito tale dal RI; l’RLE, per motivi di sicurezza, può richiedere al RI di compilare un Piano di Lavoro anche quando l’impianto non è stato ritenuto complesso.
Il compito può quindi essere svolto nel suo complesso da più PES. Resta inteso che in questo contesto, dove il lavoro può essere identificato come complesso, le regole di designazione delle RI devono essere formalizzate.