È obbligatorio, per l’amministratore di un condominio senza portineria e quindi senza lavoratori dipendenti assunti, incaricare un professionista o uno studio tecnico per redigere al valutazione del rischio contro le scariche atmosferiche?
Per il dlgs 81/08 in se no, non lo è. L’obbligo legislativo discende dall’applicazione dell’articolo 84 del DLgs 81/08, che si applica esclusivamente ai luoghi di lavoro:
Art. 84. Protezioni dai fulmini 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.
In alcuni casi tuttavia potrebbe essere richiesto ai fini antincendio secondo il decreto 3 agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi) – Attività 77: edifici civili con altezza antincendio superiore a 24 m. Non vuol dire però che non sia utile valutare il rischio contro i fulmini in condominio. Anzi, in caso di danno da fulmine, l’amministratore potrebbe essere chiamato in causa per negligenza.
Tratto dal libro “50+ Quesiti reali in materia di fulmini” edito da NT24 con la collaborazione di
