Ultime news

L’illuminazione di emergenza rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza e la continuità operativa in qualsiasi edificio o struttura. Spesso i termini illuminazione “di sicurezza”, “di riserva” e “di emergenza” vengono confusi e utilizzati in modo forviante. Tuttavia è fondamentale distinguerne le finalità e le normative che le regolano. Questo articolo si propone di esplorare in profondità il mondo dell’illuminazione di emergenza, analizzando le sue diverse tipologie, i recenti aggiornamenti normativi (EN 50172 e UNI 1838) e le innovazioni che stanno ridefinendo gli standard di eccellenza per il settore.

Definizioni e distinzioni fondamentali

L’illuminazione di emergenza è concepita per supplire alla mancanza dell’illuminazione ordinaria, garantendo la visibilità necessaria in situazioni critiche. All’interno di questa ampia categoria, si distinguono due tipologie:

Illuminazione di Sicurezza: Ha come obiettivo primario la salvaguardia delle persone. La sua funzione è quella di facilitare un’evacuazione sicura o di permettere lo svolgimento di operazioni essenziali in condizioni di scarsa o assente illuminazione. Pensiamo ad esempio alle vie di esodo, alle uscite di emergenza e alle aree in cui è necessario mantenere un minimo di visibilità per prevenire il panico e garantire il movimento in sicurezza.
Illuminazione di Riserva: Il suo scopo è garantire la continuità dell’attività in caso di interruzione dell’alimentazione ordinaria. Questa tipologia non è strettamente legata alla sicurezza delle persone, ma piuttosto alla funzionalità dell’edificio o del processo in corso. Un esempio tipico può essere l’illuminazione che permette a un’attività commerciale di proseguire le vendite o a un data center di mantenere attive le operazioni, seppur in modalità ridotta.

È importante sottolineare che il termine “illuminazione di emergenza” è spesso utilizzato in modo improprio come sinonimo di “illuminazione di sicurezza”. Questa ambiguità è in parte alimentata dalla terminologia normativa: gli apparecchi utilizzati per entrambe le funzioni sono genericamente denominati “apparecchi di emergenza” (secondo la norma CE EN IEC 60598-2-22). Questo accade perché il produttore, ovviamente, non può sapere se un determinato apparecchio, una volta immesso sul mercato, sarà impiegato per fini di sicurezza o di riserva.

Tabella 1 Terminologia relativa alla suddivisione per tipologia di illuminazione di emergenza.

Tuttavia, identificare correttamente il tipo di illuminazione è di vitale importanza. L’illuminazione di sicurezza è infatti rigidamente regolamentata da precise disposizioni legislative e norme tecniche, volte a garantire standard minimi di protezione per la vita umana. L’l’illuminazione di riserva è, nella maggior parte dei casi, una scelta prestazionale ed economica che ricade nella discrezionalità del progettista o del proprietario committente, essendo soggetta unicamente alle norme generali di buona tecnica impiantistica.

Le norme tecniche di riferimento per l’illuminazione di sicurezza sono in costante aggiornamento, riflettendo l’evoluzione delle tecnologie e delle migliori pratiche. Recentemente, si sono registrate significative modifiche, ad eccezione della norma UNI CEI 11222 “Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici – Procedure per la verifica e la manutenzione periodica”, che, riguardando attività di manutenzione periodica, non è variata dalla sua ultima edizione, ed è rimasta un punto fermo per gli operatori “in campo”.

Nuova Norma CEI EN 50172:2024

La norma CEI EN 50172 “Sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione” (classificazione CEI 34-111) nell’edizione 2024, pubblicata nel mese di ottobre dello scorso anno, rappresenta un aggiornamento significativo, introducendo concetti e requisiti che mirano a migliorare ulteriormente la sicurezza e l’efficacia dei sistemi di illuminazione di emergenza. Questa nuova versione, in armonia con la norma UNI EN 1838 (2025, che analizzeremo in seguito), porta con sé importanti novità.

