Secondo il Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) mi pare di capire che nella valutazione del rischio contro le scariche atmosferiche è possibile trascurare il rischio R4, in quanto tratta di perdite economiche e non di danno alle persone. In qualità di consulente esterno incaricato dal datore di lavoro alla valutazione del rischio contro le scariche atmosferiche, devo comunque informare il committente se nella valutazione ometto tale rischio? Come sostiene giustamente, il Decreto Legislativo 81/08 (art. 84) impone la valutazione del rischio per le persone “perdita di vite umane” (R1).
La valutazione del danno materiale “perdite economiche” (R4) non è obbligatoria ai sensi del Testo Unico. Il datore di lavoro deve certamente essere informato in merito, è il committente infatti che deve decidere se effettuare la valutazione “completa” (con R4), o accettare il rischio di perdite economiche, dovute a guasti di apparecchiature, fermo impianti ecc… Si consiglia di farsi sempre mettere prima per iscritto la scelta dal committente, a seguito della quale potrà eseguire serenamente la valutazione secondo quanto previsto dalla Norma CEI EN 62305-2.
Tratto dal libro “50+ Quesiti reali in materia di fulmini” edito da NT24 con la collaborazione di