Con la Delibera 27 dicembre 2022, n. 730/2022/R/eel “Modifica delle tempistiche previste dalla deliberazione dell’Autorità 540/2021/R/eel in materia di obbligo di installazione del Controllore Centrale di Impianto”, l’ARERA ha posticipato al 1° aprile 2023 la data a partire dalla quale gli impianti di produzione di potenza maggiore o uguale a 1 MW devono essere dotati del Controllore Centrale di Impianti (CCI) di cui alla Norma CEI 0-16 ai fini della connessione.
Sono stati, inoltre, rimodulati gli intervalli temporali funzionali alla riduzione del valore “base” del contributo forfetario per l’adeguamento degli impianti di produzione esistenti, nonché la data ultima entro la quale deve essere completato l’adeguamento.
Il Controllore Centrale di Impianto (CCI)
Il Controllore Centrale di Impianto è un apparato le cui funzioni principali sono il monitoraggio dell’impianto di produzione, lo scambio dei dati fra l’impianto, il DSO (Distribution System Operator) ed eventuali ulteriori attori abilitati (utente o aggregatare), la regolazione e il controllo dell’impianto di produzione (articolo 3.6), al fine di presentare l’impianto come un generatore equivalente singolo visto dal Punto di Consegna (PdC), senza tuttavia precludere l’osservabilità dei diversi elementi costituenti l’impianto.
Il CCI deve essere previsto per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore di 1 MW connessi o per gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete MT partecipanti ai servizi di dispacciamento (fornitura dei servizi ancillari forniti per garantire il funzionamento e la sicurezza del sistema elettrico), qualunque sia la potenza complessiva.
L’Allegato O della Norma CEI 0-16 presenta le caratteristiche e i compiti previsti da questo apparato che, dal punto di vista costruttivo, può essere realizzato come dispositivo integrato in cui le funzioni di controllo si integrano con quelle di monitoraggio (osservabilità) oppure, in alternativa, in forma modulare con la funzione monitoraggio realizzata come sotto-componente del CCI. Le funzioni del CCI, inoltre, possono essere integrate in uno degli altri apparati costituenti l’impianto purché sia possibile provare le funzionalità dei dispositivi in accordo con le indicazioni presenti nell’Allegato O.
In ogni caso, anche qualora l’impianto comprenda generatori e/o accumuli e carichi, il CCI è prescritto esclusivamente per monitorare le unità di generazione e di accumulo. Ciò non esclude la possibilità di gestire carichi modulari e dispositivi di rifasamento ai fini di una gestione ottimale dell’impianto (aspetti che esulano dalle prescrizioni dell’Allegato O della Norma CEI 0-16).
Come ricorda l’articolo O.2, il CCI non deve svolgere nessuna funzione di protezione perché queste, in accordo con la regola generale, devono essere svolte da dispositivi autonomi.
Dal punto di vista realizzativo (O.4), infine, il Controllore Centrale di Impianto è costituito dalle seguenti unità funzionali (eventualmente integrate fra loro):
. unità di interscambio di informazioni con il DSO e gli ulteriori Attori abilitati;
. unità di acquisizione grandezze al punto di consegna PdC (misure e segnali);
. unità di elaborazione;
. unità di regolazione degli elementi di impianto;
. unità di interscambio di informazioni con gli elementi di impianto;
. unità di memorizzazione (data logger).
Figura 1: Schema generale del CCI e relative interfacce funzionali.
Le prestazioni funzionali prescritte per il CCI sono suddivise in tre tipologie (O.6):
– PF1 (obbligatorie), funzionalità che devono essere sempre presenti. Rientrano fra queste i servizi di monitoraggio e lo scambio dati;
– PF2 (opzionali), funzionalità aggiuntive che il CCI deve essere predisposto a svolgere a supporto del sistema elettrico. Rientrano fra queste i servizi di limitazione della potenza immessa e la regolazione della tensione al PdC;
– PF3 (facoltative), funzionalità la cui implementazione dipende dall’iniziativa del produttore, nei modi e nei tempi indicati da ARERA. Rientrano fra queste la gestione ottimizzata dell’impianto e la partecipazione al Mercato dei Servizi di Dispacciamento.
Relativamente alla partecipazione al Mercato dei Servizi di Dispacciamento deve essere implementata nel CCI una funzione in grado di ricevere ed elaborare un comando di “Set-Point di Potenza attiva” veicolato tramite un appropriato canale logico di comunicazione con gli Aggregatori.
Ricordo che i servizi sottesi ai meccanismi del Mercato per il Servizio di Dispacciamento, descritti dal Codice di Rete (Codice di Rete Italiano) di Terna, sono:
– Servizi di Bilanciamento;
– Regolazione terziaria di potenza;
– Regolazione secondaria di potenza.