“Area Locale”: Un Concetto Innovativo

Una delle principali introduzioni della CEI EN 50172 (2024) è il concetto di “illuminazione di area locale”. Questa innovazione nasce dalla consapevolezza che in alcune particolari strutture (come ospedali, case di cura, o centri commerciali) non è pratico e talvolta tantomeno sicuro evacuare immediatamente tutte le persone. L’obiettivo dell’illuminazione di area locale è, quindi, quello di garantire la sicurezza delle persone autorizzate a rimanere temporaneamente nell’area stessa. L’evacuazione da un’area locale può essere posticipata o ordinata solo nel caso in cui l’alimentazione ordinaria non venga ripristinata entro un tempo adeguato, tenendo conto dell’autonomia prevista per l’illuminazione di sicurezza. La responsabilità dell’individuazione di tali aree ricade sul soggetto che redige il piano di emergenza della struttura.
Per quanto riguarda i requisiti, l’illuminazione di area locale riprende di fatto quelli previsti per l’illuminazione per l’esodo, con la differenza che il livello di illuminamento deve essere definito in base a un’attenta analisi del rischio, pur garantendo un valore minimo non inferiore a quello richiesto per l’evacuazione (esodo e antipanico). In sintesi, l’illuminazione di area locale si affianca alle tipologie già esistenti di illuminazione di sicurezza: illuminazione per l’esodo, illuminazione antipanico e illuminazione nelle attività ad alto rischio.

Sistemi di Sicurezza Adattivi (AEELS): La Risposta Intelligente all’Emergenza

Un’altra innovazione di rilievo introdotta dalla CEI EN 50172, in linea con la UNI EN 1838 (2025), è la definizione dei sistemi di sicurezza adattivi (AEELS – Adaptive Emergency Escape Lighting System). Questi sistemi rappresentano un passo avanti nella gestione dinamica delle emergenze. Gli AEELS infatti consentono di indirizzare in modo dinamico la direzione di evacuazione delle persone verso una via di esodo sicura, evitando che si dirigano verso percorsi ostruiti o zone di pericolo. Questo è reso possibile da segnali di sicurezza adattivi, in grado di cambiare l’immagine visualizzata (manualmente o automaticamente, in base a input esterni provenienti da un sistema di controllo). Questa tecnologia è oggetto della specifica tecnica UNI CEN/TS 17951 (2024).

Figura 0 – Apparecchio adattivo.

Nonostante la norma CEI EN 50172 introduca questi sistemi, non ne prescrive l’impiego obbligatorio. La loro eventuale adozione è lasciata alla discrezionalità e alla valutazione del progettista, che potrà integrarli laddove l’analisi del rischio e le caratteristiche dell’edificio ne giustifichino l’implementazione per una maggiore efficacia nella gestione delle emergenze.

Intervento a Zone: Precisione nell’Attivazione

L’illuminazione di sicurezza deve attivarsi (SE – sempre acceso) o rimanere accesa (SA – stand-by) in caso di interruzione dell’alimentazione dal Distributore o di mancanza dell’illuminazione ordinaria in una zona specifica (ad esempio, a seguito dell’intervento di una protezione).
La nuova CEI EN 50172 aggiunge un importante requisito: l’illuminazione di sicurezza deve attivarsi anche in caso di guasto al sistema di controllo dell’illuminazione ordinaria, qualora tale guasto comporti l’oscuramento della zona interessata. Ciò significa che, ad esempio, se un impianto di illuminazione ordinaria è gestito tramite un sistema PALI (Power Line Communication) e si verifica un guasto a un componente cruciale (controller, gateway, bus, ecc.) che porta all’oscuramento della zona, l’illuminazione di sicurezza deve prontamente intervenire. È compito del progettista valutare quali e quanti circuiti dell’illuminazione ordinaria debbano essere interrotti per attivare l’illuminazione di sicurezza, garantendo una reazione tempestiva e mirata.

Autonomia fino a 3 ore

Per quanto riguarda l’autonomia dell’illuminazione di sicurezza, la precedente edizione della norma CEI EN 50172 (2006) rimandava l’individuazione della durata all’analisi del rischio e alle normative nazionali. La nuova CEI EN 50172 (2024), pur mantenendo l’analisi del rischio come base, stabilisce un tempo di funzionamento minimo di 1 ora, in linea con la norma UNI EN 1838. La norma del 2024 va oltre e raccomanda un’autonomia di 3 ore in specifici contesti, riconoscendo la necessità di tempi di permanenza più lunghi o di evacuazioni più complesse. Questi casi includono:
• Sale espositive e aree di vendita.
• Hotel, pensioni, strutture ricettive e case di cura residenziali.
• Centri termali/cura/terapia/trattamento.
• Parcheggi coperti e sotterranei.
• Edifici alti (generalmente superiori a 7 piani).
• Ospedali.
• Aeroporti e stazioni ferroviarie.

Inoltre, se al momento della mancanza dell’illuminazione ordinaria l’evacuazione della struttura non inizia immediatamente, la nuova norma suggerisce un’autonomia di 3 ore anche per:
• Luoghi di lavoro.
• Scuole.
• Stadi sportivi.
• Teatri e cinema.
• Hall/sale riunioni in edifici non temporanei.
Per le attività ad alto rischio, la norma specifica che l’autonomia deve essere almeno pari al tempo in cui il rischio persiste per le persone, con un minimo di 1 ora. Questo assicura che le operazioni critiche possano essere completate in sicurezza anche in assenza di illuminazione ordinaria.

Apparecchi di Emergenza: nuovi requisiti per maggiore affidabilità

La CEI EN 50172 conferma l’obbligo di utilizzare apparecchi di emergenza conformi alla norma CEI EN IEC 60598-2-22. Tuttavia, introduce ulteriori requisiti volti a migliorare l’affidabilità e la manutenibilità degli impianti:

a) Gli apparecchi di emergenza devono essere installati in modo da non poter essere disconnessi involontariamente, garantendo la loro operatività in ogni momento critico. b) Lo status della sorgente di sicurezza (standby, guasto, in funzione) deve essere monitorato e visualizzato in un luogo appropriato. Per gli apparecchi autonomi, è sufficiente che il LED di segnalazione sia visibile. Tuttavia, se gli apparecchi sono installati ad altezze elevate dove il LED non è facilmente ispezionabile, la norma raccomanda l’adozione di sistemi automatici di verifica (ATS), di cui parleremo più avanti. Questo requisito è in linea anche con la norma CEI 64-8 (2024), art. 560.9.14. c) Ogni apparecchio di emergenza deve essere identificato chiaramente (entro 20 cm) con il numero dell’apparecchio, del circuito e del quadro a cui è collegato. Questa è una novità significativa: le precedenti edizioni delle norme CEI EN 50172 (2006) e UNI EN 1838 (2013) non fornivano indicazioni specifiche sull’identificazione degli apparecchi. L’opportunità di identificarli poteva essere dedotta solo dall’Appendice A della norma UNI CEI 11222. Questa chiara indicazione faciliterà notevolmente le operazioni di verifica periodica e manutenzione.

Tempi di Attivazione

Il tempo di attivazione è il lasso di tempo che intercorre tra l’interruzione dell’alimentazione all’illuminazione ordinaria e il raggiungimento del livello di illuminamento richiesto dall’illuminazione di sicurezza. La CEI EN 50172, a differenza della precedente edizione che non forniva indicazioni in merito, raccomanda per l’illuminazione delle vie di esodo e antipanico un tempo di attivazione non superiore a 2 secondi (t ≤ 2 s). Ciò significa che, entro due secondi, l’apparecchio di emergenza dovrebbe fornire il 100% dell’illuminamento richiesto. Questa raccomandazione, ormai scontata con l’impiego di apparecchi di emergenza a LED, solleva una questione di coerenza con la norma UNI EN 1838.
Quest’ultima, sia nell’edizione 2013 che 2024, prescrive tempi di attivazione meno stringenti per l’illuminazione di esodo e antipanico, fino a 60 secondi. Per le aree ad alto rischio, la UNI EN 1838 richiede invece un tempo di attivazione molto rapido, t ≤ 0,5 s, per raggiungere il 50% dell’illuminamento richiesto. Questa discrepanza tra le due norme potrebbe generare incertezze e richiederà probabilmente un chiarimento o un allineamento futuro.

