Nel DM 37/08 all’art. 4 art. 4. si specificano i requisiti tecnico-professionali:
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi.
La qualifica è intesa come qualifica professionale conseguita al termine del triennio in un centro di formazione riconosciuto?
Roberto Zappa
Il requisito professionale di cui al DM 37/08 all’art. 4 comma 1 lettera b) si riferisce al diploma conseguito al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi.
Il percorso dell’istruzione secondaria del secondo ciclo ha durata quinquennale, suddivisa in un primo biennio comune, secondo biennio e anno finale. Il MIUR (Ministero dell’Istruzione) ha previsto con DM 567/2017 una sperimentazione a livello nazionale con percorsi di durata quadriennale con inizio dall’anno scolastico 2018-2019.
Il ciclo quinquennale corrisponde al livello 4 del Quadro Europeo delle Qualificazioni.
La qualifica professionale conseguita al termine di un triennio in un centro di formazione fa parte del percorso del secondo ciclo di istruzione solitamente istruzione e formazione professionale regionale (IeFP). Detta qualifica professionale si riferisce al requisito professionale di cui al DM 37/08 all’art. 4 comma 1 lettera c): titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni.