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Giunta alla seconda edizione, la Norma CEI 64-15:2023-04 “Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica” tratta la progettazione, realizzazione, adeguamento e verifica degli impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica negli edifici pubblici e privati soggetti a tutela o contenenti beni soggetti a tutela, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 45 del 24 febbraio 2004 – Supplemento Ordinario n. 28, approva il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (Allegato A).

Secondo quanto indicato all’articolo 1, comma 2 dell’Allegato A, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. Tutela che consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione (articolo 3, comma 1, Allegato A).

In particolare (articolo 2, comma 1 dell’Allegato A), il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
Sono beni culturali le cose immobili e mobili che […] presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (comma 2).
Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree […] costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge (comma 3).


Figura 1 – Ambito di applicazione della Guida CEI 64-15.

Obbligo di progetto

Le vecchie prescrizioni del capitolo “Progettazione e manutenzione degli impianti” facevano rimando all’ art. 4.1 del D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447, ormai superato. Le prescrizioni seguenti vengono superate:

“La redazione del progetto deve essere fatta da professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze (vedere art. 6.1. della Legge 5 marzo 1990 n. 46). È preferibile, già in fase di progetto preliminare, studiare soluzioni impiantistiche che permettano il minor impatto ambientale delle tecnologie verso le strutture e le opere oggetto di tutela prendendo in considerazione tutte le tecniche più aggiornate come ad esempio: Bus, Onde convogliate, Infrarossi, Fibre ottiche, ecc. Le possibili relazioni e/o interferenze tra i componenti elettrici e le opere d’arte, non sono considerate in questa Norma. È compito del progettista studiare di volta in volta, secondo le indicazioni delle autorità competenti, le soluzioni più opportune per le problematiche relative, ad esempio, all’irraggiamento delle fonti luminose, al condizionamento degli ambienti, ecc Per gli impianti elettrici con potenza impegnata maggiore di 1,5 kW è obbligatoria la redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di ogni impianto o di sue singole parti.”.

La nuova edizione della Guida prescrive la progettazione da parte di professionista iscritto a ordine o albo, in virtù del fatto che vengono intesi tali luoghi come ambienti a maggiori rischio in caso di incendio.

Oggetto della tutela secondo Legge

E’ bene ricordare che secondo il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni e integrazioni risultano oggetto di tutela una grande varietà di opere o manufatti. L’elenco esaustivo di ciò che viene definito “bene culturale”, secondo la legislazione vigente, è da desumere dalla lettura del Capo I – “Oggetto della tutela” del decreto. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Sono inoltre beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
(lettera così modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
(lettera così modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;
(lettera introdotta dall’art. 1, comma 175, lettera a), legge n. 124 del 2017)
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.
(lettera così modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
(lettera così modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006 poi dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
(lettera così modificata dall’art. 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)
L’ambito di applicazione della Guida CEI 64-15 è rappresentato nel diagramma di flusso in figura 1.

Impianti elettrici

Superata la fase sperimentale della prima edizione (1998), la Norma CEI 64-15 fornisce i criteri da seguire per la progettazione, la realizzazione, le verifiche, l’esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici (articolo 1.1), elettronici e di comunicazione nuovi e al rifacimento o adeguamento di quelli esistenti (articolo 1.2.1) negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica.

Le caratteristiche principali che si applicano a questi impianti sono descritte nel Capitolo 4. Riguardano la tensione nominale d’impiego massima (400 V in c.a.), le cabine di trasformazione (comprese le cabine secondarie di consegna dell’energia elettrica a tensione superiore a 400 V in c.a.), i gruppi elettrogeni, le batterie di accumulatori, i quadri elettrici, i circuiti ordinari, di sicurezza e di continuità del servizio, i requisiti antisismici per gli impianti. Secondo quanto indicato al comma 4.6.1, laddove non sia consentita la posa di nuove condutture a causa di vincoli artistici, per l’illuminazione della sala, si considerano circuiti diversi anche quelli derivati da prese a spina con protezione da sovracorrenti in loco o immediatamente a monte delle stesse. Laddove necessario (4.7), inoltre, si applicano i requisiti per la corretta progettazione e installazione di sistemi e componenti elettrici descritti nella Guida CEI 0-23_2023-05 che fornisce suggerimenti, raccomandazioni di progetto e accorgimenti installativi per ridurre la vulnerabilità sismica dei sistemi e dei componenti elettrici di bassa tensione.

A tutti i circuiti con finalità di tutela del patrimonio artistico e storico è richiesto il servizio di sicurezza descritto al Capitolo 5.
La norma si riferisce, in particolare, agli impianti di:
– Illuminazione di emergenza, prescritta anche per gli ambienti non accessibili al pubblico, se si possono determinare pericoli a persone e/o opere soggette a tutela;
– Rilevazione e segnalazione allarme incendio;
– Controllo ed estinzione degli incendi;
– Allarme antintrusione;
– Diffusione di messaggi di emergenza ad autoparlante;
– TVCC per sorveglianza;
– Climatizzazione con finalità di tutela del patrimonio artistico.
Si applica anche agli ascensori antincendio e di soccorso.