Installazione e cablaggio

La nuova CEI EN 50172, a differenza della precedente edizione, fornisce nell’Allegato D prescrizioni specifiche sul cablaggio degli impianti di illuminazione di sicurezza. In particolare, la norma stabilisce che “il cablaggio tra la sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza e il quadro di distribuzione principale del sistema di illuminazione di emergenza deve essere protetto da cortocircuiti e guasti a terra”.

Questa indicazione, seppur parziale, è fondamentale. In accordo con la norma CEI 64-8, la protezione da cortocircuiti e guasti a terra deve essere assicurata anche per i circuiti a valle del quadro di distribuzione principale. La norma si concentra su cortocircuiti e guasti a terra poiché i circuiti di illuminazione non sono tipicamente soggetti a sovraccarico. Tuttavia, è cruciale aggiungere che se il circuito è installato in un luogo a maggior rischio in caso di incendio, la protezione dal sovraccarico è comunque necessaria, in quanto serve a contrastare anche cortocircuiti non franchi (con impedenza di guasto elevata). Di conseguenza, la protezione da sovraccarico dei circuiti dell’illuminazione di sicurezza è facoltativa nei luoghi ordinari, ma obbligatoria nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio.

Per quanto riguarda la protezione dai guasti a terra, la nona edizione della norma CEI 64-8 ha introdotto un cambiamento significativo: non ammette più l’impiego di differenziali sui circuiti di sicurezza. Ciò significa che, ad esempio, non è più consentito prevedere differenziali a valle di un UPS a servizio di un impianto di illuminazione di sicurezza centralizzato. In assenza di differenziali, la protezione dai contatti indiretti è comunque garantita quando l’UPS alimenta il carico dalle batterie, a condizione che il sistema sia isolato da terra (sistema IT-temporaneo).

Infine, la CEI EN 50172 precisa che “un solo circuito di alimentazione (relativo all’illuminazione di sicurezza) deve essere contenuto in un cavo“. Questa indicazione, sebbene non esplicitamente precisata nella norma, va riferita a un impianto di illuminazione di sicurezza centralizzato ed è coerente con la richiesta di indipendenza dei circuiti di sicurezza prevista dalla norma CEI 64-8, art. 560.7.1. Questo garantisce che un guasto su un circuito non comprometta la funzionalità di altri, mantenendo l’integrità del sistema di sicurezza.

Una novità importante della CEI EN 50172 riguarda la consegna dell’impianto e la documentazione iniziale. A differenza della precedente edizione, la nuova norma specifica che, al termine dell’installazione, la responsabilità per la gestione, manutenzione e verifica dell’impianto passa alla persona che ha la responsabilità legale dell’edificio.

Questa persona può delegare le diverse attività a un soggetto qualificato esterno, ma rimane comunque responsabile del corretto funzionamento dell’impianto. La norma indica in dettaglio la documentazione iniziale da fornire al committente alla consegna dell’impianto, inclusi i risultati delle verifiche iniziali. Questa documentazione, che può essere cartacea o elettronica, deve essere disponibile in qualsiasi momento per le verifiche e mantenuta aggiornata ad ogni modifica dell’impianto. Questo passaggio di responsabilità e l’obbligo di documentazione chiara sono fondamentali per garantire la sicurezza e la conformità nel lungo periodo.

Manutenzione e sistemi di Verifica Automatica (ATS)

La CEI EN 50172 non rende obbligatorio l’impiego dei sistemi di verifica automatica (ATS – Automatic Test System), ma ne sottolinea l’estrema utilità per l’esecuzione dei controlli periodici. La norma CEI EN 50171 (2022), relativa ai sistemi di alimentazione centralizzati (CPS), raccomanda l’uso di tali sistemi in impianti con più di 50 apparecchi di emergenza.

L’impiego di un ATS rimane una scelta progettuale, ma offre indubbi vantaggi in termini di efficienza e accuratezza nelle verifiche. Permette, infatti, di automatizzare gran parte dei test, riducendo i tempi e i costi della manutenzione, e fornendo un resoconto dettagliato sullo stato di funzionamento di ogni apparecchio.

