Con rivelatori di fumo inferiori a nr. 10 non occorre il progetto?
Simone Giaccaglia – ICET INDUSTRIE S.p.A.
Ai sensi art, 5 comma 1 del Dm 37/08″ Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative piu’ rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e’ redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, e’ redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.” Il progetto è sempre obbligatorio, nel caso di specie a cura del responsabile tecnico dell’impresa installatrice.