I valori di illuminamento di sicurezza indicati nella Norma CEI 64-15 sono riportati in Tabella 1 ed integrano/modificano i valori di illuminamento medio prescritti dalla Norma UNI EN 1838:2013 “Applicazioni dell’illuminotecnica. Illuminazione di emergenza”. Ricordo che la norma definisce i requisiti illuminotecnici dei sistemi di illuminazione di emergenza installati in edifici o locali in cui tali sistemi sono richiesti e si applica, principalmente, ai luoghi destinati al pubblico o ai lavoratori.


Tabella 1: valori di illuminazione di sicurezza.

Il commento precisa che la posizione degli apparecchi di illuminazione e i livelli di illuminamento dovrebbero […] permettere una sicura deambulazione […] anche in presenza di ostacoli, impedimenti, pavimenti sconnessi o asperità del terreno.

Prescrizioni per la sicurezza

Le prescrizioni relative al sezionamento e comando e le misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti e contro l’incendio, sono contenuti nel Capitolo 6 della Norma. In particolare (6.1.1.) è previsto un comando di emergenza atto a porre fuori tensione l’intero impianto elettrico posto in un ambiente segnalato e raggiungibile, in caso di emergenza, dall’esterno. Il comando di emergenza non deve disalimentare i servizi di sicurezza.

Ai fini della protezione contro i contatti diretti e indiretti, i circuiti che alimentano gli apparecchi di illuminazione (non accessibili al pubblico) possono non essere collegati a terra se protetti con interruttori differenziali con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA (6.2, lettera a), mentre il personale che può entrare in contatto con questi componenti elettrici, opportunamente avvertito, deve eseguire le operazioni secondo le procedure di lavoro descritte dalla Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”. L’utilizzo di interruttori differenziali con corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA in tutti i circuiti di alimentazione delle prese è richiesto come misura di protezione contro l’incendio (6.3.2).

Componenti elettrici

Oltre a seguire i suggerimenti, le raccomandazioni di progetto e gli accorgimenti installativi indicati dalla Guida CEI 0-23, il Capitolo 7 della Norma CEI 64-15 fornisce le prescrizioni per la scelta e l’installazione dei componenti elettrici dell’impianto elettrico.

In particolare, per i circuiti a tensione nominale superiore a 50 V (in c.a.) la sezione minima ammessa è di 1,5 mm2 (7.1.1). Sezioni inferiori (minimo 0,5 mm2) sono ammesse, previa valutazione del rischio, per i circuiti di potenza se rispettano le condizioni indicate al punto 7.2.
Previa valutazione del rischio, l’uso di tubazioni esistenti è ammesso se rispetta le condizioni indicate alle lettere a), b) e c) dell’articolo 7.1.2:
a) Presenza di vincoli artistici tali da non consentire la realizzazione di nuovi tracciati;
b) Non combustibili (incassate) o, con grado di protezione ≥ IP 4X (se a vista);
c) Tali da non procurare abrasioni all’isolante o rotture dei conduttori durante la posa dei cavi.
Qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni relative al posizionamento delle prese a spina facenti parte dell’impianto elettrico destinato ad alimentare continuamente nel tempo le utenze elettriche (impianto elettrico permanente, articolo 3.3), come prescritto dalla Norma CEI 64-8, le prese a spina non accessibili al pubblico possono essere installate a parete o su zoccolino con asse di inserzione orizzontale distanziale dal piano di calpestio di ameno 40 mm.

Altre prescrizioni riguardano gli apparecchi di illuminazione (7.6) e il riutilizzo dei componenti elettrici dei circuiti esistenti per il comando e la segnalazione (7.7), mentre il Capitolo 8 contiene le prescrizioni per la scelta e l’installazione degli impianti movibili, ovvero gli impianti elettrici permanenti non fissi, non derivati tramite presa a spina.

Il Capitolo 9 è dedicato alle verifiche (iniziali e periodiche), alla documentazione tecnica dell’impianto, alle prescrizioni di esercizio e al rapporto delle verifiche periodiche, mentre il Capitolo 10 alla protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica e di manovra.
Agli impianti temporanei realizzati in occasione di lavori per il restauro o per esposizioni, mostre, concerti, sfilate, si applicano le prescrizioni del Capitolo 11 che richiamano, per quanto applicabili, le prescrizioni delle Sezioni 704, 711, 751, 752 della Norma CEI 64-8 oltre alle misure di protezione aggiuntive contenute nel paragrafo 11.3.1 e 11.3.2.

Impianti HBES/BACS, di comunicazione elettronica e security

La Norma CEI 64-15 contiene un ricco allegato, l’Allegato A dedicato all’utilizzo di HBES/BACS in edifici di interesse storico (da A.1 a A.4) e agli impianti di comunicazione elettronica (A.5). Ad esempio (punto A.1), secondo quanto indica la Norma CEI 64-15, l’utilizzo di HBES/BACS in questi edifici permette di avere un minor impatto sulla struttura dei cablaggi, funzionali di controllo avanzate e integrazione con le reti di comunicazione elettronica.
Per quanto attiene all’illuminazione di sicurezza, ad esempio, è descritto il noto sistema centralizzato DALI (A.4.7.2).
Secondo quanto indicato al punto A.5.1 della norma, gli impianti di comunicazione elettronica costituiscono una dotazione essenziale anche negli edifici di interesse storico […]. L’integrazione tra HBES/BACS e impianto di comunicazione elettronica permette anche di ottimizzare i consumi elettrici.

Se non hai chiarito tutti i dubbi mandaci un QUESITO TECNICO

Antonello Greco
Presidente CT64 – CEI