La CEI EN 50172 (2024) pone un’enfasi ancora maggiore sulla manutenzione e sulle verifiche periodiche degli impianti di illuminazione di sicurezza, introducendo un sistema più stringente rispetto alla norma UNI CEI 11222 (2013). La persona responsabile dell’impianto, tramite personale qualificato, è tenuta a:

  • Effettuare la manutenzione.
  • Condurre le verifiche periodiche.
  • Compilare il registro delle verifiche.

Il registro, che può essere cartaceo o elettronico, deve contenere una serie di informazioni dettagliate:

  • Data di messa in servizio dell’impianto.
  • Date e dettagli sintetici di ogni intervento di manutenzione, controllo o prova effettuata, incluse le verifiche iniziali e periodiche.
  • Date e dettagli sintetici di eventuali guasti e relative azioni correttive.
  • Date e dettagli sintetici di eventuali modifiche apportate all’impianto.
  • Identificazione delle persone autorizzate a effettuare gli interventi.

A differenza dell’edizione precedente, la nuova norma richiede che anche la verifica iniziale sia riportata nel registro. Questo garantisce una tracciabilità completa dello storico dell’impianto.

La verifica iniziale consiste in un controllo completo dell’impianto, comprendente una verifica generale, una verifica di funzionamento e una verifica di autonomia. La CEI EN 50172 specifica le attività da svolgere, tra cui assume particolare rilievo la nuova richiesta di verificare i requisiti illuminotecnici stabiliti dalla norma UNI EN 1838. Questa verifica può essere eseguita tramite misurazioni sul campo o, in modo più agevole, verificando la conformità dell’impianto al progetto. La mancata esecuzione delle misurazioni durante la verifica iniziale comporta un aggravio delle verifiche periodiche quinquennali, un aspetto che potrebbe non interessare chi effettua la verifica iniziale se non è lo stesso incaricato delle verifiche future.

Verifiche periodiche

La CEI EN 50172 introduce un sistema di verifiche periodiche più severo, che ripropone e rafforza quanto già tentato dalla CEI EN 50172 (2006) ma poi superato dalla UNI CEI 11222 (2013). Oggi, la CEI EN 50172 è il riferimento più aggiornato e cogente. Al fine di evitare confusioni sul mercato, sarebbe auspicabile che la norma UNI CEI 11222 venisse abrogata o aggiornata. Le attività da condurre secondo le diverse periodicità sono le seguenti:

  • Verifica Giornaliera: Per gli impianti centralizzati, è richiesto un controllo a vista della sorgente di sicurezza per verificare l’assenza di allarmi. Per gli impianti con apparecchi autonomi, è raccomandata (non prescritta) l’adozione di un sistema di controllo centralizzato. Solo eventuali guasti e azioni correttive devono essere annotati nel registro.
  • Verifica Mensile: È richiesta la verifica di funzionamento di tutti gli apparecchi di emergenza. La data e i risultati della verifica devono essere riportati nel registro.
  • Verifica Annuale: È richiesta una verifica generale, di funzionamento e di autonomia, con l’effettuazione delle verifiche previste nella Tabella E (punti da b a f). La data e i risultati devono essere riportati nel registro.
  • Verifica Quinquennale: Ogni cinque anni, oltre alle verifiche annuali, è richiesta una verifica strumentale per controllare che siano soddisfatti i requisiti illuminotecnici previsti dalla norma UNI EN 1838. Per queste misurazioni (illuminamento e luminanza) sono richiesti strumenti almeno di classe 2 secondo il rapporto tecnico CIE TR 231 (2019), equivalenti agli strumenti di classe B secondo la norma DM 5032-7, con una risoluzione minima di 0,01 lx per l’illuminamento e 0,1 cd/m² per la luminanza.