Come indicato dal GME – Gestore Mercati Energetici, il Mercato per il Servizio di Dispacciamento è lo strumento attraverso il quale Terna S.p.A. si approvvigiona delle risorse necessarie alla gestione e al controllo del sistema (risoluzione delle congestioni intrazonali, creazione della riserva di energia, bilanciamento in tempo reale). Sul MSD Terna agisce come controparte centrale e le offerte accettate vengono remunerate al prezzo presentato (pay-as-bid).
I valori del Mercato dei Servizi di Dispacciamento e il segno/prezzo di sbilanciamento aggregato zonale sono pubblicati sul sito della società TERNA (www.terna.it).
Norma CEI 0-16;V1
Lo scorso mese di novembre 2022, il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, ha pubblicato la variante V1 alla regola tecnica di riferimento per la connessione degli utenti attivi e passivi alla rete di distribuzione di media e alta tensione (Norma CEI 0-16).
Il documento (disponibile in forma gratuita sul sito del CEI – sezione documenti gratuiti della home page) contiene alcune modifiche, fra le quali la definizione delle caratteristiche principali e dei requisiti delle modalità di funzionamento di parallelo prolungato e isola intenzionale, utili alla definizione di nuovi servizi di rete e di sistema.
In particolare, si segnala la modifica dell’Allegato U “Regolamento di esercizio per il funzionamento dell’impianto di produzione dell’energia elettrica di proprietà dell’utente attivo in parallelo con la rete MT del Gestore di Rete di Distribuzione” per l’aggiunta del CCI e il nuovo Ubis (normativo) “Disciplina di esercizio dei generatori eroganti servizio di rialimentazione in isola intenzionale”.
Fra le novità troviamo, inoltre, la sostituzione delle figure 124, 125 e 126 dell’Allegato O (relative, appunto, al Controllore Centrale di Impianto) e le modifiche ai paragrafi O.10.3.1, O.15.4, nonché all’Allegato T “Scambio informativo basato su standard IEC 61850”, che riguardano la realizzazione specifica della modalità di comunicazione del CCI (T.3).
Delibera 730/2022/R/eel
Come abbiamo anticipato, la Delibera 27 dicembre 2022, n. 730/2022/R/eel modifica le tempistiche previste dalla deliberazione dell’Autorità 540/2021/R/eel, relativamente all’obbligo di installazione del Controllore Centrale di Impianto.
La Delibera 540/2021 ha come obiettivo:
– la disciplina delle responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati tra Terna, le imprese distributrici e i SGU (Significant Grid User – utenti rilevanti della rete, secondo quanto definito dall’Articolo 2 del Regolamento RfG) ai fini dell’esercizio in sicurezza del SEN – Sistema Elettrico Nazionale;
– la definizione delle tempistiche di implementazione dello scambio dati e dei necessari adeguamenti da parte dei SGU;
– le modalità di copertura dei costi, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi o da connettere alle reti di media tensione.
Relativamente ai produttori di energia elettrica, questi, secondo quanto stabilito dall’ARERA sono responsabili dell’installazione e manutenzione dell’apparato di campo e del relativo sistema di comunicazione a livello di impianto di produzione che consentono la rilevazione dai dati oggetto di scambio ai sensi del Codice di rete di Terna, secondo le modalità disciplinate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16.
Pena la mancata connessione alla rete ai sensi del TICA (Testo Integrato delle Connessione Attive, Delibera 99/08), nel caso di nuovi impianti di connessione, prima dell’entrata in esercizio, i produttori devono dare comunicazione dell’avvenuta installazione del dispositivo al DSO entro la data di attivazione della connessione.
Si considerano impianti di produzione nuovi, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi alle reti di media tensione ed entrati in esercizio dal 1° aprile 2023.
Nel caso di impianti di produzione esistenti, la comunicazione dell’adeguamento con l’installazione del CCI deve avvenire entro il 31 maggio 2024. A tal fine, si considerano impianti di produzione esistenti, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi alle reti di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2023.
Ai produttori esistenti che adeguano gli impianti di produzione e che trasmettono la comunicazione al DSO è riconosciuto un contributo forfetario per l’adeguamento.
Il contributo forfetario per l’adeguamento è calcolato come prodotto tra il valore base pari a € 10.000 e un coefficiente decrescente in base alla data di invio della comunicazione (Tabella 1).
Tabella 1: Coefficiente per il calcolo del Contributo forfetario per l’adeguamento.
Antonello Greco
Presidente CEI CT64