Un condominio vuole entrare a far parte dell’autoconsumo diffuso, in configurazione di comunità energetica, installando un impianto fotovoltaico nelle parti comuni dello stabile. È possibile alimentare dal contatore condominiale, che alimenta le utenze comuni (cancello, luce scala, citofoni) i garage e le cantine che sono di proprietà esclusiva dei singoli condomini? A mio avviso sono considerati clienti nascosti, quindi andrebbero alimentati dal proprio contatore, usufruendo comunque dei benefici fiscali.
Arcangelo Amato
La definizione di “unità di consumo“, che sta alla base dell’individuazione dei clienti finali nascosti, è stata aggiornata dalla Delibera 21 dicembre 2017 894/2017/R/eel. Box e cantine possono a pieno titolo essere alimentate dalla fornitura condominiale:
Unità di consumo (UC)
“insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare.
È possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica unità di consumo nei seguenti casi:– unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
– unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità di consumo relativa alle utenze condominiali;
– unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.
Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l’attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui all’articolo 5, commi 5.2 e 5.3, del TIC o di cui al comma 9.1 del presente provvedimento. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell’energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all’articolo 2, comma 2.2, del TIT.”.