Le misurazioni dovrebbero essere effettuate in condizioni di minima illuminazione ambientale (di notte). La norma prevede quattro metodi di misura (A, B, C, D) che richiedono l’impiego di uno, due o tre strumenti, a seconda della costanza della luce diffusa nell’ambiente e della luce fornita dagli apparecchi di emergenza. L’Allegato B della norma illustra le modalità di esecuzione delle misurazioni e le formule di calcolo per tenere conto delle variazioni ambientali.

Il tipo di misurazioni richieste varia in base alla tipologia di illuminazione (antipanico, area locale, aree ad alto rischio, vie di esodo e segnali) e, in alcuni casi, al tipo di verifica (iniziale o quinquennale). Il numero di misurazioni quinquennali può essere ridotto se sono state effettuate misurazioni complete durante la verifica iniziale. In presenza di zone identiche per layout e impianto di illuminazione di sicurezza, è possibile effettuare le misurazioni in una sola zona rappresentativa.

È importante notare che, secondo la norma, anche con adeguate precauzioni e l’uso di uno strumento di classe B, l’incertezza di misura difficilmente può essere ridotta al di sotto del 10%. Pertanto, se ad esempio l’illuminamento minimo richiesto è 1 lx, il valore di accettazione della misurazione sarà 1,1 lx. La norma non richiede requisiti professionali particolari per il soggetto che effettua le misurazioni, purché abbia le necessarie competenze e abilità.

Nuova Norma UNI 1838

Nel mese di febbraio di quest’anno l’UNI ha pubblicato la nuova edizione della Norma EN 1838 dal titolo “Applicazioni illuminotecniche – Illuminazione di emergenza per gli edifici”, Con un focus rinnovato sulla chiarezza dei percorsi di esodo, l’efficacia dei punti di enfasi e l’adeguamento a scenari emergent, la UNI EN 1838:2025 mira a migliorare concretamente la sicurezza delle persone in situazioni di pericolo. Dalle definizioni più precise sui livelli di illuminamento in aree specifiche all’introduzione di concetti come i sistemi adattivi e l’illuminazione di area locale, questa norma promette di ridefinire gli standard del settore, allineandosi alle esigenze di edifici sempre più complessi. Del resto, l’efficacia di un sistema di illuminazione di sicurezza risiede non solo nella sua capacità di attivarsi in caso di emergenza, ma anche nella corretta definizione dei punti cruciali da illuminare e dei livelli di illuminamento richiesti in base alle aree specifiche. La norma UNI EN 1838 introduce significative modifiche e chiarimenti in questi ambiti, ridefinendo le aspettative e le modalità di progettazione.

Vie di Esodo: Ridefinizione dei Livelli di Illuminamento

La norma UNI EN 1838 introduce importanti aggiornamenti relativi ai livelli di illuminamento richiesti per le vie di esodo, con l’obiettivo di migliorare la visibilità e la sicurezza durante l’evacuazione.

  • Vie di esodo fino a 2 metri di larghezza: La precedente norma UNI EN 1838 (2013) richiedeva 1 lx sulla linea mediana della via di esodo e 0,5 lx nella fascia centrale. La nuova norma UNI EN 1838 (2025) semplifica e rende più stringente il requisito, richiedendo 1 lx sull’intera fascia centrale di larghezza pari alla metà della via di esodo. Questo garantisce una distribuzione luminosa più uniforme e efficace lungo il percorso di evacuazione.
  • Vie di esodo più larghe di 2 metri: In passato, la norma UNI EN 1838 (2013) prevedeva che le vie di esodo più larghe di 2 metri fossero trattate come un insieme di strisce parallele di larghezza massima di due metri, oppure che venisse prevista un’illuminazione antipanico. La nuova norma UNI EN 1838 (2025) introduce un approccio differente e più chiaro: richiede 1 lx su tutta la via di esodo, con l’eccezione di una fascia di 0,5 metri lungo i bordi. Questo approccio mira a garantire una copertura illuminotecnica adeguata su gran parte della superficie calpestabile, favorendo un esodo più agevole e sicuro anche in corridoi o percorsi ampi.
  • Vie di esodo non chiaramente definite in aree aperte: Un’ulteriore specificazione riguarda le situazioni in cui una via di esodo attraversa un’area aperta e non è chiaramente delineata. In questi casi, la nuova norma stabilisce che l’illuminazione di sicurezza deve essere fornita sul percorso più breve attraverso quest’area, garantendo un illuminamento di 1 lx a pavimento su una fascia di almeno 2 metri di larghezza. Questo assicura che, anche in spazi ampi e non delimitati, esista un percorso illuminato e riconoscibile per l’evacuazione.

