Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano ha diffuso in inchiesta pubblica (scadenza 18 gennaio 2023) il progetto di norma C.1307 dedicato agli impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica.
Come noto l’inchiesta pubblica rientra fra i processi che precedono la pubblicazione di una norma tecnica. Durante questo periodo, infatti, è possibile inviare al Comitato Tecnico competente i propri commenti affinché siano presi in considerazione. A tal fine è disponibile sul sito www.ceinorme.it un modello (template) scaricabile liberamente che, compilato, andrà inviato tramite e-mail all’indirizzo: dt@ceinorme.it
Tornando all’inchiesta pubblica, il documento emesso dal CT 64 costituisce la nuova edizione della Norma CEI 64-15 (la cui prima edizione – sperimentale – risale al mese di ottobre 1998). In particolare, definisce le prescrizioni per la progettazione, la realizzazione e la verifica degli impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica negli edifici pubblici e privati soggetti a tutela, o contenenti beni soggetti a tutela, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni e integrazioni. Si applica anche all’adeguamento degli impianti elettrici, elettronici e di comunicazione elettronica.
Il progetto, tiene conto delle modifiche introdotte con l’VIII edizione (agosto 2021) della Norma CEI 64-8.
In questi edifici, inoltre, si applicano anche le prescrizioni delle Norme CEI in vigore (§ 1.3.2).
Alcune prescrizioni
Secondo quanto riporta la nuova edizione al Capitolo 3, conformemente alle disposizioni di tutela del D.Lgs 42/2004, un bene tutelato è un bene mobile o immobile tutelato al fine di mantenerne e conservarne il carattere storico e artistico. Fra i beni tutelati rientrano anche quei beni che presentano particolare interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico in cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Gli interventi su questi beni sono soggetti ad autorizzazione ministeriale.
Nel Capitolo 4 sono riportate le caratteristiche generali che devono rispettare gli impianti elettrici. In particolare, la tensione nominale di questi impianti non può eccedere il valore di 400 V. Valori di tensione superiori sono ammessi esclusivamente nelle cabine di consegna dell’energia elettrica (consegne generalmente in media tensione, secondo i criteri definite dalle Regole di Connessione – Norme CEI 0-16 e CEI 0-21), nei locali accumulatori e negli armadi contenenti batterie di accumulatori (installati in conformità alla Norma CEI EN 62485-2).
Fra le prescrizioni contenute per i circuiti ordinari, di sicurezza e continuità del servizio, il Capitolo 5 si occupa di quelle relative ai servizi di sicurezza che “devono dei circuiti ordinari, di sicurezza e continuità del servizio”.
Per la sua applicazione, però, è necessario rifarsi alle disposizioni di legge e alle prescrizioni emanate dagli Enti competenti per la tutela del patrimonio artistico e storico. I servizi di sicurezza elencati dalla noma sono:
• impianti di illuminazione di emergenza;
• impianti di rilevazione e di segnalazione allarme incendio;
• impianti di controllo ed estinzione degli incendi;
• impianti di allarme antintrusione;
• impianti di allarme protezione opere;
• sistemi di diffusione di messaggi di emergenza ad altoparlante;
• impianti TVCC per sorveglianza;
• ascensori antincendio;
• ascensore di soccorso;
• impianti di climatizzazione con finalità di tutela del patrimonio artistico.
Le prescrizioni per la sicurezza degli impianti elettrici in questi edifici sono contenute nel Capitolo 6 e comprendono il sezionamento e il comando, le misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti e le misure di protezione contro l’incendio.
Ai fini della protezione contro i contatti diretti e indiretti, la Norma prescrive, con particolare riferimento agli apparecchi di illuminazione, che questi possano non essere collegati al conduttore di protezione a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
1. I circuiti devono essere protetti con dispositivi differenziali aventi Idn ≤ 30 mA;
2. Il personale che, a qualsiasi titolo, può entrare in contatto con questi componenti elettrici (es. pulizia o manutenzione), deve effettuare le operazioni secondo le procedure di lavoro con riferimento alla Norma CEI 11-27, ed a tal fine deve essere opportunamente avvertito;
3. I componenti elettrici non devono essere accessibili al pubblico.
Per quanto attiene la protezione contro l’incendio, invece, i circuiti della stessa conduttura devono essere protetti mediante l’utilizzo di un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti che protegga anche il conduttore di neutro, a meno dei circuiti protetti mediante l’utilizzo di dispositivi di protezione a corrente differenziale. Dispositivi con corrente nominale Idn non superiore a 30 mA che devono essere installati per la protezione dei circuiti. Nei circuiti prese a spina, poi, la corrente nominale non superiore a quella delle prese protette.
Le prescrizioni per la scelta e installazione dei componenti elettrici sono riportate al Capitolo 7, mentre il Capitolo 8 si occupa di definire le prescrizioni per la scelta e l’installazione degli impianti movibili ovvero per quegli impianti “la cui ridotta resistenza strutturale agli urti accidentali […] determina la necessità di realizzare misure, provvedimenti e accorgimenti operativi tesi a garantire lo stesso livello di sicurezza richiesto dalla norme generali degli impianti“.
Le condizioni concernenti la verifica e all’esercizio sono elencate nel Capitolo 9, mentre al Capitolo 10 troviamo indicate le prescrizioni per la valutazione del rischio e la protezione contro le sovratensioni e i fulmini. A questi edifici e impianti si applicano, inoltre, le prescrizioni del Capitolo 443 della Norma CEI 64-8.
Concludono la norma, il Capitolo 11 dedicato agli impianti temporanei e l’Allegato A che contiene le indicazioni per gli impianti HBES/BACS, di comunicazione elettronica e di sicurezza (security).
Concludo ricordando che di locali storici e regole per favorire l’applicazione di misure a sostegno di questo patrimonio si occupa anche Norma UNI 11981-1:2022-12.
Tra le caratteristiche principali troviamo che per essere definiti locali storici, i locali devono avere aver mantenuto al loro interno gli arredi originali ed essere in attività da almeno 70 anni. Ma questa è un’altra storia.
Antonello Greco