Questi aggiornamenti riflettono la necessità di fornire indicazioni più precise e robuste per la progettazione dell’illuminazione delle vie di esodo, adattandosi alle diverse configurazioni degli ambienti e garantendo un livello di sicurezza superiore.

Figura 1Nelle vie di esodo fino a 2 metri di larghezza: la nuova norma UNI EN 1838 (2025) semplifica e rende più stringente il requisito, richiedendo 1 lx sull’intera fascia centrale di larghezza pari alla metà della via di esodo.

I “Punti di Enfasi”

I punti di enfasi rappresentano aree o elementi specifici che devono rimanere chiaramente visibili durante la mancanza dell’illuminazione ordinaria per garantire una navigazione sicura e una reazione efficace in caso di emergenza. La nuova norma UNI EN 1838 apporta alcune importanti precisazioni e introduce nuovi punti di enfasi.

Tradizionalmente, era richiesto un apparecchio di illuminazione di emergenza ad ogni cambio di direzione lungo una via di esodo. La nuova norma chiarisce che tale apparecchio è necessario solo se la direzione della via di esodo non è chiaramente intuibile. Questa precisazione, pur consentendo potenzialmente di ottimizzare il numero di apparecchi in alcuni contesti, viene bilanciata dall’introduzione di nuovi punti di enfasi essenziali:

  • Pianimetrie per l’evacuazione: È richiesto un apparecchio di illuminazione di emergenza entro 2 metri dalla posizione delle planimetrie di evacuazione, garantendo un illuminamento di almeno 5 lx sul piano verticale. Questo assicura che le informazioni cruciali per l’esodo siano sempre leggibili, anche in condizioni di emergenza.
  • Punti di chiamata ascensore: Un apparecchio è ora obbligatorio entro 2 metri dal punto in cui viene ricevuta una chiamata di allarme da un ascensore. Questo è fondamentale per l’intervento dei soccorritori e per la visibilità in caso di persone intrappolate.
  • Corridoi dagli ascensori: I corridoi che dalle porte dell’ascensore conducono alla via di esodo più vicina devono essere adeguatamente illuminati, garantendo un percorso chiaro e sicuro.
  • Comandi di rilascio porte bloccate elettronicamente: Entro 2 metri dai comandi manuali per lo sblocco di porte elettroniche, è richiesto un apparecchio che assicuri un illuminamento di almeno 5 lx sul piano verticale. Questo permette un rapido accesso e sblocco in situazioni di necessità.
  • Allarmi illuminati nei servizi igienici: In prossimità degli allarmi illuminati presenti nei servizi igienici, è necessario garantire un illuminamento di almeno 5 lx sul piano verticale. Questo migliora la visibilità degli allarmi e facilita eventuali interventi di soccorso.

Queste nuove specificazioni mirano a creare un ambiente ancora più sicuro e intuitivo in caso di emergenza, guidando le persone verso la salvezza e facilitando le operazioni di soccorso.

Aree Specifiche: Estensione dell’Obbligo di Illuminazione di Sicurezza

La norma UNI EN 1838  estende l’obbligo di prevedere l’illuminazione di sicurezza a nuove aree specifiche, riconoscendo la loro importanza per la sicurezza delle persone.

  • Servizi igienici e spogliatoi:
    • I servizi igienici e gli spogliatoi con una superficie lorda superiore a 8 m² devono essere dotati di illuminazione antipanico (0,5 lx). Questo è un requisito fondamentale per prevenire situazioni di panico in spazi chiusi e potenzialmente affollati.
    • Le aree di ingresso (lobbies) dei servizi igienici devono essere dotate di illuminazione per l’esodo, facilitando il transito verso le vie principali.
    • Inoltre, è richiesto un illuminamento orizzontale di 1 lx sul pavimento in specifiche sotto-aree:
      • Servizi igienici per disabili: Per garantire accessibilità e sicurezza.
      • Servizi igienici con fasciatoio: Con un requisito aggiuntivo di 1 lx anche sul fasciatoio, per permettere operazioni in sicurezza.
      • Cabine doccia all’interno dei servizi igienici o degli spogliatoi: Per evitare scivolamenti e infortuni.
  • Piscine pubbliche coperte: Per questi ambienti, la norma raccomanda un illuminamento di 5 lx sulla superficie dell’acqua e a livello del pavimento sui percorsi di circolazione intorno al bordo della piscina e sui percorsi di accesso a trampolini o scivoli. Questo elevato livello di illuminamento è cruciale per la sicurezza in un ambiente con potenziale rischio di annegamento o scivolamento.
  • Locali tecnici: I locali tecnici, come i locali gruppo elettrogeno, le sale controllo e le sale quadri, sono aree vitali per il funzionamento di un edificio e per la gestione delle emergenze. La norma richiede un illuminamento di almeno 0,5 lx sul pavimento. Inoltre, è necessario garantire un minimo di 5 lx nel piano del compito visivo su:
    • Le principali apparecchiature di controllo.
    • I quadri elettrici relativi all’illuminazione ordinaria e di emergenza. Questo assicura che gli operatori possano leggere strumenti, manovrare interruttori e intervenire in sicurezza anche in assenza di illuminazione principale.

Queste nuove prescrizioni sottolineano una maggiore attenzione verso la sicurezza in ambienti specifici, spesso trascurati in passato, ma che possono presentare rischi significativi in caso di interruzione dell’illuminazione ordinaria.

Segnali: Maggiore Visibilità

La segnaletica di sicurezza svolge un ruolo fondamentale nel guidare le persone durante un’emergenza. La norma UNI EN 1838 introduce importanti novità relative ai segnali luminosi di sicurezza.

  • Segnali luminosi sempre accesi (SA): La nuova norma stabilisce che i segnali luminosi sempre accesi (SA) devono essere adottati dove le persone hanno scarsa familiarità con i luoghi. Questa è una novità sostanziale, poiché in precedenza la loro adozione era solo consigliata. Questo requisito è fondamentale in edifici aperti al pubblico, come centri commerciali, ospedali o stazioni, dove i percorsi di esodo devono essere immediatamente riconoscibili da chiunque.
  • Luminanza e illuminamento dei segnali in modalità di emergenza: In modalità di emergenza, un segnale di sicurezza illuminato:
    • Internamente: Deve garantire una luminanza di almeno 2 cd/m². Questo requisito rimane invariato rispetto alla precedente edizione.
    • Esternamente: Richiede un illuminamento verticale di almeno 5 lx. Questo è un nuovo vincolo che garantisce che anche i segnali illuminati esternamente siano sufficientemente visibili in condizioni di emergenza.
  • Posizionamento dei segnali: Infine, la norma UNI EN 1838 (2025) stabilisce che, per quanto possibile, la segnaletica di sicurezza delle vie di esodo deve essere posizionata a un’altezza compresa tra 2 metri e 3 metri dal pavimento, misurata alla base del segnale. La precedente edizione della norma prevedeva solo un’altezza di installazione massima di 2 metri (h ≤ 2m). Questa maggiore flessibilità nell’altezza di installazione, pur mantenendo un intervallo definito, permette una migliore visibilità dei segnali in diverse configurazioni spaziali.

L’aggiornamento delle norme CEI EN 50172 e UNI 1838, negli scorsi mesi, ha segnato un passo significativo nell’evoluzione dell’illuminazione di emergenza. Le nuove introduzioni, come l’illuminazione di area locale e i sistemi di sicurezza adattivi, unitamente ai requisiti più stringenti in termini di autonomia, cablaggio, identificazione degli apparecchi e protocolli di verifica, mirano a garantire sistemi sempre più robusti, affidabili e intelligenti.

 

 

Altre News

Vedi tutte